Legge regionale 29 gennaio 1980, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 29 01 1980

Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1

Modifica delle tabelle A) e B) allegate alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13.

Art. 1

Con decorrenza dal primo dicembre 1979, gli importi dei contributi stabiliti nelle tabelle degli allegati A) e B) alla legge 15 maggio 1974, n. 13, sono elevati del 50 percento.

Art. 2

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 18.000.000, si provvede nell’esercizio 1979 con lo stanziamento del capitolo 825 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio nel limite massimo autorizzato con la legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, modificata dall’articolo 2, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1978, n. 38.

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.