Legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 20 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo della Regione nell’interesse dei consociati del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, quale socio del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, costituito in Aosta con rogito notaio Marcoz, n. 14.813/ 2965 di repertorio, in data 26 maggio 1975, fino alla concorrenza massima di lire un miliardo, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di credito a singole imprese industriali aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale ed è operante solamente fino alla concorrenza dei nove decimi di ogni singola apertura di credito.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 3

La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per l’anno 1976, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, un contributo di lire 40 milioni, al fine di consentire l’abbattimento al 16 percento del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli Istituti di credito.

Le somme non utilizzate nel corso di ogni anno potranno essere accantonate per l’erogazione di ulteriori finanziamenti allo stesso tasso del 16 percento.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa di lire 40 milioni, prevista dall’articolo 3 della presente legge graverà sul capitolo 486 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 e, per tale stanziamento, potrà essere assunto impegno entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.