Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6
Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).
(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)
(Abrogata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17.)
[CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 21
(Modificazione all'articolo 1) (1)
(Modificazioni all'articolo 2)
1. (2)
2. (3)
3. (4)
4. (5)
5. (6)
6. (7)
7. (8)
(Modificazione all'articolo 3) (9)
(Modificazioni all'articolo 4)
1. (10)
2. (11)
(Modificazioni all'articolo 6)
1. (12)
2. (13)
3. (14)
4. (15)
(Modificazione all'articolo 7) (16)
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3
(Modificazione all'articolo 1) (17)
(Modificazioni all'articolo 2)
1. (18)
2. (19)
3. (20)
4. (21)
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(2) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(3) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(4) Aggiunge la lettera gbis) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(5) Aggiunge il comma 1bis all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(6) Aggiunge il comma 1ter all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(7) Aggiunge il comma 1quater all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(8) Aggiunge il comma 1quinquies all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(9) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(10) Aggiunge il comma 1bis all'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(11) Aggiunge il comma 1ter all'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(12) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(13) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(14) Modifica l'alinea del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(15) Modifica la lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(16) Aggiunge il comma 1bis all'art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.
(17) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.
(18) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.
(19) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.
(20) Aggiunge il comma 4bis all'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.
(21) Aggiunge il comma 4ter all'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.]