Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

(B.U. 22 aprile 2008, n. 17)

INDICE

PARTE I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1 - Oggetto e finalità

PARTE II

COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Oggetto

TITOLO II

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 3 - Piano regionale delle attività estrattive

Art. 4 - Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE

Art. 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria

Art. 7 - Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto dell'autorizzazione

Art. 8 - Subingresso nell'autorizzazione

Art. 9 - Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione

CAPO II

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 10 - Regime di concessione

Art. 11 - Diritto proporzionale

Art. 12 - Diritti dei privati in caso di concessione

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale

Art. 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi

Art. 15 - Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi

Art. 16 - Opere ed impianti a servizio dell'attività estrattiva

Art. 17 - Prescrizioni comuni a più cave

Art. 18 - Adempimenti particolari

TITOLO IV

RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE

Art. 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse

PARTE III

RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20 - Oggetto

Art. 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

TITOLO II

RICERCA

Art. 22 - Oggetto

Art. 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria

Art. 24 - Contenuto del permesso di ricerca

Art. 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca

Art. 26 - Obblighi a carico del ricercatore

Art. 27 - Diritto proporzionale

TITOLO III

CONCESSIONE MINERARIA

Art. 28 - Oggetto

Art. 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario

Art. 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi

Art. 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione

Art. 32 - Diritto proporzionale

Art. 33 - Pertinenze minerarie

Art. 34 - Obblighi informativi

Art. 35 - Durata e proroga della concessione

PARTE IV

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 - Oggetto

Art. 37 - Natura e regime giuridico

TITOLO II

RICERCA

Art. 38 - Oggetto

Art. 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria

Art. 40 - Contenuto del permesso di ricerca

Art. 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca

Art. 42 - Obblighi a carico del ricercatore

Art. 43 - Diritto proporzionale

TITOLO III

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 44 - Oggetto

Art. 45 - Domanda di concessione di coltivazione

Art. 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione

Art. 47 - Obblighi a carico del concessionario

Art. 48 - Sospensione della coltivazione

Art. 49 - Diritto proporzionale

Art. 50 - Pertinenze minerarie

Art. 51 - Obblighi informativi

Art. 52 - Durata e rinnovo della concessione

Art. 53 - Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria

Art. 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente

TITOLO IV

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO

Art. 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali

Art. 56 - Stabilimenti termali

Art. 57 - Contenuti dell'autorizzazione

Art. 58 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

PARTE V

DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Art. 59 - Accesso ai fondi

Art. 60 - Ipoteca mineraria

Art. 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico

PARTE VI

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 62 - Conferenza di servizi

Art. 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica

Art. 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Art. 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria

Art. 66 - Domande in concorrenza

Art. 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione

Art. 68 - Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione

Art. 69 - Rinuncia

Art. 70 - Decadenza

Art. 71 - Revoca

Art. 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca

Art. 73 - Rinvio

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74 - Vigilanza

Art. 75 - Sanzioni

Art. 76 - Polizia mineraria

Art. 77 - Diritti di istruttoria

Art. 78 - Abrogazioni

Art. 79 - Disposizioni transitorie

Art. 80 - Disposizioni finanziarie

Art. 81 - Disposizione finale

Art. 82 - Dichiarazione d'urgenza

PARTE I

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 2, comma primo, lettera i), 3, comma primo, lettera e), 4, 6, e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 26, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere), la Regione disciplina, con la presente legge, l'attività estrattiva dei minerali solidi di cava e di miniera, delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e i relativi interventi e strumenti di gestione.

PARTE II

COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente parte disciplina l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, non classificate nella prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e gli altri interventi sul suolo che comportano l'utilizzazione a scopo prevalentemente imprenditoriale di materiale di cava estratto, ad esclusione del prelievo di pietrame di cui all'articolo 15.

TITOLO II

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 3

(Piano regionale delle attività estrattive)

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e sull'assetto del territorio, che coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, per la disciplina dell'attività estrattiva di materiali inerti nel territorio regionale.

2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle opere e degli interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze con quelle di salvaguardia del territorio, la Regione individua, sentiti anche i Comuni, le associazioni di categoria e i privati interessati ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'articolo 2, comma 2, al fine del loro inserimento nel PRAE.

3. Il PRAE persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, tenuto conto della valutazione dei seguenti aspetti:

a) fabbisogni decennali per la realizzazione delle opere previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, per la valorizzazione della produzione;

b) risorse, con l'indicazione delle fonti di approvvigionamento delle attività produttive del settore e degli effetti a livello occupazionale;

c) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;

d) effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con particolare riferimento:

1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;

2) alla tutela dell'inquinamento da polveri;

3) alla tutela del paesaggio, collegando le nuove previsioni di approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi;

4) alla salvaguardia dell'ambiente naturale;

5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;

6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione, favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività estrattive, in atto o abbandonate;

e) interventi di ripristino o di riconversione ambientale, al fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio, sia per le aree di cava abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.

4. Il PRAE è suddiviso nei seguenti piani di settore:

a) piano inerti;

b) piano pietrame;

c) piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

5. Il PRAE e ciascun piano di settore devono contenere:

a) la relazione generale contenente le valutazioni di cui al comma 3;

b) l'elenco e la descrizione delle aree di cava in esercizio;

c) l'elenco e la descrizione delle cave dismesse ed ancora suscettibili di sfruttamento;

d) l'elenco e la descrizione delle nuove aree per attività estrattive;

e) l'individuazione dei siti di cava già oggetto di attività estrattiva non più suscettibili di coltivazione, indicando prioritariamente le possibili riconversioni e in subordine le possibili sistemazioni ambientali, dettando le linee progettuali di massima.

6. Qualora per i siti di cui al comma 5, lettera c), sia presentato un diverso utilizzo del sito stesso, indipendentemente dalla coltivazione del giacimento residuo, può procedersi all'utilizzo alternativo, previo nulla osta della Giunta regionale e successiva modificazione del PRAE ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

7. Le aree di cui al comma 5, lettere c) e d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

8. Le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, sostituendosi automaticamente alle previsioni comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque; le opere e gli impianti fissi sono considerati di pubblico interesse.

