Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 2 aprile 2008, n. 6

Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), e 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico).

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

(Abrogata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17.)

[CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 21

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1) (1)

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

4. (5)

5. (6)

6. (7)

7. (8)

Art. 3

(Modificazione all'articolo 3) (9)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 4)

1. (10)

2. (11)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6)

1. (12)

2. (13)

3. (14)

4. (15)

Art. 6

(Modificazione all'articolo 7) (16)

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 3

Art. 7

(Modificazione all'articolo 1) (17)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 2)

1. (18)

2. (19)

3. (20)

4. (21)

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 8 è determinato in euro 600.000 annui, a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione per l'anno 2008 e in quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 42845 (Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 150.000 annui, e al capitolo 59755 (Contributi per raccolta e smaltimento di carcasse di animali morti in azienda) per euro 450.000 annui.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

_________________________

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(2) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(3) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(4) Aggiunge la lettera gbis) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(5) Aggiunge il comma 1bis all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(6) Aggiunge il comma 1ter all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(7) Aggiunge il comma 1quater all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(8) Aggiunge il comma 1quinquies all'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(9) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(10) Aggiunge il comma 1bis all'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(11) Aggiunge il comma 1ter all'art. 4 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(12) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(13) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(14) Modifica l'alinea del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(15) Modifica la lettera a) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(16) Aggiunge il comma 1bis all'art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(17) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.

(18) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.

(19) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.

(20) Aggiunge il comma 4bis all'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.

(21) Aggiunge il comma 4ter all'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.]