Legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 02 03 1979

Bollettino ufficiale 27 3 1979 n. 3

Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica.

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI - TIPO, DI POTERI SOSTITUTIVI E DI AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO CONCERNENTI L'EDIFICABILITÀ DEI SUOLI E IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI DI DETTAGLIO.

Art. 1

Poteri sostitutivi

Nel caso in cui il Sindaco, trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o degli impegni da assumere da parte dell'interessato, non abbia espresso le proprie determinazioni, l'istante, nei successivi 30 giorni, può avanzare formale esposto all'assessore regionale competente in materia urbanistica.

Nei 10 giorni successivi alla data di ricezione dell'esposto, l'assessore regionale competente in materia urbanistica invita il sindaco a pronunciarsi sull'istanza di concessione nei 20 giorni successivi alla data di ricezione di detto invito, sentita la commissione edilizia.

Trascorso inutilmente detto termine, l'assessore regionale trasmette gli atti al presidente della Giunta, il quale nomina un commissario ad acta, che deve pronunciarsi sull'istanza di concessione entro 20 giorni dalla data dell'incarico ricevuto, acquisendo il parere della Commissione edilizia. Ove la commissione edilizia non si sia già pronunciata, si prescinde da detto parere se non espresso entro 10 giorni dalla richiesta del commissario ad acta.

Art. 2

Convenzione tipo

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva la convenzione tipo e i parametri per la determinazione del costo delle aree, di cui agli artt. 7 e 8 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3

Piani urbanistici di dettaglio

Le disposizioni dell'articolo 28 della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni non si applicano nella Regione.

I piani urbanistici di dettaglio che il piano regolatore generale riserva all'iniziativa pubblica sono i seguenti:

- piano particolareggiato di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

- piano di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

- piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nei casi in cui il piano regolatore generale preveda che nelle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, o in altri determinati ambiti, la concessione edilizia debba essere preceduta dall'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, di iniziativa dei privati, comunque denominati, gli aventi titolo possono promuovere la formazione dei piani stessi ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4

Piano urbanistico di dettaglio di iniziativa di privati

Il piano urbanistico di dettaglio( PUD) di iniziativa privata, ha la funzione di esplicitare, negli ambiti da esso considerati, le indicazioni del piano regolatore generale ed, eventualmente, proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

Il PUD è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa concernente:

- la descrizione dei luoghi, tenendo conto dei divieti imposti dall'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;

- la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;

- la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;

- il computo di massima dei contributi da versare al comune, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio.

2) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi.

3) elaborati in numero e scala adeguati contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

- alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;

- alla configurazione spaziale degli insediamenti;

- alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi.

Inoltre, i proponenti, nel caso in cui intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 11, primo comma, seconda parte, della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, devono presentare anche una bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi - o loro successori o aventi causa - e il comune in ordine alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

Il PUD viene sottoposto all'esame del consiglio comunale: ove questo si esprima favorevolmente, il piano medesimo è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, ad iniziativa dell'assessore regionale competente in materia urbanistica. La Giunta decide, sentito il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale.

Art. 5

Concessione gratuita

Oltreché nei casi previsti dall'articolo 9, lettere b, c, d, e, f, g, della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di cui all'articolo 3 della legge medesima non è dovuto:

1) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo.

Gli edifici rustici sono considerati funzionali alla conduzione di un fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto della estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata.

Il fondo deve essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale;

2) per le residenze da realizzare, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49.

Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale solo in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare. Qualora le previsioni progettuali superino questo limite il contributo di cui all'articolo 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto per la parte eccedente.

La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate - a richiesta dell'interessato e tenuto conto della documentazione da lui prodotta - dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

La vendita degli edifici, di cui al punto 2 del primo comma, realizzati con concessione gratuita ai sensi del presente articolo a soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 4, lettera f, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49, ovvero effettuata indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, costituisce modificazione della destinazione di uso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 6

Costo convenzionale di costruzione per interventi su edifici esistenti

Ai fini della determinazione del contributo per il rilascio della concessione nei casi di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo unitario di costruzione degli interventi di recupero di edifici esistenti, come individuato dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione, è ridotto del 50 percento; l'importo così determinato non può, comunque, superare il 75 percento di quello delle nuove costruzioni stabilito annualmente dal Ministero dei LLPP ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, numero 10.