Art. 4

(Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE)

1. Il PRAE è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), e dei Comuni interessati.

2. La proposta del PRAE è depositata presso la struttura regionale competente in materia di miniere e cave, di seguito denominata struttura competente, pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e affissa all'Albo notiziario regionale per un periodo di sessanta giorni consecutivi.

3. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'affissione, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla struttura competente.

4. Nel caso in cui le osservazioni di cui al comma 3 siano finalizzate all'inserimento nel PRAE di ulteriori aree estrattive, il proponente deve corredare le richieste delle indagini di cui all'articolo 3, comma 7, e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 7 della l.r. 14/1999, i quali sono inoltrati dalla struttura competente al Comitato tecnico per l'ambiente per l'espressione del parere di competenza.

5. Il PRAE è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, o dalla data di ricevimento del parere di cui al comma 4, e diventa esecutivo il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione.

7. Per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, considerate l'esclusività e la tipicità della produzione e la rilevanza della coltivazione di tali minerali per l'economia regionale, il PRAE è redatto tenuto conto, ove esistenti o disponibili, dei dati e degli elementi storico-produttivi contenuti nell'apposito catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale)

1. Il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, gestito ed aggiornato dalla struttura competente, comprende:

a) il numero e la localizzazione dei giacimenti in esercizio e in atto, come censiti dai competenti organi statali e regionali, delle cave inattive e abbandonate e dei nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e di quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive e lavorative;

b) il tipo e la qualità, anche presunta, dei materiali esistenti in ogni cava;

c) i dati storici di ogni cava;

d) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto, comprese le principali zone di destinazione dei materiali prodotti e le opere più significative in cui gli stessi siano stati impiegati.

2. I dati del catasto sono pubblici.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 6

(Domanda di autorizzazione e istruttoria)

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del PRAE e la relativa domanda deve essere presentata alla struttura competente.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda e dei relativi dati catastali;

f) il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre;

g) il materiale o i materiali da coltivare;

h) il periodo di tempo per cui l'autorizzazione è richiesta;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

3. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato A.

4. Nel caso in cui l'intervento sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale (VIA), la domanda di autorizzazione è presentata alla struttura competente, corredata della documentazione di cui agli articoli 11, 12 e 18 della l.r. 14/1999.

5. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) effettuare i sopralluoghi;

c) acquisire, nel caso in cui l'intervento sia sottoposto a VIA, il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999;

d) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.

6. Per le zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale, l'autorizzazione contiene anche le prescrizioni relative alla tutela dei vincoli esistenti, essendo tale unico provvedimento assorbente ogni altro intervento amministrativo preposto alla tutela dei vincoli anzidetti, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

7. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta, che contiene l'indicazione dei tempi entro i quali deve essere assolta, sospende i termini del procedimento.

Art. 7

(Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto:

a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale;

c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;

e) di altri preminenti interessi generali.

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia assoggettato a VIA, l'autorizzazione tiene luogo della decisione sulla compatibilità ambientale e, in caso di valutazione positiva, contiene le relative prescrizioni e quelle concernenti le modalità di coltivazione dirette alla salvaguardia degli interessi di cui al comma 1.

3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, l'autorizzazione contiene inoltre l'indicazione delle eventuali autorizzazioni o prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni, limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito, con riferimento alla compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla sua presentazione e il relativo provvedimento è notificato, entro i successivi quindici giorni, al richiedente e al Comune o ai Comuni interessati.

7. Laddove sia prevista la VIA, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della struttura competente del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999.

8. Copia del provvedimento deve essere affissa all'Albo pretorio del Comune interessato per la durata di quindici giorni.

Art. 8

(Subingresso nell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha natura personale. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o a causa di morte a titolo particolare, l'avente causa deve, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, presentare domanda di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla struttura competente, corredata della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c).

2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sulla domanda di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

3. Dal momento del trasferimento, il subentrante per atto tra vivi è soggetto, in solido con il precedente titolare, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione al subingresso deve inoltre presentare alla struttura competente il titolo sul giacimento.

4. Nel caso di successione a titolo universale, a causa di morte, del diritto sul giacimento, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della Giunta regionale agli eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sulla relativa domanda, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

5. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

Art. 9

(Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con l'osservanza delle disposizioni previste per il suo rilascio.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente a partire dall'ottavo mese e non oltre il terzo mese antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione.

3. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la proroga dell'autorizzazione per un periodo non superiore a due anni, allorché il soggetto autorizzato non abbia completato la coltivazione e presenti domanda almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a venti anni e può essere prorogata e rinnovata con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, in considerazione delle caratteristiche tecnico-economiche della coltivazione dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.

CAPO II

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 10

(Regime di concessione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l. cost. 4/1948, le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario appartengono al patrimonio indisponibile della Regione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il passaggio delle cave e delle torbiere, già ricomprese nel PRAE, al patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 45 del r.d. 1443/1927, previa diffida da effettuarsi trenta giorni prima dell'anzidetto provvedimento, qualora il proprietario dell'area:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non intraprenda, una volta ottenuta l'autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;

b) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;

c) sia decaduto dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 1.

3. A seguito del provvedimento di acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può assegnare l'area stessa in concessione a chi abbia, tra quanti hanno presentato la relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

4. Al procedimento di concessione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

5. La concessione, previa osservanza delle disposizioni previste per il rilascio, può essere rilasciata per un periodo massimo di dieci anni per il pietrame e gli inerti e venti anni per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale e può essere rinnovata o prorogata, ai sensi dell'articolo 9, sino all'esaurimento del giacimento.

6. Al trasferimento della concessione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67.

Art. 11

(Diritto proporzionale)

1. Il concessionario deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto della concessione, con un minimo di euro 600 annui.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 12

(Diritti dei privati in caso di concessione)

1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto, da parte del concessionario, l'indennizzo di ogni danno derivante dall'esercizio della cava o della torbiera e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'articolo 45, commi quarto e quinto, del r.d. 1443/1927.

2. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 13

(Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale)

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale, deve versare al Comune sul cui territorio essa insiste una somma a titolo di contributo, ulteriore rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione o nella concessione, per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estrattiva.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni di categoria, determina l'ammontare del contributo per metro cubo di minerale estratto. Tale importo è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il contributo relativo all'anno solare precedente deve essere versato al Comune entro il 30 giugno, sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto autorizzato deve presentare entro il 30 aprile, con facoltà per il Comune di disporre l'accertamento diretto nel sito.

4. Il contributo decorre, in capo ai titolari di autorizzazione alla coltivazione di cava, dalla data di rilascio di nuova autorizzazione di cava, di rinnovo o di proroga e in caso di modificazione delle autorizzazioni in corso.

Art. 14

(Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi)

1. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la Regione e i Comuni, ovvero i soggetti da questi incaricati in conformità alla normativa vigente, nelle ipotesi di seguito elencate, possono estrarre materiale di cava anche in deroga a quanto previsto nel PRAE:

a) per interventi urgenti di costruzione, di ricostruzione, di ripristino e di sistemazione;

b) per interventi atti a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità.

2. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale devono presentare domanda al Presidente della Regione, corredata del progetto di coltivazione e di recupero ambientale, con la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

3. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Regione.

4. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a tre anni e può essere prorogata solo a seguito di motivata necessità per le finalità di cui al comma 1.

5. Il materiale di cava estratto deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

6. I proprietari delle aree interessate dagli interventi hanno diritto ad un equo indennizzo.

7. I soggetti incaricati dell'estrazione del materiale sono esonerati dal pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

Art. 15

(Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi)

1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da accumuli naturali e artificiali finalizzato a specifici interventi di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione di alpeggi, mayens, bivacchi, rifugi alpini e di tappa e di altre opere di modesta entità, purché ubicati nell'ambito territoriale del Comune dove avviene il prelievo e per quantitativi non eccedenti quanto indicato nel progetto concessionato o autorizzato.

2. L'autorizzazione per il prelievo di cui al comma 1 è rilasciata dal Comune territorialmente competente, acquisiti, ove richiesti, gli assentimenti relativi ai vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale. Il Comune fissa le eventuali garanzie finanziarie, le condizioni e le modalità per il prelievo del materiale, che deve essere impiegato esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1, e per il conseguente ripristino ambientale.

3. Il controllo delle attività di cui ai commi 1 e 2, anche ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi, è effettuato dal Comune territorialmente competente.

Art. 16

(Opere ed impianti a servizio dell'attività estrattiva)

1. Gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, se allocati all'interno delle aree inserite nel PRAE, devono rispettare le prescrizioni ivi contenute.

2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica di conformità alle previsioni del PRAE o dell'autorizzazione regionale, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17

(Prescrizioni comuni a più cave)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le prescrizioni comuni alle opere al servizio delle cave situate in una stessa zona, ivi compresi le discariche e il deflusso delle acque.

2. Per l'esecuzione dei lavori di preparazione, per la manutenzione e per l'utilizzo delle opere al servizio delle cave di cui al comma 1 e per esigenze di coordinamento della coltivazione, possono essere costituiti consorzi facoltativi o obbligatori secondo quanto stabilito dal presente articolo.

3. La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata dagli interessati alla struttura competente, entro trenta giorni dalla costituzione medesima, mediante produzione di copia dell'atto costitutivo.

4. La costituzione dei consorzi obbligatori è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando lo impongano esigenze di sicurezza ovvero di salvaguardia ambientale della zona o quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all'area interessata.

5. Nel caso di consorzi obbligatori, quando le opere non sono state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede all'esecuzione diretta delle opere, assumendo la rappresentanza e l'amministrazione del consorzio fino all'attuazione delle direttive stesse, con addebito delle spese a carico del consorzio. A tal fine, il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempienza, della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 18

(Adempimenti particolari)

1. I titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi del presente titolo devono:

a) fornire alla struttura competente i dati statistici di cui all'articolo 1 del regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave);

b) mettere a disposizione della struttura competente e delle altre strutture regionali competenti, nelle zone soggette a vincolo di competenza regionale, tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso e quelli di sistemazione ambientale.

2. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godono della guarentigia stabilita dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 (Riordinamento del servizio statistico).

TITOLO IV

RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE

Art. 19

(Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse)

1. Per le aree di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), comprese le opere accessorie e gli impianti dismessi ivi allocati che rivestono un particolare interesse culturale e ambientale, i proprietari o la Regione possono predisporre un progetto di ripristino ovvero di riconversione ambientale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, la Giunta regionale può concedere, con propria deliberazione, contributi per l'esecuzione delle opere relative ovvero provvedere direttamente alla loro realizzazione.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, in relazione alla rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale, sino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) l'ubicazione e la dimensione dell'area interessata dall'intervento;

d) la dichiarazione attestante la disponibilità dell'area.

6. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione di cui all'allegato B.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali ulteriori criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

PARTE III

RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

(Oggetto)

1. La presente parte disciplina la ricerca e la coltivazione dei minerali solidi di prima categoria di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927.

Art. 21

(Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)

1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di prima categoria e delle attività a questi correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale ed ambientale loro caratteristico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi in coerenza con gli indirizzi comunitari, all'incentivazione e alla disciplina della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, museali e culturali e del riutilizzo a fini economici dei vuoti sotterranei, anche con riferimento a sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario.

TITOLO II

RICERCA

Art. 22

(Oggetto)

1. La ricerca ha ad oggetto l'individuazione di giacimenti minerari e la loro economica coltivabilità, nel rispetto della salvaguardia ambientale.

Art. 23

(Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)

1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;

f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;

g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;

h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato C.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) effettuare i sopralluoghi;

c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.

5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 24

(Contenuto del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso, entro i successivi quindici giorni, ai Comuni e alle Comunità montane interessati e notificato al richiedente.

2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;

b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica;

c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti interessi generali.

3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.

Art. 25

(Durata e proroga del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni.

