Legge regionale 5 febbraio 1979, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 05 02 1979

Bollettino ufficiale 15 3 1979 n. 2

Interventi creditizi nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 1

Allo scopo di soddisfare le richieste presentate all’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste volte ad ottenere i benefici creditizi previsti dall’articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, regolarmente istruite e per le quali č stato rilasciato il previsto nulla osta all’esecuzione delle opere da parte dell’Assessorato stesso, l’Amministrazione regionale concorre nel pagamento degli interessi relativi all’ammortamento dei mutui trentennali per opere di miglioramento fondiario nella misura e con le modalitą previste dalla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all’articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2

Per le provvidenze previste dalla presente legge č autorizzata la spesa massima annua di L. 120 milioni a decorrere dall’anno 1978, per la durata di anni trenta oltre al preammortamento previsto in due annualitą.

L’onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverą sul nuovo capitolo 4138 che viene istituito nella parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del Fondo Speciale per l’onere derivante da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 del bilancio stesso (punto n. 8 all’allegato E della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) L. 120.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 4138 - (di nuova istituzione) Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiari da concedersi in base alle norme previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge regionale 5 febbraio 1979, n. 7) L. 120.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.