Legge regionale 28 febbraio 1979, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 28 02 1979

Bollettino ufficiale 27 3 1979 n. 3

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente: Fondi di rotazione per la promozione d’iniziative economiche, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1

Alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le ulteriori modifiche comprese negli articoli seguenti.

Art. 2

L’intitolazione del Capo I è così sostituito:

" Provvidenze per la sistemazione di centri abitati ".

Art. 3

Il primo comma dell’articolo 2 è così modificato: " Sono concessi mutui agevolati per il restauro e il risanamento conservativo, anche parziale, dei centri abitati aventi popolazione residente inferiore a 4000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento generale della popolazione, limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell’ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle Comunità Montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza, nonché gli agglomerati deliberati a norma di legge, a fini urbanistico - edilizi, ad opera dei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale ".

Art. 4

L’ultimo comma dell’articolo 4 è così modificato:

" La sistemazione parziale o totale dei centri di cui al primo comma del precedente articolo 2 è effettuata per ricavare strutture abitative o turistico ricettive ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.