2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, quando il titolare del permesso di ricerca, di seguito denominato ricercatore, abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca.

3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno novanta giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

Art. 26

(Obblighi a carico del ricercatore)

1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente.

2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.

3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli eventuali danni prodotti.

Art. 27

(Diritto proporzionale)

1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di euro 600 annui.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO III

CONCESSIONE MINERARIA

Art. 28

(Oggetto)

1. La concessione mineraria ha ad oggetto l'attività di coltivazione del giacimento minerario, le pertinenze minerarie, la fase di arricchimento del minerale e il recupero ambientale del sito.

2. La concessione mineraria può inoltre essere rilasciata per la gestione dei siti minerari dismessi e delle relative pertinenze, ai fini della valorizzazione socio-culturale ed ambientale dei siti stessi.

3. Ai fini della presente legge, per concessione si intendono anche le subconcessioni assentite ai sensi dell'articolo 11 della l. cost. 4/1948.

Art. 29

(Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario)

1. La domanda per il rilascio della concessione per la coltivazione del giacimento minerario deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee garanzie bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;

f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;

h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere, inoltre, corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato D.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 30

(Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi)

1. La domanda per la gestione dei siti minerari dismessi ai fini della loro valorizzazione socio-culturale ed ambientale deve essere presentata alla struttura competente dai soggetti legittimati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e deve contenere:

a) la documentazione redatta da un tecnico abilitato in ordine alla non attuale coltivabilità del giacimento oggetto della domanda;

b) la documentazione tecnica ed economica progettuale dell'intervento socio-culturale da attuare nel sito minerario, in coerenza con le indicazioni stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la documentazione in ordine alla sussistenza dei mezzi finanziari necessari;

d) il periodo di tempo per cui è richiesta la concessione;

e) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. Per la concessione a fini socio-culturali e ambientali del patrimonio immobiliare dismesso trovano inoltre applicazione gli articoli 29, commi 3 e 4, e 77.

Art. 31

(Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione)

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale;

c) rilevanza delle risorse minerarie in oggetto e della loro utilizzazione;

d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva.

2. La concessione contiene:

a) la delimitazione dell'area di concessione;

b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;

c) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.

3. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) il rispetto della disciplina specifica in tema di valorizzazione socio-culturale-ambientale dei siti minerari dismessi;

b) la rispondenza del progetto al conseguimento della finalità di valorizzazione socio-culturale dei siti minerari dismessi;

c) la rispondenza del progetto agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale perseguiti dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

5. La struttura competente trasmette copia dell'atto di concessione di cui ai commi 1 e 4 ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.

Art. 32

(Diritto proporzionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le misure dei diritti proporzionali che i titolari delle concessioni di coltivazione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, devono corrispondere anticipatamente alla Regione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) estensione dell'area interessata;

b) tipologia del minerale estratto;

c) quantità, tenore e valore del minerale estratto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati ogni triennio dal dirigente della struttura regionale competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 2, non è soggetta alla corresponsione del diritto proporzionale.

Art. 33

(Pertinenze minerarie)

1. Il concessionario deve trasmettere alla struttura competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia, firmata da un tecnico abilitato, sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione.

2. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle pertinenze relative a ciascuna concessione.

3. I dati dell'elenco sono pubblici.

Art. 34

(Obblighi informativi)

1. I titolari di concessioni devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento, in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite.

2. I titolari devono inoltre mettere a disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Art. 35

(Durata e proroga della concessione)

1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente un anno prima della scadenza della concessione e può essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.

3. La Giunta regionale può disporre la proroga della concessione, con le stesse modalità stabilite per il rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni.

4. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza della concessione.

PARTE IV

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36

(Oggetto)

1. La presente parte disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali quali riconosciute dalla normativa vigente in materia.

2. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e delle attività a queste correlate, assicurando:

a) l'assetto ambientale e idrogeologico dei siti;

b) l'utilizzazione sostenibile e durevole di tali risorse nel contesto del complessivo sviluppo regionale economico e sociale sostenibile.

Art. 37

(Natura e regime giuridico)

1. La coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e l'utilizzo di quelle termali sono esercitati tramite lo strumento della concessione a titolo oneroso e a tempo determinato, come disciplinato dalla presente legge.

TITOLO II

RICERCA

Art. 38

(Oggetto)

1. La ricerca ha ad oggetto:

a) l'individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, di acqua di sorgente e termale;

b) l'individuazione del bacino idrogeologico;

c) l'accertamento della costanza della temperatura, della conducibilità elettrica, delle caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;

d) la captazione con opere provvisorie ai fini degli accertamenti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 39

(Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)

1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) la classificazione dell'acqua o delle acque da ricercare;

f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

g) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;

h) il periodo di tempo richiesto per la ricerca;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato B.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. L'istruttoria è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) effettuare i sopralluoghi;

c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62.

5. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 40

(Contenuto del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso ai Comuni e alle Comunità montane e notificato al richiedente.

2. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;

b) alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica;

c) alla ricomposizione dei siti di ricerca e ai preminenti interessi generali.

3. L'efficacia del permesso di ricerca è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del permesso che ne determina anche l'ammontare e la durata.

Art. 41

(Durata e proroga del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni.

2. La Giunta regionale può disporre la proroga del permesso di ricerca, con le stesse modalità stabilite per il suo rilascio, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, qualora il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni sulla necessità di proseguire i lavori di ricerca.

3. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura competente almeno centoventi giorni prima della scadenza del permesso di ricerca.

Art. 42

(Obblighi a carico del ricercatore)

1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente con espressa indicazione delle relative caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche.

2. Il ricercatore deve trasmettere alla struttura competente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.

3. Il prelievo dei campioni di acqua deve essere eseguito alla presenza di funzionari della struttura competente dell'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e del dipartimento regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali.

4. Il ricercatore adotta tutte le misure idonee a proteggere la sorgente da pericoli di inquinamento.

5. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca e risarcisce i proprietari del suolo degli eventuali danni prodotti.

