Legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 26 06 1972

Bollettino ufficiale 30 6 1972 n. 7

ISTITUZIONE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1972, DI UN CONVITTO REGIONALE IN COMUNE DI CHATILLON.

Art. 1

È approvata l’istituzione, a decorrere dal primo gennaio 1972, di un Convitto regionale nel Comune di Châtillon, riservato a studenti residenti in Comuni della Valle d’Aosta privi di scuole secondarie.

Art. 2

Le norme per l’ammissibilità dei convittori e per il funzionamento del Convitto saranno approvate dalla Giunta Regionale.

Art. 3

Alla gestione del Convitto provvederà direttamente l’Amministrazione Regionale; la direzione del Convitto potrà essere affidata a personale particolarmente competente con provvedimento deliberativo del Consiglio Regionale.

Art. 4

I posti di ruolo e l’attuazione della carriera economica " a ruolo aperto " del personale addetto ai servizi di segreteria e di assistenza e del personale ausiliario presso il Convitto di cui al precedente articolo 1 sono previsti dalla pianta organica - Allegato A - e dalla tabella - Allegato B - che fanno parte integrante della presente legge.

Per la copertura dei posti di segretario e di istitutore è richiesto il diploma di scuola secondaria di 2° grado.

Per la copertura dei posti della carriera ausiliaria e ausiliaria speciale è richiesto il proscioglimento dall’obbligo scolastico.

Art. 5

Il regolamento interno di servizio del Convitto sarà approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore competente, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 6

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui al precedente articolo 4 le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall’Amministrazione Regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956 n. 3, 30 gennaio 1962 n. 2 e 10 novembre 1966 n. 13 e successive modificazioni.

Art. 7

Per la sistemazione a ruolo del personale di segreteria e di assistenza e del personale ausiliario, che alla data del primo gennaio 1972 ha prestato almeno un biennio di servizio, senza demerito, presso le cessate Amministrazioni dei Convitti " Scuola Alberghiera ENAOLI di Chatillon " e Pensionato " Villa Panorama " di Chatillon e che attualmente presta servizio presso il Convitto di cui alla presente legge, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a ruolo del personale avventizio, giornaliero e incaricato alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale, prescindendo dal prescritto limite di età.

Art. 8

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in annue Lire sessantatremilioni, saranno imputate all’apposito capitolo 630 del bilancio preventivo della Regione a decorrere dall’anno 1972.

A tal fine è approvata la maggiore spesa di Lire ventimilioni da finanziare sull’apposito capitolo 630 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di Lire ventimilioni è approvato l’aumento da Lire 43.000.000 (quarantatremilioni) a Lire 63.000.000 dello stanziamento annuo del precitato capitolo 630 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972, mediante prelievo della corrispondente somma dal Cap. 206 del bilancio stesso " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) ".

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 11.

Pianta organica relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi amministrativi, di assistenza ed ausiliari del convitto regionale di Chatillon.

ATTO ALLEGATO

1 posto di ruolo per la qualifica di segretario, carriera di concetto.

6 posti di ruolo per la qualifica di istitutore, carriera di concetto.

1 posto di ruolo per la qualifica di cuoco, carriera ausiliaria speciale.

1 posto di ruolo per la qualifica di aiuto cuoco, carriera ausiliaria - speciale.

9 posti di ruolo per la qualifica di operaio, carriera ausiliaria. Allegato B alla legge regionale 26 giugno 1972, n. 11.

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi, di assistenza ed ausiliari del convitto regionale di Chatillon.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Carriera di concetto (ruolo del personale di segreteria e di assistenza).

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di segretario e istitutore: //

Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000.

Carriera ausiliaria speciale (ruolo del personale di cucina).

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di cuoco: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.200.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.950.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.730.000; // Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.600.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di aiuto cuoco: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 2.120.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.850.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.630.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 1.490.000. Carriera ausiliaria.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

Sviluppo del ruolo aperto per la qualifica di operaio: // Stipendio annuo lordo, dopo 14 anni, L. 1.270.000; // Stipendio annuo lordo, dopo 8 anni, L. 1.150.000; //

Stipendio annuo lordo, dopo 4 anni, L. 1.040.000; //

Stipendio annuo lordo, iniziale, L. 900.000.