Legge regionale 24 maggio 2007, n. 9 - Testo vigente

Legge regionale 24 maggio 2007, n. 9

Istituzione delle figure di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta e altre disposizioni in materia di personale forestale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 8 luglio 2002, n. 12.

(B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) (1)

Art. 2

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12) (2)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 12/2002)

1. (3)

2. (4)

3. (5)

4. (6)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 12/2002)

1. (7)

2. (8)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 12/2002)

1. (9)

2. (10)

Art. 6

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 12/2002) (11)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 12/2002)

1. (12)

2. Il comma 1bis dell'articolo 11 della l.r. 12/2002 e il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1, sono abrogati.

Art. 8

(Modificazione all'articolo 24 della l.r. 12/2002) (13)

Art. 9

(Modificazioni agli articoli 25 e 29 della l.r. 12/2002) (14)

Art. 10

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nella l.r. 12/2002, le parole: "dirigente competente" o "dirigente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Comandante del Corpo forestale".

2. Nella l.r. 12/2002, le parole: "marescialli forestali", "brigadieri forestali" e "guardie forestali", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ispettori forestali", "sovrintendenti forestali" e "agenti forestali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Sino alla nomina del Comandante e del Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1bis, della l.r. 12/2002, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, restano prorogati nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti del Corpo forestale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. All'adozione del regolamento regionale recante la disciplina di cui agli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 12/2002, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera pp), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Il comma 1 sostituiva il comma 10 dell'art. 28 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, il comma 2 modificava il comma 10bis dell'art. 28 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e il comma 3 modificava il comma 5 dell'art. 62 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(2) Inserisce il comma 4bis all'art. 2 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(4) Inserisce il comma 1bis all'art. 4 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(5) Inserisce il comma 1ter all'art. 4 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(7) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(9) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(11) Aggiunge il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(12) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(13) Modifica il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.

(14) Modifica il comma 1 dell'art. 25 e il comma 1 dell'art. 29 della L.R. 8 luglio 2002, n. 12.