Art. 43

(Diritto proporzionale)

1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di euro 250 annui.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

TITOLO III

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 44

(Oggetto)

1. La coltivazione ha ad oggetto:

a) l'elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali naturali, termali e di sorgente non affioranti;

b) la stabile sistemazione delle superfici;

c) la sistemazione e la manutenzione dell'area di protezione igienico-sanitaria;

d) l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della coltivazione.

Art. 45

(Domanda di concessione di coltivazione)

1. La domanda per la concessione di coltivazione deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;

e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;

f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;

h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

2. La domanda deve essere corredata, inoltre, della documentazione tecnica di cui all'allegato E.

3. La domanda e i relativi allegati devono essere depositati presso la struttura competente che ne cura la trasmissione ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. La struttura competente può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.

Art. 46

(Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione)

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria, previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione tenuto conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;

b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale;

c) rilevanza delle sorgenti e della loro utilizzazione;

d) entità degli impegni assunti dal richiedente relativamente alla sistemazione ambientale e al complesso dell'organizzazione produttiva.

2. La concessione contiene:

a) la delimitazione dell'area di concessione e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti;

b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario della struttura competente;

d) le prescrizioni relative alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica e di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, salvo che si tratti di concessioni di acque minerali somministrate esclusivamente in loco come bevanda;

e) le condizioni in ordine al mantenimento e alla salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione, alle situazioni idrogeologiche e ai preminenti interessi pubblici esistenti sull'area;

f) le prescrizioni di recupero ambientale relative al sito estrattivo.

3. L'efficacia della concessione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa da presentare al momento della prima richiesta, volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate. La garanzia deve essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

4. La struttura competente trasmette copia dell'atto di concessione ai Comuni e alle Comunità montane interessate e lo notifica al richiedente. L'atto di concessione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. L'atto di concessione deve essere inoltre trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.

Art. 47

(Obblighi a carico del concessionario)

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione, deve:

a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata. Per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;

b) installare in posizione idonea, nell'ambito dell'area oggetto della concessione, la strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;

c) inviare ogni sei mesi alla struttura competente i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi delle lettere a) e b);

d) far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute le seguenti analisi:

1) batteriologiche e chimico-fisiche annuali di controllo, per le acque minerali;

2) batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni, per le acque termali;

e) inviare ogni sei mesi alla struttura competente una comunicazione scritta relativa ai:

1) dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi grafici originali, desunti dagli strumenti indicati nella concessione;

2) dati relativi alla quantità di acque imbottigliate mensilmente;

3) dati relativi al numero delle persone impiegate negli stabilimenti;

f) attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica delle acque.

2. Il dirigente della struttura competente può ordinare in ogni momento l'effettuazione di analisi straordinarie.

3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali, di sorgente e termali.

4. I contratti di somministrazione di acque minerali naturali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori di coltivazione o delle sue varianti di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

Art. 48

(Sospensione della coltivazione)

1. La concessione deve essere costantemente esercitata tranne che sia consentita, con deliberazione della Giunta regionale, la sospensione delle attività per motivate ragioni.

2. La sospensione delle attività legata a fatti stagionali, e comunque prevista nei programmi annuali di lavoro e di coltivazione di cui al titolo II del d.P.R. 128/1959, non costituisce sospensione ai fini del comma 1.

3. Il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

Art. 49

(Diritto proporzionale)

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo:

a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro 600;

b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati.

2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 50

(Pertinenze minerarie)

1. Sono, in particolare, pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del r.d. 1443/1927:

a) le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali;

b) le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.

2. Non costituiscono pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.

3. Il concessionario deve trasmettere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla struttura competente l'elenco delle pertinenze della miniera e una perizia sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico abilitato.

4. Presso la struttura competente è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.

5. I dati dell'elenco sono pubblici.

Art. 51

(Obblighi informativi)

1. I titolari di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni dalla medesima impartite.

2. I titolari di concessione devono, inoltre, comunicare entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d).

3. I titolari di concessione devono inoltre mettere a disposizione della struttura competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

4. I dati di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. Essi godono delle guarentigie stabilite all'articolo 11 della l. 1162/1926 e sono utili per l'elaborazione della relazione informativa annuale che evidenzia lo stato di utilizzazione della risorsa, e i risultati dei controlli effettuati. La relazione è inviata anche ai Comuni interessati.

Art. 52

(Durata e rinnovo della concessione)

1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità previste per il suo rilascio.

2. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla struttura competente un anno prima della scadenza della concessione e può essere accolta qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione.

Art. 53

(Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria)

1. La sorgente non deve avere interferenze con l'abitato, con le opere pubbliche e le coltivazioni agricole in atto o programmate; a tal fine, il richiedente deve allegare la perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, da cui risulti che non esistono le menzionate interferenze.

2. Il provvedimento di concessione individua un'area di protezione assoluta della sorgente e un'ulteriore area entro la quale non si possono svolgere attività agricole, né antropiche, né di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria, è risarcito al proprietario del terreno da parte del concessionario.

Art. 54

(Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente)

1. Il titolare di permesso di ricerca o di concessione per acqua minerale naturale può richiedere il rilascio del medesimo provvedimento per acqua di sorgente, presentando la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica.

2. La struttura di cui al comma 1 trasmette la domanda al Ministero della salute allegando il proprio parere in merito.

3. La domanda è accolta subordinatamente all'ottenimento da parte del Ministero della salute del riconoscimento di acqua di sorgente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE).

4. Ottenuto il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al rilascio del corrispondente titolo di acqua di sorgente.

TITOLO IV

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO

Art. 55

(Sorgenti idrominerali e idrotermali)

1. L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali, in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, può avvenire esclusivamente:

a) per imbottigliamento o per condizionamento in loco;

b) presso stabilimenti termali in loco;

c) per la preparazione di bevande analcoliche quali previste dalle disposizioni vigenti in materia;

d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.

2. L'impiego delle sorgenti di cui al comma 1 è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della struttura competente in materia di prevenzione dell'Azienda USL e verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso della concessione alla coltivazione della sorgente rilasciata dalla Giunta regionale;

b) possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

c) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque da parte del Ministero della salute;

d) rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione della domanda e per lo svolgimento della relativa istruttoria.

