Legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 15 06 1978

Bollettino ufficiale 7 7 1978 n. 6

Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Capo I

DIVIETI DI ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 1

(Campo di applicazione del divieto)

È vietata l’edificazione sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d’acqua pubblici, sui terreni sedi di frane o di alluvioni, di smottamenti in atto o potenziali, sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e nelle aree boscate o facenti parte di zone umide individuate secondo la definizione contenuta nel comma successivo.

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una larghezza di 30 metri; per zone umide si intendono gli specchi d’acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall’assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull’intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali e le zone circostanti entro un ambito di 100 metri dalle sponde.

In relazione alle disposizioni che precedono, all’atto della richiesta di concessione, il sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l’opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma.

Ove l’accertamento dia esito positivo, il sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all’esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga. La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei Servizi Forestali ove si tratti di eseguire opere nell’ambito di aree boscate.

In caso di motivata necessità, nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l’esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinente al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale ( CRPT) di cui all’articolo 18.

L’edificazione è vietata anche in quelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali in collaborazione con i tecnici dell’Amministrazione regionale aventi specifica competenza e designati dalla Giunta regionale - predisporranno la cartografia del territorio comunale in scala 1: 2000, con l’indicazione delle zone sottratte alla edificazione in base alle norme di cui ai commi precedenti.

Capo II

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 2

(Condizioni per l’edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale)

Negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, le aree libere sono inedificabili e non si possono conferire in volumetria in altre zone.

Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente opere per il consolidamento, il risanamento conservativo, la modificazione della destinazione e, ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti, l’ampliamento in elevazione, per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall’articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Dette opere sono ammesse sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l’acquedotto pubblico o di uso pubblico. Per le opere di consolidamento, risanamento e ampliamento in elevazione la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della Sovrintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.

Gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e ne è definito il perimetro in cartografia catastale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale soggetta a controllo di merito: l’organo di controllo provvede sentito il CRPT. Qualora i comuni non provvedano nei termini, gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e definiti come sopra con deliberazione della Giunta regionale da prendersi entro 90 giorni dalla scadenza dei tre mesi.

Art. 3

(Condizioni per l’edificazione a scopo abitativo, commerciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di cui all’articolo 2)

Fuori dagli agglomerati di cui all’articolo 2 sono ammessi nuovi fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale o artigiano, soltanto ove sussistano le seguenti opere:

a) strada carrabile;

b) fognatura pubblica;

c) acquedotto pubblico o di uso pubblico;

e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Il volume complessivo di ciascun fabbricato ad uso abitativo o commerciale non può superare la misura di sette decimi di metro cubo per ogni metro quadrato di terreno edificabile se trattasi di fabbricati compresi nel perimetro dei centri abitati, delimitati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e di metri cubi 0,05 ogni metro quadrato di terreno edificabile se il fabbricato è ubicato nelle altre parti del territorio. I fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dal confine di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri.

I fabbricati alberghieri sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.

I fabbricati ad uso industriale o artigiano non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono distare dal confine di proprietà di una misura non inferiore a metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri.

Le abitazioni previste nei fabbricati anzidetti o sui relativi terreni di pertinenza sono soggette alle prescrizioni relative all’edificazione a scopo abitativo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La concessione è assentita previo accertamento che le opere esistenti, indicate nel primo comma del presente articolo, siano idonee a soddisfare le esigenze derivanti dal nuovo insediamento ed in particolare:

1) che i fabbricati in progetto siano effettivamente allacciabili alle opere esistenti;

2) che la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alle opere esistenti non sia superiore a metri 150 misurati in proiezione orizzontale;

3) che la strada carrabile sia dotata di pavimentazione impermeabile, abbia sezione minima non inferiore a tre metri e cinquanta e sia agibile in ogni periodo dell’anno;

4) che la fognatura pubblica convogli le acque di rifiuto nell’impianto centrale di depurazione o, in assenza di tale impianto, sfoci in un corso d’acqua naturale a flusso continuo, con portata minima non inferiore a dieci volte il flusso effettivo del condotto fognario, e presenti struttura idonea a smaltire le acque di rifiuto e quelle meteoriche derivanti dal nuovo insediamento e da quelli esistenti già allacciati o da allacciare.

