Legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 07 05 1975

Bollettino ufficiale 6 6 1975 n. 6

Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d’Aosta e sull’iniziativa legislativa del popolo valdostano.

TITOLO I

(Referendum abrogativo previsto dall’articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta)

Art. 1

Il Presidente della Giunta regionale deve indire il referendum previsto dall’articolo 30 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deliberato dalla Giunta regionale per promuovere l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale nei modi e nei termini di cui all’articolo 11.

Dell’iniziativa è dato annuncio, entro cinque giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente, nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione - preceduta dalla formula " Volete che sia abrogata " - della legge che si intende sottoporre a referendum abrogativo e del numero del Bollettino Ufficiale nel quale la legge stessa è stata pubblicata.

Quando si richiede referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato il numero dell’articolo o degli articoli oppure del comma o dei commi di cui si propone l’abrogazione.

Qualora l’abrogazione riguardi soltanto uno o più commi di uno o più articoli, dovrà essere aggiunta anche la trascrizione integrale del testo delle disposizioni delle quali si propone l’abrogazione.

Art. 2

La richiesta di referendum popolare di cui all’articolo 1 della presente legge, da parte di almeno dodici Consiglieri regionali, con l’indicazione della legge regionale o degli articoli di essa, di cui si promuove l’abrogazione, è presentata alla Presidenza del Consiglio regionale, che la comunica entro quindici giorni al Consiglio in seduta pubblica, nel corso della quale deve essere accertata la legalità della richiesta. Effettuato tale accertamento con esito positivo, il Presidente del Consiglio trasmette la richiesta di referendum, entro cinque giorni dalla seduta, al Presidente della Giunta regionale, il quale indice il referendum nei modi e nei termini di cui all’articolo 11.

Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo precedente. I termini ivi menzionati decorrono dalla trasmissione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 3

Al fine di raccogliere le firme di almeno quattromila elettori, necessarie per il referendum popolare di cui all’articolo 1 della presente legge, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Valle d’Aosta, alla Cancelleria del tribunale di Aosta, che ne dà atto con verbale -copia del quale viene rilasciata ai promotori medesimi - e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 1. I termini decorrono dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 4

Nel caso previsto dall’articolo 3 della presente legge, devono essere usati, per la raccolta delle firme, fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere, all’inizio della prima facciata, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di uno o più promotori o di qualsiasi elettore, alla Cancelleria del tribunale di Aosta. Il Cancelliere del tribunale appone sui fogli il bollo della Cancelleria, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla ricezione.

Art. 5

Non può essere presentata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per le elezioni del Consiglio. La disposizione vale anche per i casi previsti negli articoli 1 e 2.

Art. 6

Le firme apposte sui fogli vidimati a norma del secondo comma dell’articolo 4 della presente legge devono essere autenticate da un notaio oppure dal sindaco o dal segretario del comune di residenza. I richiedenti che non siano in grado - perché menomati, anche temporaneamente, o analfabeti - di apporre la propria firma, possono ugualmente manifestare la loro volontà attraverso la dichiarazione di un pubblico ufficiale legittimato all’autenticazione delle firme.

Art. 7

I fogli contenenti le firme, o le dichiarazioni sostitutive di cui al secondo comma dell’articolo precedente, ed i certificati elettorali dei sottoscrittori, o dei richiedenti mediante le dette dichiarazioni sostitutive, devono essere depositati presso la Cancelleria del tribunale di Aosta entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli anzidetti a norma dell’articolo 4, secondo comma, della presente legge.

Tale deposito deve essere effettuato da almeno due dei promotori, i quali rendono al Cancelliere del tribunale dichiarazione relativa al numero delle firme raccolte.

Il Cancelliere rilascia ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero delle firme raccolte.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2, il deposito della richiesta di referendum, ai fini di cui al terzo comma dell’articolo 9, è effettuato a cura del Presidente della Giunta regionale, a mezzo di persona all’uopo delegata, entro dieci giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 1 o dalla trasmissione della richiesta di cui all’articolo 2.