Art. 56

(Stabilimenti termali)

1. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano:

a) acque minerali naturali;

b) fanghi, sia naturali sia preparati artificialmente, limi, muffe e simili;

c) grotte naturali e artificiali.

Art. 57

(Contenuti dell'autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, deve contenere:

a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;

b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;

c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;

d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.

2. Con il provvedimento di autorizzazione è approvato il regolamento sanitario interno con le eventuali indicazioni ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.

3. L'autorizzazione ha la durata massima di trenta anni ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività; essa non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche ed applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

4. La struttura competente dell'Azienda USL provvede ai controlli annuali sull'osservanza delle prescrizioni stabilite, dando, in caso di inosservanza, immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 58.

Art. 58

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, ove siano riscontrate irregolarità nell'utilizzazione delle acque minerali termali e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.

PARTE V

DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Art. 59

(Accesso ai fondi)

1. Il ricercatore o il concessionario, otto giorni prima dell'ingresso nei fondi per l'effettuazione dei lavori, deve notificare copia del permesso di ricerca o della concessione ai proprietari e ai possessori dei terreni compresi nel perimetro interessato, i quali non possono opporsi ai lavori.

2. I proprietari dei terreni interessati hanno diritto di esigere una cauzione, a carico del ricercatore o del concessionario, per gli eventuali danni derivanti dalla ricerca o dalla concessione; in caso di disaccordo, l'ammontare della cauzione è definito dal dirigente della struttura competente secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 31 del r.d. 1443/1927, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

3. Il ricercatore o il concessionario deve effettuare il deposito della cauzione presso la tesoreria regionale entro quindici giorni dalla determinazione della cauzione ai sensi del comma 2 e può avviare l'esecuzione dei lavori di ricerca solo dopo l'avvenuto deposito.

Art. 60

(Ipoteca mineraria)

1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata ad autorizzazione della Giunta regionale.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata:

a) dell'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei relativi valori;

b) del programma dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione ipotecaria a garanzia del finanziamento, con l'indicazione dei tempi di esecuzione dei medesimi.

3. L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore all'80 per cento del valore delle pertinenze, quale determinato dalla struttura competente.

4. L'autorizzazione è vincolata all'osservanza, da parte del concessionario, del programma dei lavori di cui al comma 2, lettera b).

5. L'espropriazione forzata del diritto di concessione può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari; il relativo precetto deve essere notificato alla Regione che ha rilasciato la concessione.

6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti nell'atto di concessione, a favore e a carico del concessionario, subordinatamente all'accertamento da parte della Giunta regionale del possesso da parte dell'aggiudicatario di adeguati requisiti di capacità tecnico-economica.

Art. 61

(VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico)

1. Laddove richiesto dalla l.r. 14/1999, il richiedente deve corredare la domanda con la documentazione ivi prevista.

2. L'istruttoria delle domande è curata dalla struttura competente la quale provvede a:

a) verificare la documentazione allegata alla domanda;

b) accertare nel sito la situazione dei luoghi;

c) acquisire le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;

d) acquisire il parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999.

3. Qualora l'istruttoria riguardi miniere situate in zone soggette a vincolo pubblicistico, la struttura competente cura il coordinamento complessivo dell'attività istruttoria con le competenti strutture regionali, promuovendo anche sopralluoghi congiunti e pervenendo a risultanze che riflettano le indicazioni particolari inerenti alla tutela delle zone vincolate.

4. I provvedimenti sulla domanda di permesso di ricerca e di concessione contengono anche le prescrizioni a tutela dei vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale e la decisione sulla VIA.

PARTE VI

DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 62

(Conferenza di servizi)

1. La struttura competente indice una conferenza di servizi, convocando, oltre agli enti e alle amministrazioni di cui al comma 2, i rappresentanti di altri enti o amministrazioni interessati dall'attività estrattiva.

2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano:

a) il dirigente della struttura competente, con funzione di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del territorio;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica;

h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree boscate;

i) il dirigente della struttura dell'Azienda USL competente in materia di prevenzione;

j) il Sindaco, o suo delegato, dei Comuni interessati.

Art. 63

(Rapporti con la disciplina urbanistica)

1. Le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca e nella concessione mineraria prevalgono sulle eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici anche per quanto concerne l'esecuzione delle opere e degli impianti a servizio della miniera, salvo specifici divieti a tutela della salubrità, dell'ambiente e della sicurezza della zona.

Art. 64

(Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

"5. All'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio, nonché presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. Per la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo ubicate al di fuori di zone in cui tale destinazione sia già ammessa dal piano regolatore comunale, il Comune interessato, anche su istanza di un soggetto privato, approva un apposito progetto dell'intervento, anche secondo le procedure di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), previa concertazione con la Regione per verificare la validità tecnica della proposta presentata attraverso una Conferenza dei servizi convocata dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune. La concertazione con la Regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e della Regione; l'approvazione da parte del Comune comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti dalle Autorità di subATO.".

Art. 65

(Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria)

1. In sede di rilascio delle concessioni di cui agli articoli 28 e 44 e dei permessi di ricerca di cui agli articoli 22 e 38, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione e di utilizzo termale delle acque.

2. Qualora per le opere e gli impianti fissi di cui al comma 1 sia richiesta la concessione edilizia, il Comune interessato deve rilasciarla entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità con le prescrizioni dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e dell'utilizzo delle acque di cui al comma 1, ponendo a carico del coltivatore gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 66

(Domande in concorrenza)

1. Due o più domande di permesso di ricerca o di concessione per la coltivazione sono concorrenti qualora ricadano sulla stessa area o su aree diverse ma interferenti.

2. Il permesso di ricerca o la concessione sono rilasciati prioritariamente al soggetto che presenti le capacità tecnico-economiche più idonee alla ricerca e alla coltivazione.

3. A parità di condizioni, prevale il soggetto che abbia ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni oggetto di ricerca o, in difetto, quello che abbia presentato la domanda in data anteriore.