Le quantità di acqua da smaltire sono determinate sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) acque meteoriche: da determinare in ragione della superficie di terreno resa impermeabile tenuto conto delle massime precipitazioni nella zona;

b) acque di rifiuto di edifici ad uso abitativo o commerciale: 300 litri al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione;

c) acque di rifiuto di edifici ad uso industriale e artigiano: da determinare in relazione al tipo e al volume della produzione cui l’edificio è destinato. Tali acque dovranno subire, prima della loro immissione nella fognatura pubblica, un trattamento di depurazione, a carico degli interessati, per raggiungere limiti di accettabilità che saranno definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento della Giunta regionale;

5) che l’acquedotto pubblico o di uso pubblico - ove non destinato esclusivamente ad usi industriali - capti acque sorgive, sotterranee o superficiali, dichiarate potabili ai sensi delle norme vigenti, disponga di idonee opere di captazione e di protezione atte a preservare la potabilità delle acque, sia adeguato a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale l’acquedotto deve assicurare l’emungimento di 300 litri d’acqua al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione.

L’esistenza della strada carrabile non è richiesta per le località servite esclusivamente da impianti di trasporto a fune.

Nei nuovi fabbricati, negli ampliamenti di fabbricati esistenti e nelle relative aree di pertinenza, debbono essere attrezzati appositi spazi per parcheggi da dimensionare in rapporto ai seguenti parametri:

a) un metro quadrato ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso abitativo, due metri quadrati ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso commerciale, con un minimo di un posto macchina per ogni alloggio e due posti macchina per ogni punto di vendita;

b) un posto macchina ogni tre letti per gli edifici alberghieri;

c) un posto macchina ogni quattro addetti per i fabbricati ad uso industriale o artigiano, nonché adeguati spazi di parcheggio e di manovra per gli automezzi pesanti, tenuto conto del tipo e del volume della produzione.

Art. 4

(Limitazioni all’attività edificatoria pubblica fuori dagli ambiti di cui all’articolo 1 e dagli agglomerati di cui all’articolo 2)

Fuori dagli ambiti di cui all’articolo 1 e dagli agglomerati di cui all’articolo 2, i fabbricati pubblici con destinazione non abitativa non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati vicini nonché dalle strade, stabilite, rispettivamente, negli articoli 3, quarto comma, e 8.

Tali fabbricati devono rispettare, altresì, i limiti di altezza previsti dalla presente legge in ordine ai fabbricati ad uso abitativo, salvo che, per la funzione per cui sono specificamente destinati o per esigenze architettoniche in relazione all’attività cui essi sono da adibire, sia necessario superare detti limiti. All’uopo, i progetti di opere pubbliche che, per le dette esigenze prevedano il superamento dei limiti di altezza, devono acquisire il nullaosta dell’Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede sentito il CRPT.

Art. 5

(Condizioni per l’edificazione di fabbricati rurali fuori dagli agglomerati di cui all’articolo 2)

I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati al ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché i fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell’azienda, sono ammessi ove sussistano le seguenti opere:

a) strada anche soltanto pedonale;

b) acquedotto anche se privato.

I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri.

I fabbricati residenziali connessi alla conduzione dell’azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell’azienda stessa o ad essi contigui, esclusi quelli inerenti le strutture delle cooperative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l’indice volumetrico di metri cubi 0,05 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall’azienda con un limite massimo di metri cubi 600. Ai fini della determinazione del volume edificabile, sono computati tutti i terreni coltivati dall’azienda anche se situati in comuni diversi purché limitrofi.

Per gli impianti zootecnici e per gli impianti di conservazione e trasformazione non industriale dei prodotti agricoli, i cui terreni disponibili non raggiungono l’estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione dell’abitazione del custode nella misura massima di 500 mc.

