Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

(B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), č sostituita dalla seguente:

"b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni;".

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 6/2003, come modificato dall'articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti derivanti dagli interventi gią concessi ai sensi della l.r. 6/2003 e non ancora in fase di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.