Legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 - Testo storico

Legge regionale n. 13 del 15 05 1974

Bollettino ufficiale 18 6 1974 n. 4

Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull’attività della Regione.

Art. 1

Allo scopo di assicurare l’informazione sull’attività della Regione, la Giunta regionale - previo parere della Commissione di cui all’articolo 5 - è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali, stampati con procedimento tipografico o litografico, per l’inserzione di un Notiziario regionale.

Art. 2

I contributi previsti dall’articolo 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale o quindicinale, un formato minimo di cm. 35x50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell’articolo 1 della legge primo agosto 1949, n. 482.

Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.

Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda.

Art. 3

Il Notiziario regionale, che sarà predisposto ogni quindici giorni (ad eccezione del mese di agosto), occuperà lo spazio di una pagina. I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, senza omissioni, errori o integrazioni.

Art. 4

L’importo dei contributi corrisposti dall’Amministrazione regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali e sotto la lettera B) per i quindicinali.

L’assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.

Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 40 numeri, per i settimanali, o 20 numeri, per i quindicinali, non sarà più trasmesso il Notiziario regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.

Le modalità relative all’esecuzione della presente legge, all’assegnazione e alla liquidazione dei contributi e al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 5

È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l’applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.

La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza, da un rappresentante locale dell’Ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori locali e da un addetto all’Ufficio Stampa della Regione.

Art. 6

I periodici che, alla data del primo gennaio 1974, erano ammessi a pubblicare un Notiziario regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno quindicinale e una tiratura minima di almeno 2.000 copie. Il contributo regionale per periodici (settimanali e quindicinali) sarà concesso alle pubblicazioni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, anche quando abbiano un formato di circa cm. 25x35. A tale scopo i periodici a quattro pagine di detto formato sono equiparate a quelli a due pagine del formato 35x50 circa. Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all’estero che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno dodici numeri l’anno aventi una tiratura minima di 2.000 copie e garantiscano l’inserzione di tutti i Notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell’allegato B), ridotti del 20 %.

Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l’inserzione del Notiziario nel foglio staccato.

Art. 7

Per la copertura e il finanziamento delle spese derivanti dalle applicazioni della presente legge, previste in complessive annue lire settantadue milioni, è approvata l’istituzione del seguente capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, da ripetere nei bilanci per gli anni successivi: capitolo 89 " Spese per l’applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull’attività della Regione ", con lo stanziamento annuo di Lire settantadue milioni, somma da prelevare dal fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Allegato E (Spese correnti - capitolo 206).

Art. 8

Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al sopracitato capitolo 89 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione per i successivi anni.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato A) alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13. TABELLA A

IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO SETTIMANALI ATTO ALLEGATO

L’importo, al netto IVA, dei contributi da corrispondere per ogni notiziario settimanale inserito varia a seconda della tiratura e del numero delle pagine del formato minimo di centimetri 35x50 circa, come segue://

tiratura da 2.000 a 3.500 copie, contributo di Lire 86.400 se di 2 pagine, di Lire 158.400 se di 4 o più pagine; // tiratura da 3.501 a 5.000 copie, contributo di Lire 108.000 se di 2 pagine, di Lire 187.200 se di 4 o più pagine; // tiratura di oltre 5.000 copie, contributo di Lire 129.600 se di 2 pagine, di Lire 201.600 se di 4 o più pagine.

Allegato B) alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.

TABELLA B IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO QUINDICINALI ATTO ALLEGATO

L’importo, al netto IVA, dei contributi da corrispondere per ogni indirizzo quindicinale inserito varia, a seconda della tiratura e del numero delle pagine del formato minimo di centimetri 35x50 circa, come segue://

tiratura da 2.000 a 3.500 copie, contributo di Lire 72.000 se di 2 pagine, di Lire 129.600 se di 4 o più pagine; //

tiratura da 3.501 a 5.000 copie, contributo di Lire 100.800 se di 2 pagine, di Lire 165.600 se di 4 o più pagine; //

tiratura di oltre 5.000 copie, contributo di Lire 115.200 se di 2 pagine, di Lire 180.000 se di 4 o più pagine.