Legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 24 maggio 2007, n. 10

Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT).

(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

Art. 1

(Oggetto e finalità) (1)

1. L'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), assume la denominazione de L'Artisanà.

2. L'Artisanà, ente strumentale della Regione, appartiene al comparto unico regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

3. L'Artisanà ha il compito di tutelare, valorizzare e sviluppare l'artigianato valdostano, nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche, tramite:

a) il Museo dell'artigianato valdostano e le relative attività di carattere culturale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2;

b) attività volte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese artigiane, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2bis;

c) attività di carattere promozionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2ter;

d) attività formative, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2quater;

e) altre attività e progetti specifici, in attuazione degli indirizzi definiti dalla Regione con le modalità stabilite dal comma 4.

4. L'Artisanà opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e operativi.

5. L'attività de L'Artisanà è rivolta esclusivamente all'artigianato valdostano che presenta un valore storico, tradizionale, territoriale e artistico.

Art. 2

(Museo dell'artigianato valdostano e attività culturali) (2)

1. Il Museo dell'artigianato valdostano persegue obiettivi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale con particolare riferimento all'artigianato storico e tradizionale, anche attraverso l'attività di ricerca, sensibilizzazione ed educazione.

2. Il Museo dell'artigianato valdostano svolge inoltre le seguenti attività culturali:

a) l'organizzazione di laboratori per favorire la conoscenza dell'artigianato valdostano e per accrescere le abilità manuali, prioritariamente in favore delle giovani generazioni;

b) l'organizzazione di esposizioni ed eventi in coordinamento con le strutture regionali di riferimento, competenti in materia di artigianato e di cultura.".

Art. 2bis

(Attività di sviluppo di impresa) (3)

1. L'Artisanà svolge le seguenti attività:

a) l'organizzazione e la gestione di una rete di punti di vendita sul territorio valdostano, dedicata prioritariamente ai produttori professionisti;

b) attività di consulenza rivolte alle imprese artigiane e ai soggetti che intendono intraprendere un percorso professionalizzante.

Art. 2ter

(Attività promozionali) (3a)

1. L'Artisanà svolge le seguenti attività:

a) la promozione dell'artigianato valdostano, anche come mezzo per valorizzare il territorio, in forma coordinata con le azioni della Regione;

b) l'applicazione di contrassegni sulle opere dell'artigianato valdostano, a garanzia dell'autenticità del prodotto, differenziati per l'artigianato storico, tradizionale, territoriale e artistico, così come indicato dalla classificazione di cui all'articolo 2;

c) la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed espositive anche all'estero.

Art. 2quater

(Attività formative) (3b)

1. L'Artisanà, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 1, comma 4, può attuare parte delle iniziative del sistema regionale di formazione e trasmissione dei saperi artigianali.

Art. 3

(Organi) (3c)

1. Sono organi de L'Artisanà:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il revisore legale;

d) il direttore.

2. Lo statuto ed eventuali regolamenti interni definiscono le modalità di raccordo tra l'ente e i produttori di opere dell'artigianato valdostano, in particolare i produttori professionali, attraverso la definizione di forme di partecipazione che permettano di ampliare la rappresentanza dei diversi settori dell'artigianato nei processi decisionali.

.Art. 4

(Presidente) (3d)

1. Il presidente è organo di indirizzo e legale rappresentante dell'ente.

2. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno.

3. Il presidente compie gli atti che non siano riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.

5. Il presidente è designato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e dura in carica cinque anni.

6. La carica di presidente non è compatibile con l'esercizio di impresa nell'ambito della produzione artigianale di beni durevoli e semidurevoli.

7. Al presidente spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella sua attività, una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 40 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.".

Art. 5

(Consiglio di amministrazione) (4)

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo dell'ente, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) il presidente di cui all'articolo 4;

b) un soggetto in possesso di comprovata e documentata esperienza nel settore dell'artigianato valdostano, designato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla l.r. 11/1997;

c) un soggetto eletto dai produttori professionisti dell'artigianato valdostano iscritti nel Registro.

2. Le modalità per l'elezione del rappresentante dei produttori professionisti di cui al comma 1, lettera c), sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

3. Il consiglio di amministrazione approva i seguenti atti:

a) statuto e regolamenti;

b) strumenti di programmazione, anche finanziaria;

c) ogni altro atto di indirizzo stabilito dallo statuto.

4. Ai componenti del consiglio, a esclusione del presidente di cui all'articolo 4, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella loro attività, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore al 10 per cento della diaria spettante ai consiglieri regionali.

Art. 6

(Revisore legale) (5)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile de L'Artisanà spetta al revisore legale, nominato con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

2. Il revisore legale non può assumere, presso L'Artisanà o presso organismi a esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza o altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Al revisore legale spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(5a)

Art. 7bis

(Direttore) (6)

1. Il direttore è organo gestionale dell'ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 22/2010.

2. L'incarico di direttore ha la durata di cinque anni, è rinnovabile alla scadenza ed è conferito dal presidente, previo avviso pubblico e procedura comparativa svolta da apposita commissione, a un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2010.

