Legge regionale 18 giugno 1971, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 18 06 1971

Bollettino ufficiale 30 6 1971 n. 5

TRASFERIMENTO DEL CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE (EMOTECA) ALL’ENTE OSPEDALIERO REGIONALE.

Art. 1

È autorizzato il trasferimento all’Ente Ospedaliero Regionale, con sede in Aosta, del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) istituito con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6.

Il trasferimento sarà disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, previo parere favorevole del Medico Regionale.

Art. 2

L’Ente Ospedaliero Regionale provvederà, dalla data del trasferimento del Centro Trasfusionale, al funzionamento ed alla gestione del Centro stesso, a' sensi delle vigenti leggi, mediante idoneo personale proprio, nonché mediante assorbimento del personale tecnico-ausiliario attualmente addetto al Centro, con il riconoscimento dei diritti economici e di carriera acquisiti dal personale stesso.

Art. 3

Le attrezzature e ogni altro materiale attinente l’attività del Centro Trasfusionale Regionale saranno trasferiti in proprietà all’Ente Ospedaliero Regionale mediante verbali di consistenza e di consegna sottoscritti dai rappresentanti della Regione e dell’Ente Ospedaliero Regionale.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.