Legge regionale 27 marzo 1980, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 27 03 1980

Bollettino ufficiale 18 4 1980 n. 3

Modificazione della pianta organica dei posti del personale addetto ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

Art. 1

Nella pianta organica dei posti e del personale dei Servizi Casa da Gioco di Saint - Vincent nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto, di cui agli allegati A e C alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

- n. 2 posti di Vice Commissario (carriera direttiva - gruppo A/ 3);

- n. 1 posto di Ispettore per il controllo delle manifestazioni ad onere comune (carriera direttiva - gruppo A/ 3), avente lo stesso sviluppo di carriera a ruolo aperto della qualifica di Vice Commissario.

Ai titolari dei nuovi posti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 49.

Art. 2

Per la nomina a posto di Ispettore per il controllo delle manifestazioni ad onere comune, è richiesto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o in giurisprudenza o equipollente.

Art. 3

In sede di prima applicazione della presente legge il posto di Ispettore per il controllo delle manifestazioni ad onere comune sarà coperto a seguito di concorso interno, per titoli ed esami.

Al concorso interno sono ammessi i dipendenti regionali in possesso del prescritto titolo di studio, nonché i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio, titolari di posti appartenenti alla carriera di concetto, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio senza demerito presso l’Amministrazione regionale quali addetti ai servizi di controllo sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent per almeno cinque anni.

Art. 4

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 45.000.000, graverà sul capitolo 20900 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di funzioni normali (spese correnti), iscritto al capitolo 50000 del bilancio per l’anno 1980 (ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell’Amministrazione regionale).

Art. 5

Al bilancio di previsione per la Regione per l’esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- variazione in diminuzione -

capitolo 50000 fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali L. 45.000.000

- variazione in aumento - capitolo 20900 spese per il personale addetto ai servizi della Regione, stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente L. 45.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.