Legge regionale 31 gennaio 1980, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 31 01 1980

Bollettino ufficiale 28 2 1980 n. 2

Integrazione alle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 37 e 22 marzo 1979, n. 13.

Art. 1

L’importo dei mutui indicato al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1979, n. 13, che la Regione può autorizzate per l’anno 1978, per le provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare è elevato da lire tremiliardiduecentocinquantamilioni a lire quattromiliardinovecentocinquantamilioni.

La conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire unmiliardosettecentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire ottantacinquemilioni ciascuna a decorrere dall’anno finanziario 1979 e fino all’anno 1998 e graverà sul capitolo 2655 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Il maggior finanziamento di lire unmiliardosettecentomilioni di cui al precedente primo comma, sarà destinato:

a) per i comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, Saint - Christophe e Sarre:

- L. 186.000.000 per l’acquisto di alloggi di primo trasferimento, costruiti in data non anteriore al 1° gennaio 1969;

- L. 158.000.000 per la sistemazione, il completamento, l’ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti;

b) per tutti i comuni della Regione esclusi quelli indicati alla precedente lettera a):

- L. 800.000.000 per la costruzione di nuovi alloggi;

- L. 556.000.000 per la sistemazione, il completamento, l’ammodernamento ed il miglioramento di fabbricati già esistenti.

Art. 2

Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, è così modificato: (omissis ), di contributi regionali per la durata di anni 20, nella misura costante del 5 percento del capitale iniziale concesso a mutuo dagli Istituti di Credito convenzionati con l’Amministrazione regionale.

Art. 3

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, per le operazioni di mutuo previste dalla presente legge, sono valutate in annue lire 1.000.000 e graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 4

Alla copertura dei maggiori oneri per l’applicazione della presente legge, valutati in annue lire 86.000.000, di cui 85.000.000 per effetto dell’articolo 1 e 1.000.000 per effetto dell’articolo 3, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 (punto 1 dell’allegato F al bilancio medesimo). All’onere di lire 86.000.000 per gli anni dal 1980 al 1998 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma agli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) L. 86.000.000

Variazione in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 1.000.000

Cap. 2655 - Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare (leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24 e 20 giugno 1978, n. 37) L. 85.000.000

Totale L. 86.000.000

Nell’allegato 1 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.