3. L'incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta, nonché il trattamento economico, onnicomprensivo, in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 22/2010, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per eventuali incarichi aggiuntivi.

5. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro. Per i dipendenti della pubblica amministrazione il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

6. L'accertamento di gravi violazioni normative, di gravi e reiterate irregolarità amministrative, del mancato compimento della programmazione dell'ente senza giustificato motivo, di gravi disfunzioni o negligenze, tali da compromettere il regolare funzionamento dell'ente, costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro del direttore.

Art. 8

(7)

Art. 9

(7a)

Art. 10

(Stato giuridico ed economico del personale) (8)

1. I rapporti di lavoro in essere con IVAT alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con L'Artisanà senza interruzione, mantenendo la posizione giuridica e il trattamento economico esistente.

2. Oltre al personale che già rientra nella disciplina prevista per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, il personale de L'Artisanà assunto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge appartiene al comparto unico della Valle d'Aosta.

Art. 11

(Finanziamento) (9)

1. L'Artisanà provvede al proprio finanziamento tramite:

a) un trasferimento annuale concesso con deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo, destinato alle spese di funzionamento dell'ente e allo svolgimento delle attività istituzionali;

b) i proventi dell'attività dell'ente;

c) le erogazioni di enti pubblici e di privati;

d) le rendite patrimoniali dell'ente;

e) i trasferimenti specifici concessi dalla Regione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie) (10)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.210.000 per l'anno 2025, euro 1.210.000 per l'anno 2026 ed euro 1.230.000 per l'anno 2027.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria e PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.210.000 nel 2025, euro 1.210.000 nel 2026 ed euro 1.230.000 per l'anno 2027.

3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminabile con legge di stabilità regionale.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. La nomina dei nuovi organi, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, è disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e, comunque, sino alla data del loro insediamento.

3. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, approva lo statuto, conformandosi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro sei mesi dal suo insediamento; nelle more dell'adozione, continua ad applicarsi lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino alla registrazione del marchio di cui all'articolo 2, comma 2, i prodotti commercializzati dall'IVAT continuano ad essere contrassegnati con il marchio in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

b) 23 febbraio 1993, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 concernente "Istituzione dell'Institut Valdôtain de L'Artisanat Typique");

c) 23 gennaio 1998, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), già modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 1992, n. 30).

Art. 15

(11)

(1) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6

Nella formulazione previgente, il testo dell'articolo 1 recitava:

"(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina i compiti ed il funzionamento dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10.

2. L'IVAT, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa e contabile.

3. L'IVAT ha il compito di sviluppare e valorizzare l'artigianato valdostano di tradizione, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), attraverso:

a) la ricerca storica e documentale;

b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche utilizzate;

c) il recupero del patrimonio storico;

d) la tutela dei prodotti;

e) le attività inerenti alla formazione dei produttori;

f) la gestione di sedi museali o espositive, ivi compresa la gestione del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'articolo 2bis (1);

g) la commercializzazione dei prodotti di artigianato, con le modalità di cui all'articolo 2;

h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali;

i) ogni altra azione volta alla valorizzazione del patrimonio artigianale valdostano di tradizione.".

La lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 era stata modificata dall'art. 37, comma 1, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, e. nella formulazione originaria, recitava:

"f) la gestione di sedi museali o espositive;".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

L'articolo 1 era già stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37, nel modo seguente:

"(Attività commerciale)

1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2003 e i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio registrato le cui caratteristiche grafiche e modalità d'uso sono approvate dal consiglio di amministrazione."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Attività commerciale)

1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2003.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio di tutela registrato, le cui caratteristiche grafiche e le cui modalità d'uso sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5.

3. L'IVAT può inoltre commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 2/2003, previo parere conforme della commissione tecnica di cui all'articolo 8.

4. Al fine della loro commercializzazione, i prodotti di cui al comma 3 devono essere opportunamente differenziati dai prodotti di artigianato di tradizione.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 17 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

L'articolo era stato inserito dall'art. 37, comma 2, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, e recitava:

"(Museo dell'artigianato valdostano di tradizione)

1. E' istituito, in Comune di Fénis, il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV), le cui attività e modalità di funzionamento sono stabilite nell'ambito dello statuto dell'IVAT approvato ai sensi dell'articolo 9.

2. Al fine di assicurarne la gestione con modalità coerenti e appropriate rispetto alle attività svolte e garantirne lo sviluppo culturale, l'IVAT definisce, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, la dotazione organica del Museo, alla cui copertura provvede mediante l'inquadramento di personale con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.

3. L'IVAT provvede al finanziamento del MAV attraverso:

a) il contributo regionale;

b) i proventi derivanti dalle attività del MAV;

c) le erogazioni di enti pubblici e privati.".

