Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Approvazione per l’anno 1976 di maggiore spesa per il concorso finanziario della Regione nelle spese per l’istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione dell’Istituto nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull’alimentazione delle popolazioni dell’arco alpino, previsto dalla legge regionale 9 novembre 1962, n. 21.

Art. 1

L’importo annuo massimo di spesa autorizzato con legge regionale 9 novembre 1962, n. 21, per la concessione di contributi regionali all’Istituto Nazionale della Nutrizione, con sede in Roma, per l’istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione di studi e ricerche sull’alimentazione delle popolazioni dell’arco alpino, è aumentato, per l’anno finanziario 1976, di Lire seimilionicinquecentomila.

Art. 2

Alla concessione ed erogazione del contributo di cui al precedente articolo si provvederà in base alle norme di apposita nuova convenzione integrativa da stipulare tra la Regione e l’Istituto Nazionale della Nutrizione.

Art. 3

L’onere di spesa di Lire 6.500.000 derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 731 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976, previo prelievo di pari somma al Capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 731 - " Contributi alla Sezione di Aosta dell’Istituto Nazionale della Nutrizione " L. 6.500.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 6.500.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.