Legge regionale 23 febbraio 1976, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 23 02 1976

Bollettino ufficiale 3 3 1976 n. 2

Modificazione dell’articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, recante norme sulla composizione del Consiglio di Sanitą della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Art. UNICO

Il Consiglio di Sanitą della Regione Autonoma Valle d’Aosta, previsto dall’articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1964, n. 19, č integrato dai seguenti membri:

- un rappresentante dell’Ordine Nazionale dei Biologi, designato dalla delegazione regionale dell’Ordine stesso;

- un rappresentante dell’Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d’Aosta, designato dal rispettivo Consiglio e residente in Valle d’Aosta. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.