Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8

Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(B.U. 4 aprile 2006, n. 14 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Ambiti di intervento

Art. 3 Attività a sostegno della francofonia

Art. 4 Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione

CAPO II

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DELLA REGIONE

Art. 5 Relazioni internazionali ed europee della Regione

Art. 6 Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea

Art. 7 Istituzione dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles

CAPO III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AI PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 8 Partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari

Art. 9 Legge comunitaria regionale

Art. 10 Contenuti della legge comunitaria regionale

Art. 11 Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12 Disposizioni finanziarie

Art. 13 Abrogazione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la presente legge:

a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;

b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;

c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Art. 2

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:

a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco alpino;

b) promuovere la cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;

c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 131/2003.

2. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sue competenza, provvede a:

a) promuovere e favorire iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'unità europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento, tra i giovani, dell'identità europea;

b) promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favorendone la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea;

c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresentata, a promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, al fine di sostenere e consolidare un'Europa della diversità;

d) stabilire relazioni con le organizzazioni europeiste, regionaliste e federaliste;

e) partecipare ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni nell'ambito delle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

f) favorire il gemellaggio dei Comuni, singolarmente o in forma associata, con i Comuni degli altri Stati membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

g) partecipare ai processi normativi dell'Unione europea e dare esecuzione agli obblighi che le derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

h) dare attuazione alle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale.

Art. 3

(Attività a sostegno della francofonia)

1. La Regione riconosce nella lingua francese una delle radici più profonde della propria autonomia storica, culturale e istituzionale e ritiene propria responsabilità mantenerla viva e disponibile per le future generazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle attività e delle relazioni di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2, promuove le cooperazioni, gli scambi, i partenariati ed ogni altra forma di collaborazione intesa a favorire la diffusione internazionale della lingua francese.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, per il tramite del Consiglio regionale, partecipa, in particolare, all'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Art. 4

(Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione)

1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, approva un documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee programmatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:

a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;

b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);

c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;

d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.

3. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.

4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di un'apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

CAPO II

ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DELLA REGIONE

Art. 5

(Relazioni internazionali ed europee della Regione)

1. Nell'ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all'articolo 2 e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui all'articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori:

a) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

b) scambio di esperienze e assistenza istituzionale alle amministrazioni di Regioni ed altri enti, associazioni e organizzazioni esteri e internazionali, in particolare nell'ambito delle problematiche comuni alle zone di montagna, delle autonomie regionali speciali e della tutela e promozione delle lingue regionali, minoritarie e meno diffuse;

c) supporto ad attività di scambio e collaborazione in materia di istruzione, di università e di politiche giovanili;

d) sostegno, promozione ed incentivazione dei gemellaggi tra i Comuni della regione, singolarmente o in forma associata, e quelli europei ed extraeuropei, nonché delle iniziative correlate;

e) promozione diretta nel campo del marketing territoriale, del commercio, della cooperazione industriale, dell'agroalimentare, della cultura e dello sport;

f) promozione indiretta sotto forma di supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle di cui alla lettera e).

Art. 6

(Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi di sostegno delle iniziative di cui al presente comma. I Comuni, le Comunità montane, gli enti e le aziende strumentali della Regione, in qualsiasi forma costituiti, concordano con la struttura regionale competente in materia di affari europei, di seguito denominata struttura competente, l'opportunità e le modalità della propria partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la Giunta regionale istituisce, nell'ambito della struttura competente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'Unione europea e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 7

(Istituzione dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), istituisce, presso la sede delle istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles, la struttura denominata Ufficio di rappresentanza, quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di apertura e di organizzazione della suddetta struttura.

CAPO III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AI PROCESSI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 8

(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari)

1. Nelle materie di sua competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo italiano, alle attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro, dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della legge n. 131/2003.

2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui al comma 1 e alle altre attività dirette alla formazione degli atti normativi comunitari di cui all'articolo 5 della legge n. 11/2005.

Art. 9

(Legge comunitaria regionale)

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi comunitari e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee?; il titolo è completato dal numero identificativo delle direttive recepite e dall'indicazione "Legge comunitaria regionale?, seguita dall'anno di riferimento.

3. Nella relazione sul disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco degli atti normativi comunitari da applicarsi o eseguirsi in via amministrativa.

Art. 10

(Contenuti della legge comunitaria regionale)

1. La legge comunitaria regionale:

a) detta disposizioni per l'esecuzione o l'applicazione degli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza della Regione;

b) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli atti della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;

c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali, per l'esecuzione o l'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);

d) individua gli atti normativi comunitari alla cui esecuzione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri e gli indirizzi allo scopo necessari;

e) reca disposizioni procedurali, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati i due documenti di seguito indicati:

a) elenco degli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme ad essi;

b) elenco degli atti normativi comunitari recepiti o applicati in via amministrativa dalla Giunta regionale.

3. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 11/2005, il testo della legge comunitaria regionale, unitamente alla relazione, e gli atti di cui al comma 2, lettera b).

Art. 11

(Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa)

1. Alle disposizioni comunitarie non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di atti normativi comunitari già recepiti nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge è determinato in complessivi euro 230.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui sopra trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede - con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario e per il triennio 2006/2008 - come segue:

a) per annui euro 55.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 25058 (Spese per prestazioni di servizi e acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici connessi all'attivazione di un punto di informazione al cittadino sulle principali politiche e istituzioni dell'Unione Europea) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.17. (Programmi comunitari cofinanziati);

b) per annui euro 175.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) dell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13, è abrogato.