Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 - Testo storico

Legge regionale 20 luglio 2007, n. 17

Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà.

(B.U. 14 agosto 2007, n. 33)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Disposizioni generali

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Art. 4 - Aiuti per il salvataggio

Art. 5 - Aiuti per la ristrutturazione

Art. 6 - Entità dell'aiuto

Art. 7 - Iniziative finanziabili

Art. 8 - Obblighi del beneficiario

Art. 9 - Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 11 - Revoca

Art. 12 - Concessione, diniego e revoca

Art. 13 - Rinvio

Art. 14 - Ispezioni e controlli

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15 - Fondo di rotazione

Art. 16 - Gestione del fondo di rotazione

Art. 17 - Fondo rischi

Art. 18 - Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di contribuire al rilancio e al consolidamento delle attività produttive, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, gli interventi straordinari volti a sostenere le imprese operanti in Valle d'Aosta che versino in situazione di difficoltà finanziaria.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione in data 1° ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà). In particolare, è assicurato il rispetto della disposizione di cui al punto 23 dei predetti Orientamenti.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle imprese appartenenti a tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone, dell'acciaio, dell'aviazione e dell'acquacoltura. Nel settore agricolo, sono ammesse ad aiuto le sole imprese di trasformazione e commercializzazione.

2. Sono ammesse ad aiuto le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

3. Gli aiuti alle grandi imprese disposti ai sensi della presente legge sono subordinati alla previa notifica singola e alla relativa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 3

(Disposizioni generali)

1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ai fini della presente legge sono considerate in difficoltà:

a) le società per azioni e a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

b) le società in cui almeno uno dei soci sia illimitatamente responsabile per i debiti della società, che abbiano perso più della metà dei fondi propri, come indicati nei conti della società, purché la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) le società, in qualunque forma costituite, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa statale vigente per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà ed essere ammessa ad aiuto se presenta i caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, la diminuzione del flusso di cassa e l'aumento dell'indebitamento. In tali casi, gli aiuti sono notificati singolarmente.

3. In ogni caso, le imprese in difficoltà possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge esclusivamente previa verifica dell'incapacità di riprendersi con mezzi propri o con finanziamenti ottenuti dai proprietari, dagli azionisti o da altre fonti sul mercato.

4. Non sono ammesse agli aiuti di cui alla presente legge le imprese che abbiano avviato l'attività da meno di tre anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

5. Un'impresa facente parte di un gruppo non può beneficiare degli aiuti di cui alla presente legge, salvo che sia dimostrabile che le difficoltà sono proprie della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTA'

Art. 4

(Aiuti per il salvataggio)

1. Gli aiuti per il salvataggio hanno la finalità di sostenere temporaneamente le imprese che versino in una grave situazione finanziaria.

2. Gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non devono comportare effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

3. L'aiuto è finalizzato alla predisposizione di un piano di ristrutturazione oppure di un piano di liquidazione.

4. Gli aiuti consistono in prestiti o garanzie sui prestiti e sono limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per il periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato, durante il quale si procede alla valutazione di cui all'articolo 10, comma 3.

5. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione.

6. Il tasso di interesse applicato è pari al tasso di riferimento adottato dalla Commissione europea per l'Italia.

7. Le garanzie sono prestate dalla Regione per il tramite della Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).

8. L'importo dell'aiuto è calcolato applicando la formula di cui all'allegato alla Comunicazione della Commissione in data 1° ottobre 2004.

Art. 5

(Aiuti per la ristrutturazione)

1. Gli aiuti per la ristrutturazione hanno la finalità di consentire alle imprese in difficoltà di ripristinare la redditività, di coprire la totalità dei propri costi e di competere sul mercato.

2. L'aiuto è subordinato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione credibile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. L'importo e l'intensità dell'aiuto sono limitati ai costi minimi, indispensabili per la ristrutturazione; non sono ammessi ad aiuto i nuovi investimenti finalizzati ad un incremento della capacità produttiva dell'impresa.

4. Gli aiuti consistono in:

a) finanziamenti a tasso agevolato della durata massima di tre anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento;

b) partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio della durata massima di tre anni, a fronte di un aumento di capitale sociale da parte dell'impresa beneficiaria.

