Legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 24 01 1979

Bollettino ufficiale 15 3 1979 n. 2

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Art. 1

Nella tabella organica dei posti e del personale dell’Assessorato dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

- un posto di primo segretario capo servizio (carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo - gruppo regionale A/ 3);

- un posto di programmatore (carriera di concetto - ruolo del personale addetto al Centro Meccanografico regionale - gruppo regionale B);

- tre posti di segretario (carriera di concetto - ruolo del personale amministrativo - gruppo regionale B);

- due posti di coadiutore (carriera esecutiva - ruolo del personale amministrativo - gruppo regionale C).

Art. 2

L’elenco dei servizi e degli uffici dell’Assessorato dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di cui all’allegato B) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 è sostituito dal nuovo elenco dei servizi e degli uffici allegato alla presente legge.

Art. 3

Per la nomina al posto di primo segretario capo servizio presso il Servizio artigianato, industria e lavoro è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Art. 4

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue lire cinquantacinquemilioni, graverà sul capitolo 4635 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di lire cinquantacinquemilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 4890 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4890 - Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi ed interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche L. 55.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4635 - (che si modifica come segue) Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell’Assessorato dell’industria, del commercio e dell’artigianato L. 55.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4 Elenco dei servizi e degli uffici dell’Assessorato dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

1) Ufficio Assessorato

2) Servizi Camerali:

a) Ufficio registro ditte

b) Ufficio registro esercenti il commercio

c) Servizio regionale studi economici, statistica, censimento e prezzi

3) Servizio artigianato, industria e lavoro:

a) Ufficio artigianato

b) Ufficio industria

c) Ufficio lavoro e formazione professionale

d) Ufficio fiere, mostre ed esposizioni

4) Servizio zona franca e distribuzione generi contingentati:

a) Ufficio commercio estero

b) Ufficio autoveicoli e distribuzione carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale

5) Archivio

6) Ufficio copia