Qualora non sia stato raggiunto il numero di quattromila richiedenti, la richiesta di referendum perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data entro la quale avrebbero dovuto essere depositati i fogli contenenti le firme. In tal caso, la Cancelleria del tribunale, alla scadenza di detto termine, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale della mancata presentazione dei fogli anzidetti o del mancato raggiungimento del numero di quattromila firme. Di ciò è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8

Salvo il disposto dell’articolo 5 della presente legge, tutte le richieste di referendum devono essere depositate presso la Cancelleria del tribunale di Aosta in ciascun anno dal primo gennaio al 30 settembre.

Il Presidente del tribunale di Aosta, entro cinque giorni dal deposito della richiesta, istituisce, nell’ambito del tribunale medesimo, un ufficio regionale per il referendum popolare.

Art. 9

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del 30 settembre, l’Ufficio regionale per il referendum popolare, costituito presso il tribunale di Aosta a norma dell’articolo 8 della presente legge, esamina tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilità.

Entro il 10 novembre l’Ufficio regionale per il referendum popolare, rileva con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste di referendum di iniziativa popolare, assegnando ai presentatori un termine, per l’inoltro di controdeduzioni circa le irregolarità contestate.

Sempre entro il 10 novembre l’Ufficio regionale per il referendum popolare propone, con ordinanza, la concentrazione delle richieste - comprese quelle di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge - che rivelano uniformità o analogia di materia, assegnando un termine per le eventuali opposizioni alla proposta.

Le ordinanze di cui ai due commi precedenti devono essere notificate, entro cinque giorni, ai presentatori, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 10

La scadenza del termine fissato nell’ordinanza non può essere successiva al 30 novembre, sia nel caso del secondo comma che nel caso del terzo comma dell’articolo precedente.

Sia le controdeduzioni che le opposizioni devono essere presentate per iscritto all’Ufficio regionale per il referendum popolare. Successivamente alla scadenza del termine fissato nella ordinanza ed entro il 31 dicembre, l’Ufficio regionale per il referendum popolare decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre che non presentano tali caratteri. L’ordinanza definitiva deve essere comunicata e notificata nei modi e nei termini di cui all’articolo 9, ultimo comma, della presente legge, e trasmessa, negli stessi termini, al Presidente della Giunta regionale.

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell’ordinanza definitiva di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente e, in ogni caso, nel periodo compreso fra il primo e il 16 gennaio, indice, con decreto, il referendum, fissando la convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo maggio ed il 30 giugno.

Il decreto deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla data della sua emanazione.

In caso di più referendum, saranno emanati tanti decreti quanti sono i referendum richiesti; i decreti rispetteranno l’ordine cronologico della presentazione delle singole richieste.

Art. 12

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma dell’articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal centottantesimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Non può effettuarsi referendum nella stessa data di svolgimento di elezioni per le Camere del Parlamento nazionale o di referendum disciplinati dalla legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 13

Qualora siano stati richiesti, nei termini di cui al primo comma dell’articolo 8 e non siano stati unificati, a norma del terzo comma dell’articolo 10, due o tre referendum per l’abrogazione di leggi regionali diverse, essi si svolgono contemporaneamente.

Qualora i referendum richiesti siano più di tre, quelli che, in ordine cronologico - e, a parità di data, numerico - dei decreti

di cui all’articolo 11, risulteranno successivi al terzo, si svolgeranno in successive convocazioni a gruppi di tre.

Art. 14

Le schede per il referendum sono di carta consistente e di tipo unico: sono fornite dalla Presidenza della Giunta regionale, con le caratteristiche analoghe a quelle indicate nell’articolo 35 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, e nelle tabelle C e D annesse a detta legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All’elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sulle quali si vota nello stesso giorno.

