Legge regionale 15 giugno 1978, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 15 06 1978

Bollettino ufficiale 7 7 1978 n. 6

Provvedimenti intesi a favorire il perfezionamento dei finanziamenti accordati ai sensi del capo III della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

(Finalità )

Allo scopo di favorire il perfezionamento delle operazioni di finanziamento previste dal Capo III della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e i limiti previsti dagli articoli successivi, garanzia fideiussoria agli Istituti sovventori per debiti contratti dalle ditte mutuatarie in dipendenza dei finanziamenti di cui si tratta.

Art. 2

(Limiti)

La garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 1 della presente legge sarà rilasciata limitatamente all’eccedenza del 50 percento del valore della garanzia determinato da perito appositamente designato di comune accordo dall’Amministrazione regionale e dall’Istituto di credito mutuante e dovrà essere di importo non superiore a quello del finanziamento ammissibile dall’Istituto di credito mutuante stesso.

Inoltre, l’importo della fideiussione non potrà eccedere la differenza tra il valore, determinato con la procedura di cui al primo comma, dei beni immobili dati in garanzia e l’importo del finanziamento ammissibile dall’Istituto di credito mutuante, tenuto conto di eventuali preesistenti garanzie ipotecarie gravanti sugli immobili dati in garanzia.

Art. 3

(Caratteristiche della fideiussione)

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario secondo quanto disposto dall’articolo 1944 del Codice Civile - 2° comma - ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia fideiussoria, inoltre, viene ridotta in misura proporzionale alla durata del finanziamento accordato, secondo il piano di ammortamento del finanziamento medesimo.

Art. 4

(Modalità )

La concessione della garanzia fideiussoria e la forma della stessa saranno approvate dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

(Importo)

L’ammontare complessivo delle fideiussioni concesse, ivi compresi gli interessi, le spese, imposte e oneri accessori, non potrà superare il 50 percento del totale dei finanziamenti concessi e fino alla concorrenza massima di Lire 3 miliardi annui.

Art. 6

(Modalità )

Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza e impedimento, l’Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, secondo le condizioni e le modalità da concordarsi con gli Istituti di credito e da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 7

(Norma finanziaria)

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue lire 30.000.000 faranno carico al cap. 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del 1° comma, del 2° comma dell'articolo 3 e dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza delle disposizioni legislative, legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 30.000.000

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Valle d’Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d’Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.