Legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 1° giugno 2007, n. 13

Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18. (01)

(B.U. 26 giugno 2007, n. 26)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, considerato l'interesse generale alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale, la quale si esplica tramite la valorizzazione degli elementi tradizionali che, nel tempo, si sono sedimentati in seguito all'opera dell'uomo, disciplina gli interventi diretti ad assicurare il mantenimento di tali elementi tradizionali, con riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.

2. La presente legge in particolare:

a) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti territoriali e delle tipologie delle costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;

b) definisce le caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche delle lose e la finitura visiva del manto di copertura;

c) (02)

Art. 2

(Obbligo di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori)(03)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 nei seguenti casi:

a) edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRGC) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

b) edifici ricadenti nelle zone o sottozone di tipo A individuate dai PRGC;

c) edifici e relativi manufatti pertinenziali sottoposti a tutela paesaggistica per i quali la struttura regionale competente può imporre l'obbligo di copertura in lose di pietra per particolari motivi di salvaguardia della tradizione costruttiva locale.

2. Per gli edifici e relativi manufatti per i quali non è previsto l'obbligo di copertura in lose di pietra, il colore del manto di copertura, indipendentemente dal materiale impiegato, deve essere nelle tonalità del grigio o bruno-marrone, a seconda della dominante di colore presente nel contesto circostante visivamente percepibile. In ogni caso, sono fatte salve le coperture in laterizio storicamente esistenti in contesti laddove prevalgono le tonalità del mattone.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono su quelle incompatibili dei PRGC e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

4. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni in lose di pietra.

Art. 3

(Caratteristiche delle lose di pietra)

1. Le lose di pietra da impiegare nei manti di copertura dei tetti delle costruzioni devono presentare caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le predette caratteristiche sulla base dei seguenti criteri:

a) assorbimento dell'acqua;

b) resistenza alla trazione indiretta mediante flessione;

c) resistenza al gelo;

d) resistenza all'alterazione causata dagli agenti atmosferici;

e) assenza significativa di pirite;

f) (1);

g) (2).

1bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina inoltre le caratteristiche dimensionali e le modalità esecutive di posa in opera delle lose; in ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali, uniformità di aspetto e contorno irregolare a spacco. (3)

2. Al fine di orientare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 11, sono definite con deliberazione della Giunta regionale le modalità di prelievo di campioni delle lose utilizzate e le modalità di esecuzione delle prove fisico-petrografiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

3. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione attestante la loro provenienza, nonché di garanzia attestante la conformità alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1. (4)

Art. 4

(Installazione di impianti tecnologici)

1. Sulle costruzioni soggette all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, è consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di nuova edificazione ed in quelli in cui sia previsto il completo rifacimento del manto di copertura e della relativa orditura principale e secondaria debbono osservarsi le seguenti condizioni:

a) le apparecchiature e gli impianti tecnologici risultino inseriti nella struttura del tetto, senza rilevanti parti emergenti dal profilo esterno del manto di copertura nel caso di pacchetti con isolamento;

b) sia limitato il più possibile lo spessore della sottostruttura d'ancoraggio degli impianti nel caso di pacchetti di copertura senza isolamento o che presentino il solo assito sottolosa.

Art. 5

(Deroghe)(4a)

1. In deroga all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati e la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:

a) edifici e relativi manufatti pertinenziali con tipologia che impedisce, per ragioni estetiche, statiche o strutturali, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra. Ove richiesto, la deroga è subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di problematiche statiche o strutturali, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato;

b) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai PRGC, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;

c) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale oppure funzionali o strumentali all'attività agricola;

d) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra;

e) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti;

f) altri casi specifici, su proposta del Comune, sentita la struttura regionale competente.

2. L'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la costruzione.".

Art. 6

(5)

Art. 7

(Contributi. Esercizio delle relative funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata, di concedere, ai soggetti tenuti al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le modalità di cui all'articolo 8.(5a)

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale e le risorse finanziarie occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2013. (6)

4. L'assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie è disposta con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998.

Art. 8

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota 1300 metri sul livello del mare.

2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale definisce, inoltre, in relazione alle disponibilità di bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile nell'anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla misura unitaria teorica.

3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo concedibile è così determinata:

a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;

b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento dell'orditura principale e sostituzione completa dell'orditura secondaria, restando esclusa ogni altra componente concorrente alla formazione della struttura del tetto, o con recupero delle lose inferiore al 50 per cento; (6a)

c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva, stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di ricostruzione con mantenimento dell'orditura principale e secondaria o con recupero delle lose superiore al 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6. (6b)

4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la misura unitaria effettiva relativa all'anno solare di presentazione della relativa domanda.

5. La Giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato, sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1.

6. La Giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.

7. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo è determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie dell'impianto.

Art. 9

(Divieto di cumulo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche previste per le medesime iniziative.

