Legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 19 01 1979

S.O. Bollettino ufficiale 25 01 1979 n. 1

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1979.

Art. 1

È approvato, nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1979 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l’ammontare di Lire centoquarantamiliardicentotrentacinquemilioni per i capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l’ammontare di lire centoquarantamiliardicentotrentacinquemilioni per i capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l’anno finanziario 1979, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione Regionale ai sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, ai sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 2145) e l’iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l’anno finanziario 1979, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 2160) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

I prelevamenti di somme dal fondo per la riassegnazione in bilancio dei residui passivi, di spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi (capitolo 2746) reclamati dai creditori e la loro reiscrizione ai capitoli della competenza, corrispondenti a quelli di provenienza dei residui stessi, saranno effettuati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

Art. 6

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 2175 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire quattromiliardisettecentottantaduemilioniseicentomila di cui all’Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 2745 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire ventiquattromiliardiquattrocentoventinovemilionicentosettantamila di cui all’Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 2685 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diecimilioni per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 8 della legge 1° giugno 1971, n. 291, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 9

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 3430 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diecimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34, concernente provvedimenti in materia di pesca e, sul capitolo 3535, la spesa di Lire venticinquemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, modificata con le leggi regionali 10 dicembre 1974, n. 47 e 16 giugno 1978, n. 27, concernenti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 3880 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settecentomilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 3925 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocentocinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 3955 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire un miliardocinquecentomilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 4000 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settecentomilioni e sul capitolo 4060 la spesa di Lire unmiliardo per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l’esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 4015 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, modificata con la legge regionale 20 giugno 1978, n. 41, concernente provvedimenti per promuovere la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sui capitoli 4103, 4112, 4118, 4121 e 4137 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire centoquarantaduemilionisettecentocinquantamila, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910, sull’attuazione dei Piani quinquennali di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 4410 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquecentomilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 115 in data 15 giugno 1963 e successive modificazioni, concernenti provvedimenti a favore dell’edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 17

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 4765 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire sessantatremilioni e sul capitolo 4890 la spesa di lire centomilioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 24 giugno 1967 concernenti interventi a favore delle piccole e medie industrie.

Art. 18

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 4820 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire centoventimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 19

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 5075 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settecentomilioni, sul capitolo 5120 la spesa di Lire settantamilioni, sul capitolo 5585 la spesa di Lire novecentomilioni, sul capitolo 5600 la spesa di Lire centocinquantamilioni e sul capitolo 5615 la spesa di Lire settecentocinquantamilioni per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità e per la loro prevenzione, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 7830 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantacinquemilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont - Saint - Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1979, la spesa di Lire cinquantacinquemilionisettecentoquarantacinquemila sul capitolo 8095 della parte SPESA del bilancio e la spesa di Lire centoventimilioni sul capitolo 8110 concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale ai sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 22

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1979, sui capitoli 8390 e 8405 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire quattrocentocinquantamilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire duecentocinquantamilioni per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 23

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 9835 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentotrentacinquemilioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 24

È autorizzata, per l’anno finanziario 1979, sul capitolo 9780 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciottomilioni per impianti e attrezzature per l’aeroporto regionale di Aosta e per la relativa stazione climatologica, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 25

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1979, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:

Riepilogo delle Entrate e Spese

ENTRATE

Avanzo di amministrazione L. 4.300.000.000

Titolo I

Entrate Tributarie L. 63.796.345.000

Titolo II

Entrate extra tributarie L. 68.024.525.000

Totale Titolo I e II L. 131.820.870.000; //

Spese correnti L. 86.740.784.100; //

Differenza L. 45.080.085.900.

TITOLO III

Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti L. 1.014.130.000.

TITOLO IV

Accensione di prestiti L. 3.000.000.000

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE L. 140.135.000.000

SPESE

PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE: titolo I, spese correnti, L. 605.600.000;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 6.900.000;

totale L. 612.500.000; //

Assessorati:

FINANZE: titolo I, spese correnti, L. 44.214.953.100;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 29.238.517.725;

totale L. 73.453.470.825; //

AGRICOLTURA E FORESTE: titolo I, spese correnti, L. 4.083.500.000;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 7.768.750.000;

totale L. 11.852.250.000; //

INDUSTRIA E COMMERCIO: titolo I, spese correnti, L. 2.526.000.000;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 723.000.000;

totale L. 3.249.000.000; //

LAVORI PUBBLICI: titolo I, spese correnti, L. 1.891.000.000;

titolo II

, spese in conto capitale L. 12.099.046.000;

totale L. 13.990.046.000; //

PUBBLICA ISTRUZIONE: titolo I, spese correnti, L. 22.410.500.000;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 150.000.000;

totale L. 22.560.500.000; //

SANITÀ E ASSISTENZA: titolo I, spese correnti, L. 7.542.731.000;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 250.500.000;

totale L. 7.793.231.000; //

TURISMO, ANTICHITÀ E BELLE ARTI: titolo I, spese correnti, L. 3.466.500.000;

titolo II

, spese in conto capitale, L. 2.446.000.000;

totale L. 5.912.500.000; //

Totali: titolo I, L. 86.740.784.100;

titolo II

, L. 52.682.713.725;

Titoli I e II L. 139.423.497.825; //

Titolo III

Rimborso di prestiti L. 711.502.175; //

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE L. 140.135.000.000.

Riassunto generale

ENTRATE L. 140.135.000.000

SPESE L. 140.135.000.000

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato A: Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1979

Allegato B: Stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1979

Allegato C: Prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979

Allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1979, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, con provvedimenti della Giunta regionale

Allegato E: Elenco dimostrativo della destinazione del fondo speciale per oneri (spese correnti) derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento

Allegato F: Elenco dimostrativo della destinazione del fondo speciale per oneri (spese in conto capitale) derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento Allegato G: Dimostrazione dell’avanzo di amministrazione applicato al bilancio preventivo per l’anno finanziario 1979

Allegato H: Prospetto dimostrativo delle spese in conto capitale cui è destinato lo avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio preventivo per l’anno finanziario 1979

Allegato I: Elenco delle garanzie fideiussorie prestate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in forza di disposizioni legislative