Legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 - Testo storico

Legge regionale 24 maggio 2007, n. 10

Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT).

(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina i compiti ed il funzionamento dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10.

2. L'IVAT, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa e contabile.

3. L'IVAT ha il compito di sviluppare e valorizzare l'artigianato valdostano di tradizione, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), attraverso:

a) la ricerca storica e documentale;

b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche utilizzate;

c) il recupero del patrimonio storico;

d) la tutela dei prodotti;

e) le attività inerenti alla formazione dei produttori;

f) la gestione di sedi museali o espositive;

g) la commercializzazione dei prodotti di artigianato, con le modalità di cui all'articolo 2;

h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali;

i) ogni altra azione volta alla valorizzazione del patrimonio artigianale valdostano di tradizione.

Art. 2

(Attività commerciale)

1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3 della l.r. 2/2003.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio di tutela registrato, le cui caratteristiche grafiche e le cui modalità d'uso sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5.

3. L'IVAT può inoltre commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 2/2003, previo parere conforme della commissione tecnica di cui all'articolo 8.

4. Al fine della loro commercializzazione, i prodotti di cui al comma 3 devono essere opportunamente differenziati dai prodotti di artigianato di tradizione.

Art. 3

(Organi)

1. Sono organi dell'IVAT:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'organo di revisione contabile;

d) il direttore;

e) la commissione tecnica.

Art. 4

(Presidente)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'IVAT e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.

3. Al presidente spetta una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

Art. 5

(Consiglio di amministrazione)

1. L'IVAT è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del Presidente della Regione.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'IVAT, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.

3. Il consiglio di amministrazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) approva lo statuto;

b) esamina e approva i programmi annuali di attività;

c) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

d) definisce la dotazione organica;

e) autorizza l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

f) approva il regolamento sulla finanza e sulla contabilità.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina, ed è composto da:

a) due personalità di provata esperienza in materia di artigianato valdostano di tradizione, designati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i non iscritti nel registro dei produttori di artigianato di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2003;

b) un rappresentante designato dall'Associazione scultori e intagliatori valdostani (ASIV) tra i produttori non professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 2/2003;

c) due rappresentanti eletti dai produttori professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 2/2003, non appartenenti alla stessa categoria produttiva prevalente.

5. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti dei produttori professionali di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

7. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'IVAT.

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente, nonché ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario che provvede alla gestione dell'IVAT, fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

10. La costituzione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire nei sei mesi successivi alla nomina del commissario.

Art. 6

(Organo di revisione contabile)

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.

2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Ai revisori dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Direttore)

1. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'IVAT.

2. Per il conferimento dell'incarico di direttore dell'IVAT, trova applicazione l'articolo 62, comma 5, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale); l'incarico, di durata quadriennale, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

3. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT ed in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della l.r. 45/1995.

Art. 8

(Commissione tecnica)

1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione.

2. La commissione è composta da:

a) il presidente dell'IVAT, che la presiede;

b) il direttore dell'IVAT, con funzioni di segretario;

c) tre esperti con competenze specifiche in materia di artigianato di tradizione, non iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della l.r. 2/2003, designati dalla Giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, alla commissione tecnica spetta:

a) il controllo sul corretto uso del marchio;

b) la verifica delle produzioni esposte in occasione di manifestazioni di artigianato di tradizione;

c) la consulenza nelle materie di specifica competenza.

4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.

5. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 2, lettera c), spetta un gettone di presenza in misura pari a quello spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 9

(Statuto)

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, le ulteriori modalità di funzionamento dell'IVAT sono stabilite dallo statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

Art. 10

(Stato giuridico ed economico del personale)

1. L'IVAT rientra tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995; al personale dell'IVAT si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il restante personale del comparto unico regionale.

2. La dotazione organica dell'IVAT è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla Giunta regionale. La dotazione organica dell'IVAT non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al direttore.

3. Il personale dell'IVAT è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

Art. 11

(Finanziamento)

1. L'IVAT provvede al proprio finanziamento attraverso:

a) il contributo regionale;

b) i proventi della sua attività;

c) le erogazioni di enti pubblici e di privati;

d) le rendite patrimoniali.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 580.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10., mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 47540 (Contributo all'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT)) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. La nomina dei nuovi organi, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, è disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e, comunque, sino alla data del loro insediamento.

3. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, approva lo statuto, conformandosi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro sei mesi dal suo insediamento; nelle more dell'adozione, continua ad applicarsi lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino alla registrazione del marchio di cui all'articolo 2, comma 2, i prodotti commercializzati dall'IVAT continuano ad essere contrassegnati con il marchio in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

b) 23 febbraio 1993, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 concernente "Istituzione dell'Institut Valdôtain de L'Artisanat Typique");

c) 23 gennaio 1998, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), già modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 1992, n. 30).

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.