I nuovi fabbricati, e l’ampliamento di quelli esistenti, destinati ad abitazione dei conduttori del fondo, devono essere riferiti all’intera azienda agricola, singola o associata, e la relativa concessione può essere assentita esclusivamente ai seguenti soggetti, singoli o associati:

- imprenditori agricoli;

- proprietari coltivatori diretti;

- proprietari conduttori in economia;

- proprietari concedenti;

- affittuari che hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell’esecuzione delle opere.

L’area asservita ai fabbricati residenziali di cui al terzo comma è vincolata, con vincolo registrato e trascritto, e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali. Nella domanda di concessione è fatto obbligo di specificare e dichiarare quale area debba essere considerata asservita ai fini del calcolo dei rapporti di cui al terzo comma. Tale dichiarazione è verificata dal comune competente prima del rilascio della concessione. Il comune annoterà la dichiarazione medesima nel repertorio delle concessioni assentite.

Art. 6

(Norma transitoria sui limiti all’edificazione)

Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all’articolo 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammesse soltanto opere di adeguamento igienico, di consolidamento delle strutture e di restauro conservativo senza alterazione dei volumi.

Art. 7

(Norme tecniche per l’applicazione degli articoli 3, 4 e 5)

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono fissati i seguenti criteri di valutazione:

a) il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull’estradosso del solaio soprastante l’ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, un trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta, nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull’estradosso del solaio soprastante l’ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume;

b) la verifica delle altezze dei fabbricati - quanto ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, dai fabbricati vicini e dalle strade - deve interessare l’intera superficie di ciascun prospetto ed essere estesa, in verticale, da ciascun punto della linea di intersezione del piano del prospetto con il piano del terreno o del marciapiede ai corrispondenti punti della linea di intersezione dello stesso piano del prospetto con il piano o i piani della copertura siano essi orizzontali o inclinati;

c) per superficie coperta si intende la porzione di terreno interessata dalla proiezione verticale di tutti i volumi dei fabbricati, nonché i balconi, pensiline, terrazzi e copertura ove sporgano dai piani delimitanti detti volumi di una misura superiore a un metro e venti centimetri;

d) i piani da conteggiare sono quelli emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazione avvenuta salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato per un’altezza massima non superiore a ottanta centimetri; tale piano seminterrato può presentare un accesso carrabile di altezza pari all’altezza del piano stesso e di larghezza non superiore a metri quattro.

I riporti di terra sono ammessi ove comportino il rimodellamento funzionale di tutta l’area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l’eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per i fabbricati esistenti nelle adiacenze.

I muri di contenimento delle terre non possono presentare una altezza superiore a due metri e cinquanta centimetri rispetto al terreno naturale e devono essere eseguiti, possibilmente, in pietra naturale.

Art. 8

(Distanze minime a protezione delle strade regionali e comunali)

Nella edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali si devono osservare le seguenti distanze minime:

a) entro il perimetro dei centri abitati: metri 7,50 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;

b) nelle altre parti del territorio: metri 14,00 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.

Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.

All’interno di curve e di tornanti e in corrispondenza di incroci e di biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate di un’area da determinare in conformità agli schemi riportati nell’allegato A.

Restano ferme le distanze minime a protezione delle strade statali e delle autostrade prescritte dalle leggi statali.

La distanza minima da osservare nella edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurarsi dall’asse delle strade stesse.

Le norme della legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, recanti prescrizioni difformi dalle disposizioni del presente articolo, sono abrogate.

Art. 9

(Oneri dei richiedenti)

Gli allacciamenti alle opere di cui ai punti a), b), c) dell’articolo 3, primo comma, sono a carico dei richiedenti, che devono presentare i relativi progetti all’atto della presentazione dei progetti di fabbricati cui gli allacciamenti sono funzionali. Nel caso in cui gli allacciamenti medesimi comportino limitazioni di diritti di terzi, i richiedenti devono presentare anche la documentazione necessaria e sufficiente per dimostrare la realizzabilità.

La concessione per l’esecuzione delle opere di allacciamento è assentita congiuntamente alla concessione per l’esecuzione dei fabbricati cui le opere sono funzionali; dette opere devono essere realizzate in contemporaneità alla costruzione dei fabbricati stessi.

