Legge regionale 18 aprile 1975, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 18 04 1975

Bollettino ufficiale 23 5 1975 n. 5

Norme di integrazione delle leggi regionali 10 novembre 1966, n. 13, e 7 marzo 1973, n. 6, concernenti lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

Art. 1

Con decorrenza dal primo luglio 1975, all’articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"L’attribuzione degli aumenti periodici degli stipendi e salari, nonché delle classi di stipendio o salario successive alla prima, decorre dal primo giorno del mese nel quale il personale compie il periodo utile per la maturazione dell’anzianità di servizio richiesta ".

Art. 2

Il riconoscimento, nella misura del 50 percento, dell’anzianità di ruolo maturata nella qualifica di provenienza, previsto dall’articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, è utile, oltre che ai fini della attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici e del successivo svolgimento di carriera a ruolo aperto, anche ai fini del compimento del quinquennio di cui al secondo comma dell’articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.