Legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 17 aprile 2007, n. 5

Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano.

(B.U. 8 maggio 2007, n. 19)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione del soccorso in montagna nell'ambito del territorio regionale, settore cui la Regione, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente funzione di pubblico interesse.

2. Fatte salve le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, gli ambiti di attività del servizio di soccorso in montagna consistono, in particolare:

a) nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano;

b) nel concorso all'individuazione dei rischi in ambiente montano e nella determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;

c) nella promozione e nell'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione, alla divulgazione della sicurezza in montagna e alla conoscenza dell'attività del soccorso alpino;

d) nella formazione relativa alla sicurezza in montagna e alle tecniche specifiche del soccorso alpino;

e) nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la ricerca, il salvataggio e il soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna e nelle zone impervie del territorio;

f) nella gestione e nello svolgimento degli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, anche sanitario, in montagna e nelle zone impervie del territorio, anche non prettamente inerenti alla montagna, laddove si riveli necessario l'utilizzo di conoscenze e tecniche di tipo alpinistico, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ed unità cinofile;

g) nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR);

h) nelle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea sugli impianti di risalita;

i) nel concorso alla rilevazione di dati ambientali;

j) in ogni altra attività in cui il servizio di soccorso in montagna può essere diretto a prevenire o evitare situazioni di danno o pericolo a persone, animali o cose.

Art. 2

(Svolgimento del servizio. Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, la Regione si avvale del Soccorso alpino valdostano, ente già costituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta).

2. Il Soccorso alpino valdostano è ente di diritto privato, incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione.

3. Nell'ambito del territorio regionale, il Soccorso alpino valdostano assume, ad ogni effetto, i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Art. 3

(Compiti di protezione civile)

1. Il Soccorso alpino valdostano è componente e struttura operativa del sistema regionale di protezione civile, nell'ambito del quale esso concorre, fatte salve le competenze attribuite alle altre componenti, in particolare:

a) alla predisposizione e all'attuazione degli interventi di prevenzione, soccorso e prima assistenza atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna;

b) all'organizzazione e all'erogazione di un servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio-telefonico;

c) alla formazione e all'addestramento delle componenti del volontariato di protezione civile e del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, secondo programmi stabiliti in accordo con la struttura regionale competente in materia di protezione civile;

d) alla collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e di soccorso tecnico urgente in iniziative di prima assistenza alle popolazioni, sia nel territorio nazionale che all'estero, anche mediante la partecipazione alle attività della colonna mobile regionale.

Art. 4

(Piano regionale sul soccorso in montagna)

1. I criteri di organizzazione ed attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti dal Piano regionale sul soccorso in montagna.

2. Il Piano regionale sul soccorso in montagna, predisposto dal Soccorso alpino valdostano ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce, in particolare:

a) l'organizzazione su base territoriale, per residenza o domicilio, degli operatori del Soccorso alpino valdostano;

b) la dislocazione e la competenza territoriale delle stazioni di soccorso alpino;

c) le attività di formazione e aggiornamento degli operatori.

Art. 5

(Interventi del Soccorso alpino valdostano)

1. Nelle operazioni di soccorso in montagna, il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti ed organismi, ed in particolare con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora sia necessario l'intervento congiunto con squadre, personale ed operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni o associazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del Soccorso alpino valdostano presente sul luogo dell'intervento, salvo quanto altrimenti concordemente disposto o previsto in specifici piani o procedure di protezione civile.

Art. 6

(Organi del Soccorso alpino valdostano)

1. Sono organi del Soccorso alpino valdostano:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di direzione;

c) il direttore;

d) l'organo di revisione.

Art. 7

(Statuto del Soccorso alpino valdostano)

1. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano definisce la composizione, i compiti, la durata in carica e le modalità di nomina degli organi del Soccorso alpino valdostano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano è deliberato dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Direttore)

1. Il direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali del Soccorso alpino valdostano.

2. Al direttore spettano la legale rappresentanza dell'ente e i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'ente medesimo, ad eccezione di quelli riservati dallo statuto al consiglio di direzione.

3. Il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito di una terna designata dall'assemblea, tra soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 9

(Organo di revisione)

1. L'organo di revisione vigila sulla gestione contabile del Soccorso alpino valdostano e redige una relazione da allegare al bilancio di esercizio, da presentare al direttore e al Presidente della Regione.

2. L'organo di revisione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). L'organo di revisione è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 10

(Controllo sugli organi)

1. Nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'ente o in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile, gli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano sono revocati o sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, è nominato un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il decreto medesimo; il commissario, nel termine massimo di sei mesi dalla nomina, convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 11

(Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori che, in relazione al grado di formazione raggiunto e all'idoneità psico-fisica posseduta, si distinguono nelle seguenti qualifiche:

a) operatori di soccorso alpino;

b) tecnici di soccorso alpino;

c) tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide alpine e alle aspiranti guide alpine.

2. Gli operatori di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito elenco, alla cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il Soccorso alpino valdostano, sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento interno.

Art. 12

(Prestazioni degli operatori)

1. Le prestazioni rese al Soccorso alpino valdostano dai propri operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato.

2. Sono prestazioni professionali di lavoro autonomo le attività svolte dagli operatori e remunerate sulla base dei corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Sono prestazioni di volontariato quelle rese dagli operatori a titolo gratuito o in virtù di permessi retribuiti concessi dai propri datori di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.

Art. 13

(Attivazione del servizio)

1. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano sono chiamati ad intervenire in operazioni di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità e sono tenuti a partecipare alle esercitazioni e agli aggiornamenti.

Art. 14

(Formazione)

1. Il Soccorso alpino valdostano è accreditato dalla Regione quale soggetto formatore negli ambiti di propria competenza e, in quanto tale, è autorizzato a rilasciare le relative attestazioni e certificazioni.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Soccorso alpino valdostano ha facoltà di istituire, autonomamente o in collaborazione con altri enti o con l'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), appositi centri di formazione regionali nell'ambito del soccorso in montagna, allo scopo di formare ed aggiornare i propri operatori. Le modalità di funzionamento di tali centri sono stabilite autonomamente dal Soccorso alpino valdostano.

Art. 15

(Assicurazioni)

1. Il Soccorso alpino valdostano provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione in favore dei propri operatori, per gli infortuni e la responsabilità civile correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 16

(Modalità per l'espletamento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile)

1. Per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il Soccorso alpino valdostano è incaricato, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni per disciplinarne i relativi aspetti organizzativi e finanziari, ivi compresa la determinazione del corrispettivo dovuto per le singole prestazioni rese.

2. Sono, in particolare, definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) la tipologia e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;

c) le modalità per evitare sovracompensazioni e per procedere al loro eventuale rimborso.

3. Il Soccorso alpino valdostano può, inoltre, svolgere le attività di cui all'articolo 1 a titolo oneroso in favore di altri soggetti, pubblici o privati.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 720.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.350.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 40820 (Contributi annui al Soccorso alpino valdostano per attività di soccorso in montagna e di protezione civile).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, lo statuto del Soccorso alpino valdostano è deliberato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi del Soccorso alpino valdostano sono ricostituiti, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 1. Sino all'avvenuta ricostituzione, restano in carica gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e continua ad applicarsi lo statuto vigente alla medesima data.

3. In sede di prima applicazione, il piano di cui all'articolo 4 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

a) gli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta);

b) la legge regionale 5 aprile 1989, n. 22;

c) l'articolo 34 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.