Art. 67

(Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione)

1. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere trasferiti per atto tra vivi previa autorizzazione della Giunta regionale e previo accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante.

2. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario, il relativo permesso o la concessione possono essere trasferiti agli eredi che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di apertura della successione e che nello stesso termine abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti con la Regione e con i terzi ai sensi dell'articolo 1105 del codice civile.

3. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di fusione della società permissionaria o concessionaria in altra società.

4. Il cessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del concessionario cedente contenuti nel permesso di ricerca o nella concessione.

5. Ai sensi dell'articolo 27 del r.d. 1443/1927, il trasferimento per atto tra vivi non autorizzato è nullo e comporta la decadenza dal permesso o dalla concessione in capo al promissario cedente.

Art. 68

(Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione)

1. L'autorizzazione, il permesso di ricerca e la concessione cessano per:

a) scadenza del termine;

b) rinuncia;

c) decadenza;

d) revoca.

Art. 69

(Rinuncia)

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione di cava, ovvero di permessi di ricerca, concessioni di cava, minerarie o di acque minerali naturali, termali e di sorgente, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo o minerario rinunciato.

2. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, il ricercatore o il concessionario non può eseguire lavori di ricerca o di coltivazione, né variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto del permesso o della concessione e delle sue pertinenze, e deve custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

3. Il ricercatore o il concessionario rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni è obbligato a ripristinare lo stato dei beni a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla Giunta regionale.

4. La rinuncia del ricercatore e del concessionario ha effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 70

(Decadenza)

1. La decadenza dell'autorizzazione e della concessione alla coltivazione delle cave e torbiere è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il coltivatore:

a) non abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, all'articolo 8, commi 2 e 4, all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), e 6, e all'articolo 11.

2. La decadenza dalla concessione o dal permesso di ricerca dei minerali solidi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, quando il concessionario o il ricercatore:

a) non abbiano dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;

b) abbiano sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della Giunta regionale;

c) non abbiano versato il diritto proporzionale annuo;

d) abbiano violato le prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti di concessione o di permesso o nella presente legge, ovvero non diano alla coltivazione o alla ricerca adeguato sviluppo.

3. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali è causa di decadenza la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 54, comma 3, da parte del Ministero della salute.

4. La Giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione o della concessione o del permesso di ricerca sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura competente e previa contestazione dei motivi di cui ai commi 1 e 2, da parte del dirigente della struttura competente al titolare dell'autorizzazione, al concessionario o al ricercatore, i quali possono presentare le loro controdeduzioni entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del dirigente competente.

5. La Giunta regionale, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.

6. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione o dal permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 71

(Revoca)

1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.

2. La revoca dell'autorizzazione e del permesso di ricerca ha effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 72

(Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca)

1. Nel caso di rinuncia, di decadenza e di revoca, il concessionario deve consegnare il giacimento e le pertinenze inseparabili alla struttura competente, trattenendo, con le cautele all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del giacimento.

Art. 73

(Rinvio)

1. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del r.d. 1443/1927. I relativi provvedimenti sono di competenza della Giunta regionale.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al r.d. 1443/1927, sostituendosi agli organi statali quelli regionali.

3. Per le acque di sorgente trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 339/1999.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e sulla conformità alle disposizioni di cui alla presente legge delle opere e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è effettuata dalla struttura competente.

2. Per i siti estrattivi inseriti in zone vincolate di competenza regionale, la vigilanza è effettuata anche dalle strutture regionali competenti alla gestione dei vincoli stessi.

3. I Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta concorrono all'attività di vigilanza segnalando le eventuali irregolarità riscontrate nelle attività di coltivazione.

4. La struttura competente, anche tramite le strutture regionali competenti per le zone vincolate di competenza regionale, redige annualmente una relazione sullo stato delle coltivazioni di cava e, al termine di ogni coltivazione, una relazione tecnica di verifica dell'attuazione degli interventi di risistemazione ambientale.

5. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave, miniere e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari agli organi di vigilanza.

6. Per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari relativi alle acque minerali naturali, di sorgente e termali, la vigilanza è effettuata dalle strutture competenti dell'Azienda USL.

Art. 75

(Sanzioni)

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione ovvero lavori di ricerca o di coltivazione in assenza di permesso o di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Chiunque installi opere ed impianti fissi non autorizzati con il relativo provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000, ferme restando tutte le altre sanzioni di legge; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale con le modalità stabilite dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, di permesso di ricerca o di concessione, oltre all'eventuale decadenza, si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui agli articoli 74 e 76.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente della Regione provvede all'immediata sospensione dei lavori non autorizzati, concessionati o permessi ovvero non conformi alle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione, di concessione o di permesso.

6. Per le acque minerali naturali, di sorgente e termali la Giunta regionale, in caso di particolare gravità o di mancato pagamento delle sanzioni, può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'articolo 56 aperti o eserciti senza autorizzazione regionale o in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

Art. 76

(Polizia mineraria)

1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982, e dell'articolo 10 del d.P.R. 1142/1985, le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), e le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), a mezzo del Presidente della Regione e del personale dipendente della struttura competente.

2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive.

3. Per le funzioni di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.P.R. 128/1959 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), la struttura competente può avvalersi delle strutture competenti dell'Azienda USL qualora nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali.

4. I funzionari di cui al comma 3, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

5. I funzionari di cui al comma 3 devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle aziende esercenti cave e torbiere, acque minerali naturali, di sorgente e termali devono agevolare le ispezioni e fornire le notizie e i dati necessari.

Art. 77

(Diritti di istruttoria)

1. Fatta salva la richiesta di proroga di cui agli articoli 9, 25, 35 e 41, le spese tecniche per l'istruttoria di domande di autorizzazione di cave, di autorizzazione al permesso di ricerca e di minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e termali, nonché di concessione di cave, minerali solidi e di acque minerali naturali, di sorgente e termali sono a carico del richiedente.

