Legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti.

(B.U. 24 luglio 2007, n. 30)

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE REGIONALE

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente capo, considerata la rilevanza sociale, economica e culturale dello sport, disciplina le modalità per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o più attività sportive o ricreative, e per la razionalizzazione dei relativi costi di gestione.

2. Le infrastrutture ricreativo-sportive disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.

Art. 2

(Infrastrutture di interesse regionale)

1. Sono infrastrutture di interesse regionale quelle destinate a soddisfare le esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante ricorso alla finanza di progetto o ad accordi di programma che possono prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni sportivi.

2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente.

3. La classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale avviene previa valutazione dei seguenti elementi, sulla base dei criteri e dei parametri previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale:

a) la quantificazione e l'analisi della domanda che si intende soddisfare;

b) le motivazioni di carattere socio-economico che giustificano l'iniziativa;

c) le peculiarità delle attività che vi si possono praticare;

d) il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si praticano;

e) le infrastrutture sportive e ricreative già esistenti;

f) l'ammontare previsto dell'investimento;

g) le modalità di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei relativi costi;

h) le modalità di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza interessata, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli enti promotori e finanziatori;

i) le caratteristiche di polifunzionalità dell'impianto;

j) la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;

k) i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilità di aree e terreni.

Art. 3

(Modalità di attivazione degli interventi)

1. Le infrastrutture ricreativo-sportive possono essere classificate di interesse regionale anche su richiesta degli enti locali.

2. L'ente promotore predispone uno studio di fattibilità che illustra l'iniziativa, con particolare riferimento agli elementi di valutazione dell'interesse regionale dell'infrastruttura elencati all'articolo 2, comma 3.

3. Se l'infrastruttura è classificata di interesse regionale con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti locali proponenti sono regolati, sulla base dello studio di fattibilità o, se necessario, del progetto preliminare, da apposito accordo di programma, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura.

4. Nel caso di infrastrutture promosse dalla Regione, la realizzazione del relativo intervento è subordinata al conseguimento di un'intesa con l'ente locale interessato, che tenga conto anche delle successive modalità di gestione.

Art. 4

(Modalità di realizzazione degli interventi)

1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

2. Nel caso di infrastrutture promosse dagli enti locali, l'intervento può essere eseguito direttamente dall'ente locale proponente. In tal caso, la Regione trasferisce all'ente locale le risorse necessarie, sulla base dei contenuti dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3. La Regione può effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la corretta progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture.

3. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale realizzate in ossequio alle disposizioni di cui al presente capo, oppure può intervenire direttamente, in caso di beni di sua proprietà.

Art. 5

(Concorso regionale nella manutenzione di campi di golf)

1. La Regione concede ai soggetti gestori di campi di golf contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzare all'inizio della stagione, e alla manutenzione straordinaria dei terreni di gioco.

2. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte per particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione sottoscritta con la Regione, previamente approvata con deliberazione della Giunta regionale.

3. I contributi sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Art. 6

(Rapporti con l'Istituto per il credito sportivo)

1. La Regione può stipulare accordi con l'Istituto per il credito sportivo, finalizzati a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ivi compresi quelli realizzati direttamente dagli enti locali.

Art. 7

(Rinvio)

1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, vi provvede con propria deliberazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);

b) 5 settembre 1991, n. 55 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);

c) 31 dicembre 1999, n. 41 (Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale);

d) 31 dicembre 1999, n. 43 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta).

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, trova altresì applicazione per le infrastrutture di interesse regionale già realizzate ai sensi delle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.

2. Nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1 non risultino ancora completate alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di assicurarne sin da subito il funzionamento, è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale, a concorrere alle spese ordinarie di gestione relative alle utenze di acqua, energia elettrica e combustibile per riscaldamento, sino al definitivo subentro dei soggetti affidatari della gestione.

CAPO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI ED ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 10

(Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è aggiunto il seguente:

"2bis. In occasione di stagioni invernali caratterizzate da precipitazioni nevose particolarmente scarse o da temperature anormalmente elevate, la Giunta regionale può disporre che il periodo minimo di funzionamento cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia ridotto a quarantacinque giorni e che la percentuale minima di percorribilità cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sia ridotta al 30 per cento.".

Art. 11

(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituito dal seguente:

"7. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, ad eccezione di quelle relative alle maggiori spese eventualmente sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate dalla Giunta regionale, nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della l.r. 4/2004, come modificate dal comma 1, si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Proroga condizionata dell'esercizio di sciovie a fine vita tecnica)

1. Le sciovie che giungono alla scadenza di vita tecnica entro il 31 dicembre 2007 possono beneficiare dell'ulteriore proroga di un anno rispetto ai termini di scadenza fissati al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo I è determinato complessivamente in euro 1.080.000,00 per l'anno 2007, in euro 2.336.000,00 per l'anno 2008 e in euro 5.046.000,00 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 800.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 (Nuova normativa, sostitutiva della legge regionale n. 45/86, in materia di infrastrutture ricreativo-sportive) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12:

1) al capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive) per euro 210.000 per l'anno 2007, per euro 1.290.000 per l'anno 2008 e per euro 4.000.000 per l'anno 2009;

2) al capitolo 64940 (Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf) per annui euro 88.000 per gli anni 2008 e 2009;

3) al capitolo 64948 (Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf) per annui euro 88.000 per gli anni 2008 e 2009;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) al capitolo 66560 (Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali) per annui euro 70.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.

4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.