Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 23 01 1976

Bollettino ufficiale 13 2 1976 n. 1

Interventi per l’istituzione di biblioteche pubbliche e centri sociali di educazione permanente.

Art. 1

La Regione allo scopo di favorire la formazione e la crescita culturale della comunità valdostana promuove, previa l’intesa con gli Enti locali, e con le Comunità Montane, le seguenti iniziative:

a) istituzione di biblioteche e di centri sociali di educazione permanente;

b) costruzione e sistemazione di edifici con la destinazione di cui alla precedente lettera a); attrezzatura e arredamento dei relativi locali.

Art. 2

Il Consiglio regionale determinerà con successivo regolamento i criteri di attuazione della presente legge.

Art. 3

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 1975, la spesa di Lire 200 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 673, che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso.

La predetta spesa è impegnata sul succitato capitolo 673 del bilancio.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Titolo II

Sezione II - Istruzione e cultura -Categoria III - Trasferimenti

Cap. 673 Contributi a favore di Comuni e di Comunità montane della Regione per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici da adibire a biblioteche pubbliche e relative attrezzature, arredi e dotazioni librarie L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271 Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.