TITOLO II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 GIUGNO 1978, n. 14

Art. 7

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è così modificato:

In luogo di " in scala 1: 2000 " sostituire " su base catastale ".

Art. 8

Le disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, si applicano anche ai fabbricati di interesse generale.

Art. 9

Il primo comma, lettera a, dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con le seguenti parole: " è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenze, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici ";

Art. 10

Le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), e commi seguenti dell'articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, sono osservate anche nella edificazione fuori dagli insediamenti previsti dai piani regolatori comunali. Detta disposizione prevale sulle analoghe disposizioni contenute nei piani regolatori generali e nei regolamenti edilizi.

Art. 11

All'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente nuovo comma: " Qualora il piano regolatore generale sia restituito al Comune, per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, le norme medesime si applicano dalla data di ricezione degli atti restituiti fino ad un anno dalla data di nuova presentazione del piano alla Regione per l'approvazione ".

Art. 12

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente: " Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi o non sia stata approvata l'apposita normativa di attuazione di cui al precedente terzo comma, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 ".

Art. 13

Il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente: " Il sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari e agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare ".

Art. 14

Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente: " Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e gli altri provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a disposizioni di legge, a norme e prescrizioni di regolamenti e strumenti urbanistici, possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il C.R.P.T. ".

Art. 15

Alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo l’articolo 20, è aggiunto i seguente articolo 20 bis:

"Poteri di deroga a favore di opere e impianti di interesse generale o sociale".

"In caso di motivata necessità sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d’acqua pubblici è ammessa, in deroga alle disposizioni del primo comma dell’articolo 1, l’esecuzione di opere e impianti di interesse generale, semprechè dette opere e impianti non possano costituire impedimento al regolare deflusso delle acque.

Per l’esercizio dei poteri di cui al precedente comma, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la domanda di deroga all’Assessore regionale ai lavori pubblici. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell’Assessore anzidetto emanato su parere del C.R.P.T.. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

- interesse generale dell’opera;

- necessità di realizzazione della medesima;

- prevedibili effetti dell’opera sul deflusso delle acque.

Ove motivazioni di interesse generale o sociale giustifichino, nelle zone agricole dei piani regolatori generali i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel punto a) del primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, a seguito di concessione in deroga rilasciata dal sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale e previo nulla osta dell’assessore regionale all’agricoltura e foreste, su parere del C.R.P.T.. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

- interesse generale o sociale dell’opera;

- necessità di realizzazione della medesima".

Art. 16

All’articolo 23 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "L’approvazione dei piani regolatori generali adottati entro il 7 luglio 1978 e presentati alla Regione per l’approvazione entro il 7 gennaio 1979, prescinde dalle norme di pianificazione di cui al capo III. Detti piani devono essere uniformati alle norme del capo III e, quindi, presentati alla Regione per l’approvazione entro 18 mesi dalla data della deliberazione di Giunta regionale colla quale sono stati approvati nella stesura primitiva; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni richiamate nel comma precedente".

Art. 17

Il primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12 e dall’articolo 23, secondo comma, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente: "Tutti i comuni della Valle d’Aosta sono tenuti a formare, adottare e trasmettere alla Giunta regionale per l’approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 31 dicembre 1979".

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 18

Norme applicabili all’atto del rilascio della concessione

Le richieste di licenza edilizia prodotte prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma che non abbiano ottenuto la relativa licenza edilizia entro detto termine, sono considerate domande di concessione, la quale potrà essere assentita soltanto nel rispetto delle disposizioni poste in essere dalla legge stessa e dai relativi provvedimenti regionali.

Le richieste di concessione prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non siano state assentite entro detto termine, sono soggette alle disposizioni poste in essere dalla legge stessa.

Art. 19

Norme di salvaguardia

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati e fino alla data di approvazione dei detti strumenti urbanistici il sindaco, previo parere della commissione edilizia comunale, è tenuto, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione nei casi in cui risultino in contrasto con le prescrizioni e le previsioni del piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del piano. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano restituiti al comune per modifiche, integrazioni o rielaborazioni, di cui al secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Nei casi in cui detti strumenti urbanistici siano approvati con modificazioni, le disposizioni di cui al primo comma si applicano, altresì, nei confronti delle modificazioni stesse dalla data di ricezione della richiesta di parere, di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 20

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.