2. L'ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 è fissato, per l'anno 2008, in euro 400 e successivamente rideterminato ogni tre anni, dal dirigente della struttura competente, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

Art. 78

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 8 febbraio 1958, n. 1 (Norme procedurali per la ricerca e la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta);

b) 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate).

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera c) del comma quarto dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

Art. 79

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il PRAE in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere approvato in base alle procedure di cui alla presente legge. Fino all'adozione del nuovo PRAE, restano valide le disposizioni contenute nel PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave o il rinnovo di quelle già autorizzate in base al PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni interessati.

Art. 80

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 1, 14, commi 1 e 6, 19, 21, 36, comma 2, 71, 75 e 76 è determinato in euro 46.750 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 1.2.1 (Personale per il funzionamento dei servizi regionali) e 2.2.1.06 (Difesa del suolo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nei medesimi bilanci:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.06 al capitolo 52105 (Interventi vari di riassetto e ripristino cave abbandonate) per annui euro 20.000 a decorrere dal 2008 e al capitolo 52107 (Interventi nel settore minerario e delle acque minerali) per annui euro 25.000 a decorrere dal 2008;

b) nell'obiettivo programmatico 1.2.1 al capitolo 39020 (Spese sul fondo unico aziendale) per annui euro 1.250 a decorrere dal 2008 e al capitolo 30501 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale) per annui euro 500 a decorrere dal 2008.

4. I proventi derivanti dal diritto proporzionale di cui agli articoli 11, 27, 32, 43 e 49, dai diritti di istruttoria di cui all'articolo 77 e dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 75, commi 1, 2 e 3, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 81

(Disposizione finale)

1. Gli allegati A, B, C, D ed E possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 82

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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ALLEGATO A

(articolo 6, comma 3)

DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono parte integrante:

a) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, 1° giugno 1988, n. 127;

b) studio idrogeologico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) relazione tecnico-economica;

2) corografia;

3) planimetria catastale;

4) planimetria e sezioni della situazione esistente;

5) planimetria e sezioni di progetto;

6) disegni delle opere d'arte;

7) monografie capisaldi;

8) documentazione fotografica;

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

3) disegni delle opere d'arte;

4) computo metrico estimativo;

f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal d.lgs. 624/1996.

2. Qualora la domanda di autorizzazione riguardi anche gli impianti di cui all'articolo 3, comma 8, la stessa deve contenere l'ubicazione dell'impianto e la durata di mantenimento dell'impianto in sito. La domanda, inoltre, deve essere corredata, nel numero massimo di dieci copie, della seguente documentazione tecnica:

a) relazione tecnica;

b) planimetria dell'impianto e delle opere a servizio dello stesso;

c) schema dell'impianto.

ALLEGATO B

(articolo 19, comma 6)

DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE IL PERMESSO DI RICERCA DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI E DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono parte integrante:

a) gli studi geologico, idrogeologico e geotecnico;

b) la relazione illustrativa dell'intervento;

c) la corografia, planimetria catastale ed estratto del piano regolatore generale comunale;

d) le planimetrie e sezioni della situazione esistente;

e) le planimetrie e sezioni di progetto;

f) i disegni delle opere d'arte;

g) il computo metrico estimativo dell'intervento ed analisi dei prezzi;

h) la documentazione fotografica.

ALLEGATO C

(articoli 23, comma 2, e 39, comma 2)

DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE IL PERMESSO DI RICERCA DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI E DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante:

a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999, ove richiesto dalla stessa;

b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o geomeccanico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva;

d) programma di ricerca così costituito:

1) relazione tecnico-economica;

2) corografia;

3) planimetria catastale;

4) planimetria e sezioni della situazione esistente;

5) planimetria e sezioni di progetto;

6) disegni delle opere d'arte;

7) documentazione fotografica;

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

3) disegni delle opere d'arte;

4) computo metrico estimativo;

f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal d.lgs. 624/1996.

ALLEGATO D

(articolo 29, comma 2)

DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante:

a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999;

b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o geomeccanico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) documentazione attestante l'appartenenza alla prima categoria;

2) relazione tecnico-economica;

3) relazione attestante la coltivabilità tecnico-economica del giacimento;

4) elenco degli investimenti previsti per la preparazione e per lo sfruttamento del giacimento;

5) corografia;

6) planimetria catastale;

7) planimetria e sezioni della situazione esistente;

8) planimetria e sezioni di progetto;

9) progetto degli impianti e manufatti a servizio della coltivazione corredato delle planimetrie, sezioni e schemi;

10) disegni delle opere d'arte;

11) documentazione fotografica;

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) disegni delle opere d'arte;

3) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

4) computo metrico estimativo;

f) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal d.lgs. 624/1996.

ALLEGATO E

(articolo 45, comma 2)

DOCUMENTAZIONE CONCERNENTE LA CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante:

a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999;

b) studio geologico, idrologico ed idrogeologico;

c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva;

d) progetto di coltivazione così costituito:

1) relazione tecnico-economica;

2) piano tecnico-finanziario;

3) corografia;

4) planimetria catastale;

5) planimetria e sezioni della situazione esistente;

6) planimetria e sezioni di progetto;

7) disegni delle opere d'arte;

8) programma di lavoro;

9) progetto definitivo relativo alle infrastrutture atte all'utilizzazione dell'acqua;

10) perizia asseverata, redatta da esperto iscritto all'albo professionale, da cui risulti che non esistono interferenze tra la sorgente oggetto della domanda e l'abitato, le opere pubbliche nonché le coltivazioni agricole in atto o programmate;

11) documentazione fotografica.

e) progetto di recupero ambientale così costituito:

1) relazione tecnica;

2) disegni delle opere d'arte;

3) planimetria, sezioni e prospetti dello stato finale;

4) computo metrico estimativo;

f) certificato degli accertamenti fisici, chimico-fisici, microbiologici, farmacologici e clinici, rilasciati dagli Enti autorizzati;

g) copia autenticata del decreto del Ministro della salute relativa al riconoscimento delle proprietà dell'acqua;

h) documento di sicurezza e salute così come stabilito dal d.lgs. 624/1996.