Legge regionale 24 gennaio 1979, n. 5 - Testo storico
Legge regionale n. 5 del 24 01 1979
Bollettino ufficiale 15 3 1979 n. 2
Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43: Funzionamento dei gruppi consiliari.
All’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi finali:
" I gruppi consiliari possono avvalersi per la redazione dei documenti del personale degli Uffici di Segreteria della Presidenza del Consiglio, assegnato ai gruppi stessi dall’Ufficio di Presidenza, e per la stampa o fotocopiatura di detti documenti delle relative attrezzature esistenti presso gli Uffici sopracitati e presso il Centro stampa dell’Amministrazione regionale.
Ai gruppi consiliari sono altresì forniti i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.
I gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca ".
Nell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono soppresse le parole " e tali da garantire le attività fondamentali ".
L’articolo 4 della precitata legge regionale è abrogato.
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 10 milioni, graverà sul capitolo 30 della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978: " Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari ". Per gli anni successivi, il relativo finanziamento sarà effettuato con la legge di bilancio.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 195 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
Cap. 195 - Proventi della Casa da Gioco di Saint - Vincent L. 10.000.000
PARTE SPESA
Variazione in aumento:
Cap. 30 - Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari L. 10.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.