(3a) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

(3b) Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

(3c) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione previgente, il testo dell'art. 3 recitava:

"(Organi)

1. Sono organi dell'IVAT:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'organo di revisione contabile;

d)

e) la commissione tecnica."

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 era stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lettera a), della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"d) il direttore;".

(3d) Articolo sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione previgente, il testo dell'art. 4 recitava:

"(Presidente)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'IVAT e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.

3. Al presidente spetta una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.".

(4) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione previgente, il testo dell'art. 5 recitava.

"(Consiglio di amministrazione)

1. L'IVAT è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Regione.

2. Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione e del funzionamento complessivo dell'IVAT.

2bis. Il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente, un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità del funzionamento dell'IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT, in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010.

3.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina, ed è composto da:

a) due personalità di provata esperienza in materia di artigianato valdostano di tradizione, designati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i non iscritti nel registro dei produttori di artigianato di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2003;

b) un rappresentante designato dall'Associazione scultori e intagliatori valdostani (ASIV) tra i produttori non professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 2/2003;

c) due rappresentanti eletti dai produttori professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 2/2003, non appartenenti alla stessa categoria produttiva prevalente.

5. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti dei produttori professionali di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

7.

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente, nonché ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario che provvede alla gestione dell'IVAT, fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

10. La costituzione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire nei sei mesi successivi alla nomina del commissario.".

Il comma 2 era stato sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'IVAT, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.".

Il comma 2bis era stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Il comma 3 era stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava.

"3. Il consiglio di amministrazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) approva lo statuto;

b) esamina e approva i programmi annuali di attività;

c) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) definisce la dotazione organica;

e) autorizza l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

f) approva il regolamento sulla finanza e sulla contabilità.".

Il comma 7 era stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 5 recitava:

"7. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'IVAT.".

(5) Articolo sostituito dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

L'articolo 6 era già stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37, e recitava:

"(Organo di revisione contabile)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile, costituito, con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, in forma monocratica.

2. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali e non può assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Organo di revisione contabile)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.

2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Ai revisori dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".

(5a) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Direttore)

1. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'IVAT.

2. Per il conferimento dell'incarico di direttore dell'IVAT, trova applicazione l'articolo 62, comma 5, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale); l'incarico, di durata quadriennale, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

3. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT ed in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della l.r. 45/1995.".

(6) Articolo inserito dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

(7) Articolo abrogato dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

L'articolo 8 era stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37, e recitava:

"(Commissione tecnica)

1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica i cui membri sono designati dal consiglio di amministrazione.

2. La commissione è composta da:

a) il presidente dell'IVAT ovvero il direttore, ove nominato, che la presiede;

b) il conservatore del MAV;

c) un addetto alla rete commerciale.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate ad un dipendente dell'IVAT.

4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.

5. L'incarico di componente della commissione non dà diritto a compensi o rimborsi spese comunque denominati.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 8 recitava:

"(Commissione tecnica)

1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione.

2. La commissione è composta da:

a) il presidente dell'IVAT, che la presiede;

b) il direttore dell'IVAT, con funzioni di segretario;

c) tre esperti con competenze specifiche in materia di artigianato di tradizione, non iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2003, designati dalla Giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, alla commissione tecnica spetta:

a) il controllo sul corretto uso del marchio;

b) la verifica delle produzioni esposte in occasione di manifestazioni di artigianato di tradizione;

c) la consulenza nelle materie di specifica competenza.

4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.

5. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 2, lettera c), spetta un gettone di presenza in misura pari a quello spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.".

(7a) Articolo abrogato dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 9 recitava:

"(Statuto)

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, le ulteriori modalità di funzionamento dell'IVAT sono stabilite dallo statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).".

(8) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione previgente, il testo dell'art. 8 recitava:

"(Stato giuridico ed economico del personale)

1. L'IVAT rientra tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995; al personale dell'IVAT si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il restante personale del comparto unico regionale.

2. La dotazione organica dell'IVAT è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente o del direttore, ove nominato, ed approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica dell'IVAT non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al direttore.

3. Il personale dell'IVAT è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

3bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del MAV, di cui all'articolo 2bis, né a quello incaricato della gestione della rete commerciale, i cui rapporti di lavoro restano ad ogni effetto regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria.".

Il comma 2 era stato modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 10 recitava:

"2. La dotazione organica dell'IVAT è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica dell'IVAT non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al direttore.".

Il comma 3bis era stato sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 37, comma 3, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9, il comma 3bis dell'articolo 10 recitava:

"3bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del Museo dell'artigianato valdostano di tradizione di cui all'articolo 2bis, il cui rapporto di lavoro resta ad ogni effetto regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione originale, il testo dell'art. 11 recitava:

(10) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione originale, il testo dell'art. 12 recitava:

"(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 580.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10., mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 47540 (Contributo all'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT)) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

(11) Articolo abrogato dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2025, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 15 recitava:

"(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".