La mancata esecuzione ovvero l’esecuzione non conforme alla concessione anche di un solo allacciamento comporta l’immediata sospensione dei lavori ai sensi dell’articolo 15.

Oltre alle disposizioni che precedono, si applicano altresì, ai fini del rilascio delle concessioni, le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i vari adempimenti posti a carico dei richiedenti.

Art. 10

(Compiti dei comuni)

Ai fini degli accertamenti di cui ai punti 4 e 5 del quinto comma dell’articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni sono tenuti a istituire distinti registri per le fognature e per gli acquedotti sui quali devono essere riportate, con l’assistenza di un tecnico appositamente nominato dalla Giunta regionale, la consistenza e la funzionalità delle opere medesime.

Le variazioni della consistenza e della funzionalità delle opere anzidette, in relazione al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi fabbricati ovvero alla realizzazione di nuove opere, sono immediatamente annotate di volta in volta in detti registri a cura dell’Amministrazione comunale.

Per il rilascio di nuove concessioni, i comuni devono accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza e la funzionalità delle opere esistenti, quali risultano dai registri anzidetti.

L’Assessorato regionale dei lavori pubblici esercita annualmente il controllo sulla regolare tenuta dei registri secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici.

Art. 11

(Durata di applicazione delle norme del presente capo)

Le norme degli articoli da 2 a 10 si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale fino all’approvazione del piano medesimo da parte della Giunta regionale e, comunque, non oltre un anno dalla data di presentazione del piano alla Regione per l’approvazione.

Capo III

NORME DI PIANIFICAZIONE

Art. 12

(Contenuti dei piani regolatori generali)

I piani regolatori generali devono imporre sia i vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, di cui alla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e ai decreti ministeriali emanati in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sia il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti, prefigurando le linee programmatiche dell’assetto territoriale locale.

A tal fine le norme di piano regolatore devono definire le condizioni e le successioni temporali di realizzazione degli insediamenti, in relazione alla loro destinazione d’uso, e delle infrastrutture. In ogni caso le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali in ordine all’utilizzazione anche turistica del territorio, devono riferirsi all’ipotetico incremento della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

Il piano determina i corrispondenti fabbisogni in termini di insediamenti e di servizi indicando la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio insediativo esistente e definendo le aree eventualmente necessarie per la quota residua.

Art. 13

(Attuazione dei piani regolatori generali)

Nell’ambito delle previsioni di piano e nel rispetto degli equilibri e delle condizioni, previsti dal precedente articolo 12, i comuni devono deliberare i programmi pluriennali di attuazione i cui contenuti, campo di applicazione e relative modalità, saranno definiti con apposita legge regionale ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La legge regionale definirà, altresì, i criteri secondo i quali dovranno essere impostati i piani esecutivi, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, nonché i relativi contenuti e le procedure di formazione e di approvazione. Non è più consentita la presentazione di piani di lottizzazione. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma, la concessione può essere assentita nei casi e con le modalità previste al 5° comma dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14

(Limiti inderogabili da osservare nell’ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 articolo 2, lettera A), ai fini della formazione e dell’attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti)

Ai fini della formazione e dell’attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti nell’ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, articolo 2, lettera A), devono essere osservati i seguenti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati:

1) Limiti di densità edilizia:

per le operazioni di risanamento conservativo le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale; per i nuovi fabbricati ammessi su aree libere la densità fondiaria non deve superare il 50 percento della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i due metri cubi ogni metro quadrato di terreno; per le ricostruzioni e per l’ammodernamento funzionale dei fabbricati preesistenti la densità fondiaria non deve superare la densità fondiaria media della zona. Sono ammessi incrementi di densità fondiaria in rapporto all’adeguamento dell’altezza netta dei piani preesistenti di cui al successivo punto 2).

2) Limiti di altezza dei fabbricati:

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti computate senza tenere conto di soprastrutture prive di valore storico, artistico o ambientale; per le nuove costruzioni ammesse, per l’ammodernamento funzionale di fabbricati esistenti e per le ricostruzioni, l’altezza massima di ogni fabbricato non può superare l’altezza media degli edifici circostanti; ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti è ammesso l’ampliamento in elevazione per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall’articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.

