Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 8 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Modificazione di norme legislative relative al servizio di incenerimento dei rifiuti solidi.

Art. 1

L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, aggiunto dall’articolo 2 della legge 7 maggio 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

" Gli impianti di incenerimento ed i depositi intermedi sono costruiti su aree di proprietà regionale ".

Art. 2

L’articolo 3 della legge 7 maggio 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

" All’articolo 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, è aggiunto il seguente comma: " Su richiesta dell’aggiudicatario, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare le spese di costruzione degli impianti di cui al comma precedente, da erogarsi sulla base dei primi stati d’avanzamento, fino all’importo di lire 1.800.000.000, restando a carico dell’aggiudicatario il finanziamento della residua spesa per la costruzione dell’impianto, spesa da rimborsare dalla Regione in venti anni, a partire dalla data di inizio della gestione, in rate semestrali uguali, comprensive degli interessi gravanti su tale finanziamento.

La Giunta regionale è, altresì, delegata a concordare con l’aggiudicatario il relativo tasso di interesse" ".

Art. 3

Dopo l’articolo 2 della legge 7 marzo 1973, n. 11, sono iscritti i seguenti articoli:

Art. 2 - bis

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse dell’aggiudicatario, fino alla concorrenza massima di lire 500.000.000 per la garanzia delle linee di credito che gli siano consentite, per la costruzione degli impianti, da istituti di credito.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2 - ter

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all’impegno, da parte dell’aggiudicatario, di destinare i crediti accordati esclusivamente al finanziamento delle opere previste dall’appalto ed all'impegno da parte degli istituti di credito di comunicare tempestivamente alla Regione l’importo e le date di ogni erogazione di somme.

Art. 2 - quater

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare in ogni tempo la garanzia fideiussoria.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa annua di lire 200.000.000, prevista al primo e secondo comma dell’articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n. 11, ed all’articolo 6 della legge 7 maggio 1975, n. 20, è elevata, a decorrere dall’anno in corso, ad un massimo di lire 400.000.000. Detta somma sarà iscritta nei corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione della Regione fino all’anno 1998 incluso. La copertura della maggiore spesa annua di lire 200 milioni è assicurata, per l’anno 1976, dall’accertamento di una maggiore entrata di pari importo sul Capitolo 13 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1976.

La quantificazione della spesa relativa all’attuazione della presente legge negli anni dal 1979 al 1998 incluso è demandata, nel limite della spesa annua di lire 400.000.000, alle leggi di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 200.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 534 - Spese per il servizio di incenerimento rifiuti solidi (leggi regionali 7 marzo 1973, n. 11 e 7 maggio 1975, n. 12) L. 200.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.