Legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 12 02 1979

Bollettino ufficiale 15 3 1979 n. 2

Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni del personale e dei beni.

Art. 1

Gli enti comunali di assistenza della Regione, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli stessi enti, sono soppressi e le relative attribuzioni, il personale e i beni sono trasferiti ai rispettivi comuni, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Dalla suindicata data il comitato amministrativo di ciascun ECA è sciolto.

Art. 2

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il comitato amministrativo di ciascun ente comunale di assistenza procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell’ECA, all’elencazione e alla ricognizione dei beni mobili ed immobili;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e loro elencazione e descrizione separatamente per rapporti attivi, passivi o processuali;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche e mansioni, trattamento economico in atto.

Analogamente e distintamente dovrà procedersi per quanto attiene a ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, concentrata o amministrata dall’ECA.

Il presidente di ciascun ECA provvede, nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al sindaco del comune competente per territorio e al presidente della Giunta regionale gli atti delle operazioni di cui ai punti a), b) e c).

Art. 3

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza e quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli stessi enti, sono trasferiti ai rispettivi comuni competenti per territorio nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Il presidente di ciascun ECA, entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto per gli adempimenti di cui al precedente articolo 2, effettua la consegna dei beni da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contradditorio, del sindaco del comune interessato.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini di legge.

Art. 4

Il personale dipendente dagli enti comunali di assistenza e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli EECCAA stessi, in servizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge, è trasferito al rispettivo comune, nel rispetto dei diritti acquisiti e nella posizione giuridica ed economica in cui si trova al momento del trasferimento.

L’inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato in ruolo speciale transitorio sino all’applicazione della legge regionale di organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali.

Tale personale, a decorrere dalla data di inquadramento, sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla CPDEL e all’INADEL.

Art. 5

Qualora i comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza e i rispettivi presidenti non procedano agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, alle operazioni provvede un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Il comune, nell’esercizio delle funzioni già spettanti all’ente comunale di assistenza, è tenuto ad osservare il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7

Sino a quando la Regione non avrà emanato norme finanziarie ai fini dell’applicazione della legge regionale sull’organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali, i contributi regionali a favore degli enti comunali di assistenza sono attribuiti dal primo gennaio 1979 ai comuni competenti per territorio.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere i contributi ai comuni secondo i seguenti criteri di riparto:

a) il 70 percento del fondo in base alla popolazione effettivamente residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi;

b) il 20 percento del fondo ai comuni in condizioni socio - ambientali svantaggiate ed indicati nella tabella allegata alla presente legge proporzionalmente alla popolazione come al punto a);

c) il 10 percento del fondo al comune di Aosta che deve assorbire personale del disciolto ente comunale di assistenza.

L’importo di cui al punto c) non può essere superiore ai costi annui del personale assorbito.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Tabella allegata alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 9

COMUNI IN CONDIZIONI SOCIO - AMBIENTALI SVANTAGGIATE

Allein, Arvier, Avise, Bard, Brissogne, Challand - Saint - Anselme, Challand - Saint - Victor, Chamois, Emarese, Fontainemore, Gaby, Gignod, Introd, Issime, La Magdeleine, Lillianes, Montjovet, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Rhemes - Saint - Georges, Roisan, Saint - Marcel, Saint - Rhemy, Torgnon, Valgrisenche, Verrayes.