Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Aumento, per l’anno 1976, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale " è autorizzata, limitatamente all’anno 1976, la maggiore spesa di Lire 150.000.000 (centocinquantamilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 150.000.000 è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 16 - " Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent " L. 150.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 246 - " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 " L. 150.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.