Legge regionale 16 maggio 1961, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 16 05 1961

Bollettino ufficiale 31 5 1961

Nuova tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'Ufficio Assessorato dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 1

È approvata la nuova tabella organica (Allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi annui lordi iniziali ( totalmente conglobati) per il personale addetto all’Ufficio Assessorato dell’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale dell’Amministrazione regionale.

Art. 2

L’annessa tabella organica (Allegato A) modifica e sostituisce l’organico dei servizi dei posti dell’Ufficio Assessorato dell’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale compreso nella vigente pianta organica dei servizi regionali (tabella allegato C) annessa alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 concernente le norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 3

Per la nomina al nuovo posto di organico di Dirigente di Assessorato dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è prescritto il seguente titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, oltre ai titoli di servizio previsti dall’articolo 78 del vigente regolamento organico per la nomina ai posti di Dirigente di Assessorato.

Per la nomina al nuovo posto organico di Medico scolastico presso il predetto Assessorato regionale è prescritto il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in medicina e chirurgia, della abilitazione all’esercizio della professione sanitaria e dei titoli di specializzazione che saranno precisati nel bando di concorso.

Art. 4

Le maggiori spese derivanti dall’applicazione della nuova Tabella allegato A recante un nuovo posto di ruolo di Dirigente di Assessorato, un nuovo posto di ruolo di Medico scolastico, un nuovo posto di Assistente sociale, previste a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, in complessive annue iniziali e lorde Lire 6.400.000, saranno approvate con le deliberazioni di nomina e di assunzione del nuovo personale e saranno finanziate con imputazione all’apposito istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962 e per i successivi esercizi corrispondenti al Capitolo 8 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario "Stipendi, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale dell’Amministrazione regionale".

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DELL’UFFICIO ASSESSORATO DELLA SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE

ATTO ALLEGATO

Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Ufficio assessorato: //

Dirigente di assessorato, 1 posto, gruppo A, grado 3Ï, stipendio annuo iniziale conglobato, L. 2.010.000; //

Medico scolastico, 1 posto, gruppo A, grado 4Ï, stipendio annuo iniziale conglobato, L. 1.500.000; //

Assistenti sociali, 2 posti, gruppo B, grado 6Ï, stipendio annuo iniziale conglobato, L. 975.000; //

Ragioniere di seconda classe, 1 posto, gruppo B, grado 7Ï, stipendio annuo iniziale conglobato, L. 813.000; //

Dattilografa di seconda classe, 1 posto, gruppo C, grado 11Ï, stipendio annuo iniziale conglobato, L. 471.000.