Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1 - Testo vigente
Regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 1
Trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale, dal Difensore civico e dal Co.Re.Com.
(B.U. 8 agosto 2006, n. 32, S.O.)
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni, strettamente pertinenti e necessarie, eseguibili da parte delle strutture organizzative del Consiglio regionale, del Difensore civico e del CO.RE.COM., limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati sensibili e giudiziari, con riferimento:
a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del d.lgs. 196/2003;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
(Disposizioni generali)
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. Nelle schede allegate al presente regolamento, numerate da 1 a 14, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.
(Aggiornamento)
1. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili, contenuta nel presente regolamento, è aggiornata e integrata periodicamente.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati (Omissis)