L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita copiativa fornitagli dal personale dell’Ufficio di sezione un segno sulla risposta al quesito, di cui al secondo comma, da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 15

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la scelta dei luoghi di riunione e la durata della campagna elettorale sono disciplinati dalle medesime disposizioni concernenti l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto o del primo dei decreti di cui all’articolo 11 e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

Art. 16

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell’Ufficio regionale per il referendum popolare, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo o supplente di ognuno dei Gruppi consiliari regionali e - in caso di referendum di iniziativa popolare - anche un rappresentante effettivo o supplente dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del capo gruppo consiliare e, rispettivamente, dei promotori di cui all’articolo 3.

Art. 17

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della Valle d’Aosta, l’Ufficio regionale per il referendum popolare, di cui al secondo comma dell’articolo 8, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e, se esso costituisce almeno la metà più uno dell’intero elettorato regionale, dà altresì atto dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L’Ufficio regionale per il referendum popolare dichiara non valido il referendum se non vi ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta agli atti dell’Ufficio, uno viene depositato presso la Cancelleria del tribunale di Aosta ed uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

Al verbale che resta agli atti dell’Ufficio regionale per il referendum popolare vanno allegati i verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum ed i documenti annessi.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell’esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del tribunale di Aosta.

Art. 18

Il tribunale di Aosta, appena in possesso del verbale di cui al terzo comma dell’articolo 17, procede, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente del tribunale e costituita da tutti i componenti dell’Ufficio regionale per il referendum popolare, con l’intervento del Procuratore della Repubblica di Aosta e con l’assistenza, per l’esecuzione materiale dei calcoli, di esperti designati dallo stesso Presidente del tribunale, all’accertamento del numero dei votanti, della somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 19

Il risultato del referendum, salvo quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, è favorevole all’abrogazione se, considerando i voti validi, si è avuto un numero di voti affermativi, cioè favorevoli alla abrogazione, maggiore dei voti negativi, cioè contrari all’abrogazione. È contrario all’abrogazione in ogni altro caso.

Art. 20

Le funzioni di segretario dell’adunanza di cui all’articolo 18 sono esercitate dal Cancelliere capo del tribunale di Aosta, che redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso la Cancelleria del tribunale di Aosta, gli altri due sono trasmessi, rispettivamente, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

Art. 21

Il tribunale di Aosta, nell’adunanza di cui all’articolo 18, decide, prima di procedere alle operazioni ivi previste, sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentate all’Ufficio regionale per il referendum popolare.

Art. 22

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all’abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla proclamazione del risultato, dichiara, con decreto, l’abrogazione della legge regionale o delle disposizioni di essa sottoposte a referendum.

Il decreto è pubblicato entro cinque giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di esso si dà notizia al Rappresentante del Ministero dell’interno, Presidente della Commissione di coordinamento, di cui all’articolo 45 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, e si dà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 23

L’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di cui all’articolo precedente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 24

Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione di una legge regionale o di alcune sue disposizioni, ne è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La legge o singole disposizioni di essa sottoposte a referendum e non abrogate non possono essere nuovamente sottoposte a referendum, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di effettuazione del precedente referendum.

Art. 25

Se, prima della data dello svolgimento del referendum, la legge o le singole disposizioni di essa cui il referendum si riferisce siano state abrogate o siano state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone che le relative operazioni non abbiano più corso ed invita l’Ufficio regionale per il referendum popolare a prenderne atto.

TITOLO II

(Referendum consultivo previsto dall’articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

Art. 26

Agli effetti dell’articolo 42 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui si intende variare la circoscrizione o la denominazione.

Art. 27

I quesiti da sottoporre a referendum per l’istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione delle circoscrizioni comunali o della denominazione di Comuni devono essere espressi, rispettivamente, con le seguenti formule:

a) " Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni) sia separato dal Comune (o dai Comuni) di ... per formare Comune a sé stante? "; oppure " Volete che i Comuni di ... siano fusi tra loro per costituire insieme un nuovo Comune? ";

b) " Volete che il territorio della frazione (o delle frazioni) ... sia separato dal Comune di ... per entrare a far parte integrante del Comune di ..."? ;

c) " Volete che la denominazione del Comune di ... sia mutata in quella di ...? ".

