Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 - Testo vigente
Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2
Nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato).
(B.U. 17 gennaio 2006, n. 3)
(Modificazioni all'articolo 21)
1.
a) (1)
b) (2)
c) la lettera e) del comma 3 è abrogata.
(Modificazioni all'articolo 81bis) (3)
1.
a) (3)
b) (3)
(Modificazioni all'articolo 95)
1.
a) (5)
b) (6)
(Sostituzione dell'articolo 113) (7)
(Inserimento dell'articolo 113bis) (8)
(Inserimento dell'articolo 113ter) (9)
(Modificazioni all'articolo 114)
1. (10)
2. (11)
3. (12)
4. (13)
(Sostituzione dell'articolo 115) (14)
(Associazione dei Comuni per l'organizzazione e la gestione del Servizio idrico integrato) (15)
(Disposizioni transitorie)
1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni che trasformano le aziende speciali in società per azioni applicano le disposizioni statali vigenti in materia.
2. Salvo il caso in cui le discipline di settore dispongano un diverso periodo di transizione, gli affidamenti concessi con procedure diverse dall'evidenza pubblica o con modalità diverse da quelle di cui agli articoli 113, comma 4, e 113bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dalla presente legge, cessano comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
(1) Modifica la lettera f) del comma 2 dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(2) Inserisce la lettera ibis) al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(3) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:
"(Modificazioni all'articolo 81bis)
1. Al comma 3 dell'articolo 81bis della l.r. 54/1998, come inserito dall'articolo 46 della l.r. 8/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "e delle istituzioni" sono soppresse;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;".
(5) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 95 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(6) Modifica la lettera f) del comma 2 dell'art. 95 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(7) Sostituisce l'art. 113 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(8) Inserisce l'art. 113bis alla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(9) Inserisce l'art. 113ter alla L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 114 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(11) Sostituisce il comma 2 dell'art. 114 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(12) Sostituisce la lettera a) del comma 4 dell'art. 114 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(13) Sostituisce il comma 5 dell'art. 114 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(14) Sostituisce l'art. 115 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.
(15) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.
Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:
(Associazione dei Comuni per l'organizzazione e la gestione del Servizio idrico integrato)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del Servizio idrico integrato), è aggiunto il seguente:
"3bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94 della l.r. 54/1998, il Consiglio delle Associazioni dei Comuni costituite ai fini dell'applicazione della presente legge è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto tra i componenti del Consiglio o della Giunta comunale, fatti salvi i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il cui numero di rappresentanti è determinato dall'accordo costitutivo di cui all'articolo 93 della l.r. 54/1998. Lo Statuto dell'Associazione può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, nonché la possibilità di disporre di personale proprio.".