Legge regionale 14 marzo 2007, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 14 marzo 2007, n. 3

Misure alternative al ticket sanitario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

(B.U. 20 marzo 2007, n. 12)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, anche in considerazione del sistema di autofinanziamento del servizio sanitario regionale previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6quater del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le modalità di adozione di misure alternative al ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2

(Misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. Entro il 31 marzo 2007, al fine di concorrere, in conformità alle disposizioni statali vigenti, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le prestazioni per le quali è dovuta, a decorrere dal 1° aprile 2007, da parte degli assistiti non esentati, una quota fissa sulla ricetta in misura non superiore a 10 euro, con riferimento alle prestazioni a più alto costo e più elevato impatto tecnologico o organizzativo che hanno maggior rischio di inappropriatezza rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, previo parere della Commissione consiliare competente, ulteriori misure volte a contrastare e disincentivare comportamenti non corretti da parte degli utenti, con particolare riferimento ai casi di mancato ritiro degli accertamenti effettuati e di mancata presentazione, senza preavviso, alle prestazioni prenotate.

Art. 3

(Destinazione dei proventi)

1. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle misure individuate ai sensi dell'articolo 2 sono destinate dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta al finanziamento di attività sanitarie a livello territoriale.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.