5. I finanziamenti a tasso agevolato possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

6. Nel caso di aiuti per la ristrutturazione a favore di medie imprese, deve essere prevista, all'atto della concessione, l'adozione di opportune misure compensative, al fine di prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto.

Art. 6

(Entità dell'aiuto)

1. L'importo massimo degli aiuti complessivamente concessi per il salvataggio o la ristrutturazione di una stessa impresa non può superare i 10 milioni di euro, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi. Gli aiuti di importo maggiore sono subordinati a notifica singola.

2. Un'impresa può beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione una sola volta nell'arco di dieci anni.

Art. 7

(Iniziative finanziabili)

1. Possono essere ammesse agli aiuti di cui all'articolo 5 le iniziative dirette:

a) alla dotazione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa;

b) all'acquisizione di consulenze;

c) all'effettuazione di operazioni di ristrutturazione finanziaria e di aumento del capitale sociale, nell'ambito delle iniziative di cui alle lettere a) e b).

Art. 8

(Obblighi del beneficiario)

1. L'apporto finanziario dell'impresa beneficiaria di un aiuto per la ristrutturazione non può essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento, nel caso di piccola impresa, e al 40 per cento, nel caso di media impresa.

2. L'impresa beneficiaria deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione, approvato dalla Giunta regionale.

3. L'impresa beneficiaria si impegna a non utilizzare l'aiuto per la ristrutturazione per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività e idonei ad incrementare la capacità produttiva.

Art. 9

(Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)

1. L'impresa beneficiaria degli aiuti di cui alla presente legge è obbligata a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione dei beni.

2. Qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni oggetto di intervento o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura regionale competente.

3. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, l'impresa beneficiaria deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

4. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene.

5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura regionale competente.

6. La cessione, l'alienazione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.

7. L'impresa beneficiaria può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, concedere la rateizzazione delle somme da restituire, purché non sia superata la durata del finanziamento concesso e, in ogni caso, un periodo di dodici mesi.

Art. 10

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di aiuto, corredata, nel caso di ristrutturazione, dell'apposito piano, è presentata a FINAOSTA S.p.A., che provvede a trasmetterne copia alla struttura regionale competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinati i rapporti tra Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei prestiti e delle garanzie sui prestiti di cui all'articolo 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'articolo 5, comma 4.

3. FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, provvedendo altresì alla valutazione del piano di ristrutturazione, e ne comunica l'esito alla struttura competente.

Art. 11

(Revoca)

1. Gli aiuti sono revocati qualora l'impresa beneficiaria:

a) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto al piano di ristrutturazione approvato in sede di concessione dell'aiuto;

b) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1.

2. La revoca dell'aiuto è, altresì, disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine della concessione dell'aiuto medesimo.

3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A. l'intero importo dell'intervento, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.

4. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 12

(Concessione, diniego e revoca)

1. La concessione, il diniego e la revoca degli aiuti nei casi previsti dall'articolo 11 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 4, è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di aiuto.

Art. 13

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli aiuti di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Ispezioni e controlli)

1. La struttura regionale competente, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di aiuto, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie ai fini della concessione dell'aiuto.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate e ad ogni documentazione necessaria.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui all'articolo 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato e delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'articolo 5.

2. La Giunta regionale può ripartire, in quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli aiuti di cui al comma 1.

3. Al conto consuntivo della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del fondo di cui al comma 1, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16

(Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 15 è alimentato per gli anni 2007 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge ed appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, anche anticipato, delle rate dei prestiti di cui all'articolo 4 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);

c) versamento del corrispettivo dell'alienazione delle partecipazioni temporanee di minoranza in capitale di rischio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

e) recupero delle somme restituite dalle imprese beneficiarie nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3.

2. Nella convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico del fondo medesimo.

Art. 17

(Fondo rischi)

1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai prestiti assistiti da garanzie concesse ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso FINAOSTA S.p.A., un apposito fondo rischi, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate nella convenzione di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009:

a) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi), per le finalità di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 13, comma 1;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria), per le finalità di cui agli articoli 4, 5 e 17.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007 e di quello pluriennale 2007/2009 al punto B.1.1. (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà).

4. Alla rideterminazione dell'onere annuo a carico della Regione si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.