3) Limiti di distanza tra i fabbricati:

per le operazioni di risanamento conservativo, di ammodernamento funzionale o di ricostruzione le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. I nuovi fabbricati ammessi devono distare dai fabbricati esistenti di una misura non inferiore alla propria altezza.

I nuovi fabbricati nonché le operazioni di ammodernamento funzionale e di ricostruzione dei fabbricati esistenti devono essere eseguiti conservando il carattere architettonico ed ambientale delle strutture edilizie preesistenti nella zona.

Relativamente alle zone di cui al presente articolo, l’attuazione dei piani regolatori generali avviene mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata, o mediante apposita normativa di attuazione da approvarsi dalle Amministrazioni comunali, per ogni singola zona A) prevista in Piano Regolatore.

Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi di cui al comma precedente, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2.

Capo IV

VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ EDIFICATORIA

Art. 15

(Attribuzione del Sindaco in ordine alla vigilanza sull’attività edificatoria)

Il sindaco esercita la vigilanza sull’attività edificatoria che si esegue nel territorio del comune per assicurarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, alle prescrizioni del piano regolatore, alle norme del regolamento edilizio, nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette disposizioni, prescrizioni, norme e modalità esecutive, il sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la demolizione o la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi. Il sindaco, ove rilevi che una concessione sia stata assentita in contrasto con le disposizioni, prescrizioni e norme di cui al primo comma, provvede ad annullarla.

In caso di assenza o di annullamento della concessione o di opere eseguite in difformità della medesima, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima.

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di concessione.

Capo V

POTERI DELLA REGIONE

Art. 16

(Sospensione, demolizione e modifica di costruzioni e rimessa in pristino)

Quando siano eseguite opere ricadenti nelle fattispecie di cui al comma quarto dell’articolo 15, ed il sindaco non abbia provveduto agli adempimenti previsti dal comma anzidetto, l’Assessore regionale competente in materia urbanistica - previo invito al sindaco - dispone la sospensione e la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino ove il comune non provveda, nemmeno dopo l’invito anzidetto, nel termine in esso fissato.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono emessi non oltre dieci anni dall’inizio dei lavori.

I provvedimenti anzidetti sono notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell’impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all’Amministrazione comunale.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.

Entro tale periodo di tempo l’Assessore regionale competente in materia urbanistica adotta i provvedimenti che dispongono la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino, su parere del CRPT, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio del comune.

Con il provvedimento che dispone la demolizione o la modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spesee senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima, intendendosi sostituiti: la Regione al comune e l’Assessore regionale al sindaco.

Art. 17

(Annullamento di autorizzazioni comunali)

Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere annullati, ai sensi dell’articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il CRPT.

Il provvedimento di annullamento di cui al comma precedente è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all’Amministrazione comunale con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.

In pendenza delle procedure di annullamento, l’Assessore regionale competente in materia urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all’Amministrazione comunale. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma. Intervenuto il decreto di annullamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 e i riferimenti ivi previsti.

I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del comune.

La procedura di annullamento indicata nei commi precedenti è seguita altresì per i provvedimenti di annullamento previsti dall’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Capo VI

ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 18

(Istituzione e compiti del Comitato regionale per la pianificazione territoriale - CRPT)

È istituito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale( CRPT), quale organo consultivo tecnico in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.

Compete al CRPT esprimere parere:

a) sul piano regionale urbanistico e paesaggistico sia nella fase di progetto sia in quella di attuazione;

b) sui piani urbanistici generali ed esecutivi comunali e comunitari corredati dalle osservazioni dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica;

c) sui programmi annuali di opere pubbliche predisposti dagli Assessorati regionali dei lavori pubblici e dell’agricoltura e foreste, parere che dovrà essere trasmesso entro venti giorni;

d) sui progetti di legge e di regolamento della Regione e sui progetti di regolamento delle Comunità montane e dei comuni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;

e) nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 17 della presente legge nonché sugli atti comunali di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Il Consiglio, la Giunta regionale e i singoli Assessori possono chiedere parere al CRPT su questioni attinenti all’uso del territorio.

