Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 6 - Testo storico
Legge regionale n. 6 del 03 01 1977
Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1
Aumento, per l’anno 1976, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.
Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1976, la maggiore spesa di Lire 150.000.000 (centocinquantamilioni).
Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 150.000.000 è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento
Cap. 16 - " Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent " L. 150.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento
Cap. 246 - " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 " L. 150.000.000
Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.