Le formule sono completate con le indicazioni del caso. Nel caso sub a) del comma precedente deve essere inserita anche l’indicazione del nome del nuovo Comune del quale si propone l’istituzione per separazione o per fusione.

Art. 28

Il referendum consultivo è indetto, con decreto del Presidente della Giunta, su presentazione di un progetto di legge ad iniziativa della Giunta regionale oppure di uno o più membri del Consiglio regionale. Nel primo caso, il Presidente della Giunta ne informa il Presidente del Consiglio; nel secondo caso, il Consigliere o i Consiglieri che assumono l’iniziativa trasmettono la richiesta al Presidente del Consiglio, il quale la inoltra al Presidente della Giunta.

Nel caso in cui tremila elettori presentino una proposta di legge ai fini di cui all’articolo 42 dello Statuto Speciale per la Valle d’Aosta, il Presidente del Consiglio regionale ne informa l’assemblea e ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta, affinché questi indica il referendum, ai sensi del comma precedente.

Nei casi sopra contemplati i termini previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale in ordine al procedimento legislativo sono sospesi fino alla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 29

Accertato l’esito del referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale lo comunica al Presidente del Consiglio, che sottopone al Consiglio stesso la proposta di legge relativa entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum stesso.

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente Titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III

Iniziativa del popolo valdostano nella formazione delle leggi regionali.

Art. 31

La proposta, da parte di almeno tremila elettori, di disegni di legge ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, deve essere presentata - corredata delle firme e dei certificati elettorali dei proponenti - al Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda l’autenticazione delle firme e le eventuali dichiarazioni sostitutive, si applica quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge.

Art. 32

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette ai consiglieri copia conforme dei disegni di legge di iniziativa popolare e li iscrive all’ordine del giorno della prima seduta successiva alla data della loro presentazione, per la preliminare trattazione da parte del Consiglio, che li sottoporrà, poi, all’esame della Giunta e della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti.

Art. 33

Spetta al Consiglio regionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti, al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Per le proposte viziate da irregolarità sanalibi nella presentazione della documentazione, il Consiglio regionale può stabilire un termine di trenta giorni per la sanatoria, dandone notizia, tramite il proprio Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta regionale, il quale è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai promotori della iniziativa popolare, perché provvedano a sanare le irregolarità riscontrate dal Consiglio.

Art. 34

Il Consiglio regionale deve prendere una decisione definitiva in merito ai disegni di legge di iniziativa popolare entro sei mesi dalla data di presentazione dei disegni di legge medesimi alla Presidenza del Consiglio.

La Commissione consiliare competente per materia, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita i quattro promotori di cui all’articolo 3 della presente legge dell’iniziativa popolare ad illustrare, dinanzi alla Commissione medesima, la proposta di legge presentata.

Art. 35

Il disegno di legge di iniziativa popolare deve essere redatto in articoli.

Art. 36

I fogli recanti le firme - analoghi a quelli indicati nell’articolo 4 della presente legge - devono riprodurre il testo del disegno di legge ed essere vidimati secondo il disposto del citato articolo 4. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Art. 37

Se il testo del disegno di legge supera le tre facciate di ogni foglio, esso va unito a quello contenente le firme, in modo che non

possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

Art. 38

Qualora, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata adottata la decisione di cui all’articolo 34 della presente legge, la proposta medesima si intende automaticamente sospesa.

Il Presidente del nuovo Consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio di esame al quale la proposta sospesa era pervenuta nella precedente legislatura, deve, non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione del Consiglio stesso, iniziare nuovamente l’iter del procedimento previsto dall’articolo 32 della presente legge.

TITOLO IV

(Disposizioni finali)

Art. 39

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e le altre disposizioni da esse richiamate.

Art. 40

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge dello Stato 25 maggio 1970, n. 352, concernenti, rispettivamente, le disposizioni penali e la regolamentazione della propaganda in occasione dei referendum previsti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 41

Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.