Legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 - Testo storico

Legge regionale n. 10 del 03 08 1971

Bollettino ufficiale 15 8 1971 n. 6

SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETÀ DI FUNIVIE E SEGGIOVIE LOCALI E DI ALTRE SOCIETÀ AVENTI PER FINE INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO LOCALE.

Art. 1

Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire duecentomilioni, a decorrere dall’anno finanziario 1971.

Art. 2

La sottoscrizione di capitale azionario delle Società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, con imputazione di spese all’apposito capitolo 246 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 3

L’Assessore regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione delle spese di cui ai precedenti articoli, à sensi degli Statuti delle Società di cui si tratta e in conformità delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei Consigli di Amministrazione delle Società stesse.

Art. 4

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire duecentomilioni di cui ai precedenti articoli è approvato lo stanziamento annuo di Lire duecentomilioni al capitolo 246 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1971 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa di Lire duecentomilioni relativa all’anno 1971, è approvato lo stanziamento di Lire duecentomilioni al sopracitato capitolo 246 della parte Spesa del bilancio (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ), mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese in conto capitale - Allegato F).

Art. 5

(Norme transitorie)

È approvata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di nuovo capitale azionario della SpA " ALPILA ", con sede in Gressan, per l’ammontare di spesa di Lire cento milioni, in relazione all’aumento del capitale azionario della predetta Società approvato per l’attuazione di un programma di sviluppo turistico ed economico della Conca di Pila.

Art. 6

La spesa di Lire centomilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo grava sull’apposito capitolo 246 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1971 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ").

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.