Art. 10

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata. (7)

Art. 11

(Vigilanza)

1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 1bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo articolo 3, comma 2. (8)

2. L'esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo è comunicato al Comune territorialmente competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Art. 12

(Revoca)

1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerga la non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 13

(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini, gli atti e le operazioni necessari per l'istruttoria e la definizione delle pratiche.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

(Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18) (9)

Art. 15

(Abrogazione)

1. La legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), è abrogata.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 10/1990 continuano ad applicarsi alle domande di concessione dei contributi pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 7 è determinato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale - Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02 (Interventi per l'edilizia abitativa) al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra).

3bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). (10)

4. Le somme derivanti dall'eventuale revoca dei contributi erogati dalla Regione sono introitati nella parte entrata del bilancio della Regione.

5. A decorrere dall'anno 2009, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), previa motivata richiesta del Consiglio permanente degli enti locali relativamente agli oneri di cui all'articolo 7.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(01) Titolo così modificato dall'art. 39, comma 2, della L.R. 21 luglio 2016, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del titolo recitava:

"Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.".

(02) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 21 luglio 2016, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 1 recitava:

"c) stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi economici concedibili.".

(03) Articolo così sostituito dall'articolo 38, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su quelle incompatibili dei piani regolatori generali comunali (PRGC) e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

3. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni con lose di pietra.".

(1) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 19 novembre 2008, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"f) uniformità delle caratteristiche di aspetto delle lose;".

(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 19 novembre 2008, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"g) modalità esecutive di posa in opera delle lose. In ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali e contorno irregolare a spacco; la pezzatura degli elementi non deve essere superiore a 0,80 metri quadrati e la dimensione lineare degli elementi costituenti la linea di gronda del manto non può superare 0,80 metri; la posa in opera nella sua disomogeneità deve, inoltre, rispettare un criterio di decrescenza dimensionale dalla base del tetto verso il colmo.".

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 19 novembre 2008, n. 25.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 19 novembre 2008, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione attestante la loro provenienza, nonché di garanzia attestante la conformità alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, la cui durata è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".

(4a) Articolo così sostituito dall'articolo 38, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Deroghe)

1. In deroga all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati, la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:

a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando le stesse, per modalità ed esigenze costruttive e di uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale dell'edificio, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra quali, in particolare, le costruzioni con tetto in legno o in materiale formalmente coerente con lo stile architettonico dell'edificio stesso, individuate nelle cartografie elaborate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6. Con riferimento alle problematiche di tipo statico e strutturale, l'esclusione dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra è subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di tali problematiche, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza non idonea all'impiego delle lose di pietra;

d) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai piani regolatori generali comunali, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;

e) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale o pertinenziali all'attività agricola;

f) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra;

g) bivacchi e rifugi alpini;

h) piccoli annessi di nuova costruzione che non superino il 20 per cento della superficie coperta di costruzioni esistenti, provviste di manto di copertura diverso dalle lose di pietra, con esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali di tipo A del PRGC;

i) ampliamenti di edifici esistenti, o costruzione di piccoli annessi destinati a legnaia e deposito e di piccole coperture a protezione degli accessi esistenti ammessi nelle zone di tipo A dai PRGC vigenti, con la finalità di evidenziare tipologicamente e costruttivamente i nuovi manufatti rispetto al tessuto storico originario. Il Comune definisce tipologie costruttive omogenee per ciascuna zona;

j) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti.

2. Salvo che per le costruzioni di cui al comma 1, lettere b) e d), l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la costruzione.".

(5) Articolo abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni esclusi dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra, con particolare riferimento:

a) alle costruzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive.

2. La Giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria tecnica condotta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela storico-architettonica e paesaggistica, approva con propria deliberazione le cartografie di cui al comma 1; con la medesima procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta regionale assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adozione della cartografia; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il Comune inadempiente, adotta i provvedimenti necessari.".

(5a) Comma così modificato dall'articolo 38, comma 3, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata tramite le Comunità montane, di concedere, ai soggetti tenuti al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le modalità di cui all'articolo 8.".

(6) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 3 della L.R. 19 novembre 2008, n. 25:

"3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2011.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2008.".

(6a) Lettera così sostituita dall'articolo 38, comma 4, lettera a), della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 3, dell'articolo 8 recitava:

"b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento, anche parziale, della grande orditura o di recupero fino al 50 per cento delle lose;".

(6b) Lettera così sostituita dall'articolo 38, comma 4, lettera b), della L.R. 12 giugno 2012, n. 17

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 3, dell'articolo 8 recitava:

"c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di mantenimento della grande orditura o di recupero delle lose oltre il 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6."..

(7) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 novembre 2008, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 novembre 2008, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, in aggiunta ai controlli disposti dai Comuni, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio possono effettuare, rispettivamente, ulteriori controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2.".

(9) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 maggio 1994, n. 18.

(10) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 27 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.