Il CRPT è altresì competente a esprimere parere nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20 della presente legge e vi provvede, previa istr uzione delle singole pratiche da parte dell’Assessorato competente in materia urbanistica, a mezzo del proprio Sottocomitato.

Art. 19

(Composizione, nomina e funzionamento del CRPT)

Il Comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:

1) il Segretario generale dell’Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

2) il Dirigente dell’Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

3) il Sovrintendente regionale ai monumenti, antichità e belle arti o suo sostituto;

4) il Dirigente dei Servizi forestali regionali o suo sostituto;

5) l’Ingegnere capo dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;

6) il rappresentante dell’Ufficio regionale per la programmazione;

7) un architetto, un ingegnere e un geometra designati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali della Valle d’Aosta;

8) un esperto in ordine ai problemi dell’assetto geofisico del territorio;

9) un esperto in materia giuridico - amministrativa. Il Sottocomitato è composto dai membri del CRPT di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), ed è integrato dal Dirigente dell’Ufficio regionale del turismo o suo sostituto e dal Dirigente dell’Ufficio compartimentale dell’ANAS o suo sostituto per i pareri di cui agli articoli20 e 21 della presente legge.

I membri non appartenenti all’Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere Consiglieri regionali.

Gli esperti di cui al numero 7) saranno designati su terne di nominativi segnalati rispettivamente dagli Ordini locali degli architetti, degli ingegneri e del Collegio dei geometri.

Il CRPT e il Sottocomitato sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono rinnovati all’inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del CRPT e del Sottocomitato sono prorogati fino al loro rinnovo.

I CRPT e il Sottocomitato designano, come primo atto dopo l’insediamento, fra i membri appartenenti all’Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest’ultimo.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci e i presidenti delle Comunità montane interessati.

Il CRPT, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprieriunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.

Il CRPT e il Sottocomitato sono convocatid’ufficio dal rispettivo Coordinatore ogni qualvolta sono chiamati a esprimere parere.

Il CRPT e il Sottocomitato sono legalmenteriuniti quando sono presenti, rispettivamente,sei e quattro dei rispettivi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto;

tuttavia per la validità delle sedute del Sottocomitato cui partecipano i membri di cui all’articolo20, il numero dei componenti presenti è fissato in cinque anziché quattro. Le decisionisono assunte per votazione palese e sono verbalizzate su appositi registri a pagine numerate.

Le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell’Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio.

Capo VII

POTERI DI DEROGA

Art. 20

(Poteri di deroga a favore deifabbricati alberghieri)

Per l’adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all’indice di fabbricazione e al numero dei piani di cui all’articolo 3.

I fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati. Per l’esercizio dei poteri di deroga il sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all’Assessore regionale competente in materia urbanistica.

La concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta dell’Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del CRPT, all’uopo integrato dal Dirigente dell’Ufficio regionale del turismo o suo sostituto.

Art. 21

(Servitù militari)

Sono comunque fatti salvi i limiti concernenti le esigenze di difesa nazionale e ciò con riferimento alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante norme in tema di servitù militari.

Art. 22

(Applicazione di disposizioni normative statali in materia edilizia ed urbanistica)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali, continuano ad avere applicazione le norme statali in materia edilizia ed urbanistica.

Art. 23

I comuni già dotati di piano regolatore generale sono tenuti a uniformarlo alle norme del capo III e a presentarlo alla Regione per l’approvazione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni dell’articolo 1, ultimo comma della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Il primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:

" Tutti i comuni della Valle d’Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta regionale per l’approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico al proprio territorio entro il 30 giugno 1978 ".

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A

TITOLO DEDOTTO

DISTANZE DI RISPETTO E ZONE VINCOLATE PER COSTRUZIONI LUNGO LE STRADE REGIONALI E COMUNALI POSTE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI POSTE ALL’ESTERNO DEI CENTRI ABITATI