Legge regionale 11 maggio 1976, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 11 05 1976

Bollettino ufficiale 31 5 1976 n. 6

Parco Nazionale del Gran Paradiso: confini e norme relative ai divieti di caccia e ai piani regolatori.

Art. 1

È vietata la caccia nel territorio compreso fra il perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e la delimitazione attualmente risultante dalle tabelle previste dall’articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.

Art. 2

Nel territorio di cui al precedente articolo 1, la sorveglianza è affidata, oltre che agli agenti della forza pubblica dello Stato e della Regione, alle guardie del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Art. 3

In ordine ai piani regolatori dei comuni della Valle d’Aosta il cui territorio comprenda zone incluse nel perimetro riportato nella carta annessa al regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, l’Ente " Parco Nazionale Gran Paradiso ", istituito con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, deve essere sentito, limitatamente alle zone incluse nel territorio di cui all’articolo 1.

Nel territorio delimitato dalla tabella prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 871, continua ad avere applicazione l’articolo 10 del regio decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, restano salve le attuali competenze della Regione Valle d’Aosta e dei singoli comuni cui si fa riferimento al precedente articolo 3.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.