Legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 01 04 1975

Bollettino ufficiale 15 4 1975 n. 4

Finanziamento degli eventuali oneri derivanti al bilancio della Regione delle garanzie concesse con leggi regionali.

Art. 1

Nello stato di previsione del bilancio regionale per l’anno finanziario 1975 e successivi è istituito nella rubrica Assessorato alle Finanze, sotto il Titolo II, Sezione IV, Categoria V, un capitolo di spesa avente natura obbligatoria denominato: " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative " con lo stanziamento di Lire 30.000.000.

Nello stato di previsione dello stesso bilancio è istituito, per memoria, sotto il Titolo III, Categoria III, un capitolo di entrata denominato: " Ricupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in relazione alle garanzie prestate dalla Regione ".

Art. 2

A modifica degli artt. 4 e 5 delle leggi regionali 21 luglio 1961, n. 5, e 22 dicembre 1967, n. 35; degli artt. 5 e 6 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 7; degli artt. 6 e 7 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e successive integrazioni; degli artt. 4, 5 e 6 delle leggi regionali 15 maggio 1967, n. 13, 29 novembre 1971, n. 20, 18 maggio 1972, numeri 7, 8 e 9, 31 agosto 1972, n. 28, 15 novembre 1972, n. 39, 20 dicembre 1973, n. 38, 6 giugno 1974, n. 17; dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4, e degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, con inizio dall’esercizio finanziario 1975, gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse con dette leggi saranno finanziati e i relativi ricuperi saranno disposti mediante imputazione ed introito, rispettivamente, ai capitoli di spesa e di entrata istituiti col precedente articolo.

Nello stesso modo si provvederà in relazione alle garanzie da concedere con successive leggi regionali, aumentando, in quanto occorra, lo stanziamento dell’anzidetto capitolo di spesa.

I capitoli dal n. 218 al n. 236 della entrata e dal n. 248 al n. 264 della spesa del bilancio regionale per l’anno 1974 sono soppressi nell’esercizio 1975.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1975 e successivi è allegato l’elenco delle garanzie prestate dalla Regione.

Art. 3

All’onere di Lire 30.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte con la maggiorazione del 10 percento di talune entrate regionali, stabilita dall’articolo 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.