Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.

(B.U. 12 giugno 2007, n. 24)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Compiti della Regione

Art. 4 - Misure di tutela e di conservazione

Art. 5 - Gestione dei siti della rete Natura 2000

Art. 6 - Piano di gestione

CAPO II

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Art. 7 - Valutazione di incidenza

Art. 8 - Misure di monitoraggio

Art. 9 - Potere sostitutivo

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 - Sanzioni

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Art. 12 - Tutela delle specie faunistiche e vegetali. Disposizioni transitorie

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Art. 14 - Rinvio

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 15 - Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38, in adeguamento agli articoli 43 e 48 del Trattato CE

Art. 16 - Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, in adeguamento all'articolo 43 del Trattato CE

Art. 17 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in adeguamento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione degli articoli 117, comma quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nell'ambito dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversità, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intendono per:

a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, è indigena del territorio regionale o di una sua parte;

b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;

c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalità presente a livello regionale, elaborata in conformità alla carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));

d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;

e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale;

f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del d.P.R. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;

g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali;

h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del d.P.R. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della regione biogeografica alpina;

i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera g) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziati nell'allegato A del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;

j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;

k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;

m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte;

n) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o) proposto sito di importanza comunitaria (pSIC): il sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP;

r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del d.P.R. 357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

u) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati riproduttivamente da altre specie;

v) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E del d.P.R. 357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

w) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziate nell'allegato B del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;

x) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio di riferimento. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

y) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale e sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);

z) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

aa) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 357/1997, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle specie per cui il sito è designato.

Art. 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al presente titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente;

b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio naturale;

c) istituisce la rete ecologica regionale;

d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

e) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie, ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale.

2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalità e degli standard indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad individuare:

a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui, rispettivamente, agli allegati A e B del d.P.R. 357/1997 da proporre per la costituzione della rete Natura 2000 (pSIC);

b) le ZPS;

c) i SIR.

4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente, trasmette l'elenco dei siti individuati ai sensi del comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, la Giunta regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettua una valutazione periodica dell'idoneità dei siti all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

Art. 4

(Misure di tutela e di conservazione)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di conservazione necessarie, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i Comuni territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette. Le predette misure possono riguardare anche i SIR e possono comportare, ove occorra, l'approvazione di appositi piani di gestione ai sensi all'articolo 6. Le misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

Art. 5

(Gestione dei siti della rete Natura 2000)

1. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti all'interno di aree protette è affidata agli enti gestori.

2. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non ricadenti all'interno di aree protette è affidata, sentiti gli enti locali territorialmente interessati:

a) agli enti gestori di aree protette limitrofe;

b) ai Comuni, singolarmente o in forma associata.

3. La gestione è affidata dalla Giunta regionale con propria deliberazione che, mediante appositi accordi con i soggetti gestori individuati, definisce i termini e le modalità di svolgimento delle relative funzioni, le esigenze di tutela, gli obiettivi di conservazione e le risorse allo scopo necessarie.

4. Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facoltà per i soggetti gestori di avvalersi, nello svolgimento delle attività di gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.

Art. 6

(Piano di gestione)

1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti:

a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi alle attività presenti all'interno del sito, specificandone i contenuti e i soggetti coinvolti;

b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;

c) il programma degli interventi di conservazione.

2. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, valutata la necessità di redigere il piano, definisce:

a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;

b) i termini e le modalità per la redazione e per l'adozione del piano;

c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:

1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il Comune territorialmente interessato;

2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all'interno delle aree protette.

3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali territorialmente interessati.

4. La proposta di piano è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti territorialmente interessati.

5. All'aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, si provvede con le modalità procedimentali di cui al presente articolo.

6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.

CAPO II

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Art. 7

(Valutazione di incidenza)

1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del d.P.R. 357/1997.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)), che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, il proponente deve predisporre uno studio di impatto ambientale contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative di cui al presente titolo, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c).

5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di cui al comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA.

6. La Giunta regionale, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione di incidenza di piani, di interventi e di progetti, definendo:

a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione;

b) le modalità di presentazione delle istanze, delle relazioni di incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali integrazioni;

c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni generali sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi;

d) i termini per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della valutazione di incidenza;

e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di valutazione di incidenza, in relazione all'accertata assenza di effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;

f) le modalità di espressione del parere di valutazione di incidenza se ricompreso nelle procedure di VIA;

g) le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6, lettera d), la valutazione di incidenza è resa dalla struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area protetta è effettuata sentito l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore, contestualmente alla presentazione alla struttura competente dei piani, degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.

9. L'autorità competente all'approvazione definitiva del piano, dell'intervento o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, anche mediante conferenze di servizi, eventualmente individuando modalità di consultazione dei soggetti interessati.

10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta regionale adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul SIC può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 8

(Misure di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 357/1997, adotta misure idonee ad attuare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La Regione, per il tramite della struttura competente, provvede inoltre agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 2, del d.P.R. 357/1997.

Art. 9

(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC, delle ZPS e dei SIR nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti necessari.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Al responsabile delle violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento del danno ambientale.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 12

(Tutela delle specie faunistiche e vegetali. Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di tutela delle specie in conformità alla normativa comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e per le specie vegetali di cui all'allegato D del d.P.R. 357/1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 (Protezione della flora alpina).

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 357/1997.

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 15

(Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38, in adeguamento agli articoli 43 e 48 del Trattato CE)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), è abrogato.

Art. 16

(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, in adeguamento all'articolo 43 del Trattato CE)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

"2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure compensative di cui al comma 2.".

Art. 17

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in adeguamento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"))

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore.".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, sono altresì agevolabili in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.".

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui all'articolo 9, comma 2, sono altresì agevolabili in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.".

5. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), continuano a trovare applicazione agli aiuti concessi entro il 30 giugno 2007 ai sensi della l.r. 19/2001 e delle relative disposizioni applicative.

Allegato A

(articolo 2, comma 1, lettera j))

HABITAT NATURALI DI INTERESSE REGIONALE

TIPOLOGIA AMBIENTALE

HABITAT

Cod. CORINE

NOTE

ZONE UMIDE

Canneti a cannuccia di palude

(Phragmition)

53.1

Ambienti palustri un tempo molto diffusi alle quote medie e basse, ora in via di scomparsa, con elevato valore naturalistico e importanti per l'avifauna.

ZONE UMIDE

Paludi a grandi carici (Magnocaricion)

53.2

Ambienti ricchi di specie palustri tra le quali numerose specie rare e a rischio di scomparsa; il Magnocaricion è tra gli habitat più significativi degli ambienti umidi della regione.

ZONE UMIDE

Paludi a piccole carici acidofile (Caricion fuscae)

54.4

Ambienti palustri più diffusi nella regione alle quote medie e alte; si tratta del corrispondente su suolo acido dell'habitat 7230 (paludi a piccole carici basofile).

ZONE UMIDE

Vegetazione delle sorgenti acide (Cardamino-Montion)

54.11

Al pari della vegetazione delle sorgenti alcaline, questo habitat è altrettanto importante per la biodiversità floristica e per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.