Legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 23 01 1976

Bollettino ufficiale 13 2 1976 n. 1

Proroga, per l’anno 1975, delle provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 1

Sono prorogate, per l’anno 1975, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 agosto 1970, n. 22, 3 agosto 1971, n. 7, 20 maggio 1972, n. 4, 27 aprile 1973, n. 21 e 6 agosto 1974, n. 29, riguardanti provvidenze per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare.

Art. 2

L’importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l’esercizio 1975, ai sensi del paragrafo 7) dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in Lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive Lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di Lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall’anno finanziario 1975 e fino all’anno finanziario 1994.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall’applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l’anno finanziario 1975:

mediante imputazione all’apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l’anno 1975 (" Contributi per la ripresa dell’industria edilizia nel settore dell’edilizia economica e popolare "), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 430.000.000 a Lire 470.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F "), sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 40 milioni;

b) per i successivi anni finanziari:

mediante imputazione della spesa annua di Lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all’anno 1994. Per l’anno 1975 è impegnata la spesa di Lire 40.000.000 sul predetto capitolo 265 del bilancio stesso.

Art. 3

L’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già codificato con l’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l’articolo 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, con l’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21 e con l’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29, viene integrato con l’aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

" Lire 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall’anno 1975 e fino all’anno 1994.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazione già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta Regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue Lire 25.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all’atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell’intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ".

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall’articolo 3 della presente legge si provvederà, ove occorra, per l’esercizio in corso, con l’assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

Art. 5

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.