Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 23 - Testo storico

Legge regionale 11 ottobre 2007, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

(B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 17)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è inserito il seguente:

"1bis. Il Fondo per speciali programmi di investimento non può essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.".

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 48/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ogni programma triennale, ciascun ente locale può formulare una sola richiesta riferita ad un solo intervento.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 21)

1. L'articolo 21 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Contributi per la progettazione)

1. La Regione concede agli enti interessati contributi per le spese di progettazione globale, ivi comprese le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale, nonché per le spese relative allo studio di fattibilità e convenienza economica. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa, determinata sulla base della rendicontazione presentata dagli enti interessati, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 3. Le ulteriori modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento alle richieste formulate dagli enti locali ai sensi della medesima legge entro il 31 ottobre 2007, ai fini del loro inserimento nel programma del Fondo per speciali programmi di investimento relativo al triennio 2009/2011.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995, come sostituito dall'articolo 2, non trovano applicazione con riferimento ai progetti inseriti nel programma del Fondo per speciali programmi di investimento relativo al triennio 2007/2009, ma non ancora finanziati.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.