Legge regionale 18 aprile 2008, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 15

Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).

(B.U. 20 maggio 2008, n. 21)

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11) (1)

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in annui euro 200.000 per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), capitolo 68006 (Fondo globale di finanza locale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci;

b) per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, determinati ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Cessazione di efficacia e clausola valutativa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6bis della l.r. 11/2005, come introdotto dall'articolo 1, cessano di avere efficacia dall'anno finanziario 2013. Al fine di un'eventuale proroga dell'efficacia delle predette disposizioni, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, relaziona al Consiglio regionale in merito agli effetti prodotti, con particolare riferimento al numero e alla tipologia delle forme associative costituite, nonché all'incremento e al miglioramento dei servizi resi ai cittadini nell'ambito dell'attività di polizia locale.

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(1) Inserisce l'art. 6bis alla L.R. 19 maggio 2005, n.11.