Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 - Testo vigente

Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13.

(B.U. 17 gennaio 2006, n. 3)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e statale, al fine di promuovere:

a) la qualificazione e la modernizzazione dei locali, favorendo imprenditoria e occupazione, nonché la formazione professionale degli addetti;

b) la salvaguardia e lo sviluppo dei pubblici esercizi nelle zone di media e alta montagna e nei comuni a bassa densità demografica, favorendo l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche;

c) la valorizzazione dei pubblici esercizi per promuovere il turismo e valorizzare le produzioni locali con particolare attenzione alle attività nei centri storici, nelle aree di interesse storico, architettonico, artistico e ambientale;

d) l'efficacia dei servizi e la trasparenza del mercato in un quadro di semplificazione dei procedimenti amministrativi e a beneficio delle esigenze dei consumatori;

e) il rispetto, nei criteri localizzativi dei nuovi insediamenti, di fattori quali mobilità, spazi di uso pubblico, rischi di inquinamento, tutela e promozione della concorrenza;

f) il libero esercizio dell'attività dell'imprenditore. (1)

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché all'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunque effettuata:

a) (1a)

b) presso il domicilio del consumatore;

c) in locali non aperti al pubblico;

d) su area pubblica e privata, in forma temporanea. (1b)

2. Restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti in materia le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attività agrituristiche;

b) somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati, fatto salvo quanto previsto, per i bed & breakfast - Chambre et petit déjeuner, dall'articolo 16bis, comma 2ter, lettera a), della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere); (1c)

c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata;

b) superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata; (2)

c) somministrazione di alimenti e bevande nei locali non aperti al pubblico, l'attività svolta presso le mense aziendali, gli spacci annessi ad aziende, le mense degli enti pubblici qualora non gestite direttamente dai medesimi, le mense gestite dai privati e dalle istituzioni scolastiche, nonché quella svolta presso il domicilio del consumatore;

d) somministrazione presso domicilio del consumatore, l'organizzazione nella dimora dello stesso o presso un locale in cui egli si trova per studio o lavoro o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui ospitate;

e) somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la somministrazione di prodotti alimentari da parte di chi è titolare del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica dei medesimi prodotti ed è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. (3)

Art. 4

(Tipologia dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi e generi di pasticceria e gelateria. (4)

2. (5)

3. (6)

4. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione.

Art. 5

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) (7)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e 2, del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. In caso di impresa individuale, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.

Art. 6

(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) (8)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12bis, commi 1 e 2, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalità di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.

Art. 7

(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea) (9)

1. Lo sportello unico competente per territorio accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea;

b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.

Art. 8

(Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività) (10)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) (10a)

b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del d. lgs. 59/2010;

c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;

d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10.

2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano i criteri per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate;

c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari;

e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);

f) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale;

j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili;

k) nei mezzi di trasporto pubblico;

l) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10.

Art. 9

(Procedimenti abilitativi) (11)

1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico accerta:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;

b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2;

c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2, da presentare allo sportello unico competente per territorio.

4. Sono soggette a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio, le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all'articolo 8, comma 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Nei casi di cui al comma 1, il Comune decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

6. In tutti i casi in cui è richiesta la SCIA, lo sportello unico verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.

7. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 6.

7bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico. (11a)

Art. 10

(Titolo abilitativo per attività temporanee) (12)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; può essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purché il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.

Art. 11

(Subingresso)

1. (13)

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve essere dimostrata entro un anno dal subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

Art. 12

(Esercizio di attività accessorie)

1. I titoli abilitativi per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che: (14)

a) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;

b) il locale non sia trasformato in sala di intrattenimento;

c) siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere comunque prevalente rispetto alle attività accessorie di cui al comma 1.

Art. 12bis

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività mediante distributori automatici) (15)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, effettuata in modo non esclusivo, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

3. La somministrazione e il commercio di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 13

(Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi) (16)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 sono revocati nei seguenti casi:

a) qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

b) qualora, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro un anno dalla data di cessazione comunicata dalla precedente gestione, salvo causa di forza maggiore;

c) qualora il titolare non osservi il provvedimento di sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;

e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il titolo abilitativo al trasferimento in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda.

2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.

3. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda;

c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata domanda.

Art. 14

(Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi) (17)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

3. I Comuni, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, possono porre limitazioni agli orari di esercizio dell'attività nei limiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per i soggetti abilitati alla somministrazione congiunta di alimenti e bevande è ammessa la facoltà di esercitare l'attività in orari differenziati, nell'ambito della stessa giornata, per la sola somministrazione di alimenti e per la sola somministrazione di bevande.

5. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché la loro articolazione, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente allo sportello unico competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio. (17a)

5bis. Le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicate entro trenta giorni dal primo giorno di chiusura allo sportello unico competente per territorio e rese note al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio. (17b)

6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'articolo 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5bis non si applicano. (17c)

Art. 15

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di cui al comma 1 è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella, redatta almeno in italiano e in francese;

b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), oltre che mediante l'esposizione della tabella all'esterno dell'esercizio o comunque in un luogo che ne renda possibile la lettura dall'esterno.

4. Qualora nell'ambito dell'esercizio sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi, redatto almeno in italiano e in francese, deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di indicazione dei prezzi prescelte dall'esercente devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne le eventuali somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 16

(17d)

Art. 17

(Sanzioni) (18)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000, nonché alla chiusura dell'esercizio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 9, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7bis, 14, commi 3, 5 e 5bis, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000. (18a)

4. Qualora siano accertate le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 10 luglio 1996, n. 13 (Norme di attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi)), è abrogata.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6 è valutato complessivamente in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11 (Interventi promozionali per il commercio).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2006 e 2007 del bilancio per il triennio 2005/2007 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.4 (Applicazione della nuova disciplina regionale in materia di pubblici esercizi) dell'allegato 1 del medesimo bilancio;

b) con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.3 (Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) dell'allegato 1 dei medesimi bilanci.

4. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 sono devoluti ai Comuni.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione per la tipologia unica prevista all'articolo 4, comma 1, senza formale atto di conversione. (19)

2. Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 e rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, possono esercitare esclusivamente l'attività di cui all'autorizzazione igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attività, secondo quanto previsto dall'articolo 4, senza alcun obbligo di conversione del titolo abilitativo, previo adeguamento alle disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5. (20)

3. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 1, è riconosciuto a chi, nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ha conseguito i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 287/1991, utili all'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza essersi iscritto nel registro.

4. Il requisito professionale di cui all'articolo 6, comma 1, è altresì riconosciuto a coloro che hanno proposto domanda di ammissione al corso professionale o all'esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 287/1991, e dimostrano di avere frequentato il corso con esito positivo o di aver superato l'esame entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con regolamento regionale le disposizioni igienico-sanitarie al cui rispetto è subordinato l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5 e dei criteri di programmazione comunale di cui all'articolo 8, comma 3, e, comunque, non oltre il termine previsto per la loro adozione, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla l.r. 13/1996 e le altre che regolano la materia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che le stesse non siano in contrasto con le direttive adottate dalla Giunta regionale.

(1) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 1, dell'articolo 1 recitava:

"f) la garanzia del miglior equilibrio tra domanda e offerta."

(1a) Lettera abrogata dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:

"a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività;"

(1b) Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"d) su area pubblica.".

(1c) Lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"b) somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;".

(2) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"b) superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;"

(3) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"e) somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la somministrazione di prodotti alimentari da parte di chi è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica dei medesimi prodotti ed è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.".

(4) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in una unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.".

(5) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 2 dell'articolo 4 era già stato modificato dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"2. Nell'ambito degli esercizi di cui al comma 1 possono essere esercitate, entro i limiti posti dall'autorizzazione sanitaria, tutte le attività individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. Nell'ambito degli esercizi di cui al comma 1 possono essere esercitate, entro i limiti posti dall'autorizzazione sanitaria, tutte le attività individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a). ".

(6) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 3 dell'articolo 4 era già stato modificato dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"3. Chiunque intenda gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le attività che intende esercitare nel proprio esercizio."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 4 recitava:

"3. Il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio tutte le specifiche attività che intende esercitare nel proprio esercizio, pena l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 17, comma 2.".

(7) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al capo II del titolo VI del libro II del codice penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, per reati concernenti le norme di prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, la turbativa di competizioni sportive, nonché per infrazioni alle norme sui giochi;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, estorsione;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercitare l'attività di somministrazione nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), permane per cinque anni dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. Il divieto non si applica nel caso di sospensione condizionale della pena.

3. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

4. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.".

(8) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale oppure, in caso di società, associazione o organismo collettivo, in capo al legale rappresentante o al delegato di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio della medesima tipologia di esercizi indicati all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), già esercitata. Qualora intendano modificare o estendere la tipologia di esercizio, devono dimostrare di aver frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del comma 4.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

4. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e di quello di aggiornamento professionale di cui al comma 2, le modalità di svolgimento delle prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.".

(9) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini extracomunitari)

1. Il Comune al quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea in base a quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche);

b) cittadini non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.".

(10) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la qualificazione e la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base ai seguenti criteri generali:

a) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei centri minori;

b) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nei centri storici, nelle aree di interesse storico, architettonico ed ambientale;

c) garanzia di celerità e di trasparenza amministrativa relativamente alle richieste di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

d) localizzazione dei nuovi insediamenti dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con riguardo ai fattori di mobilità, inquinamento, disponibilità di spazi di uso pubblico, integrazione con altre attività economiche;

e) garanzia del miglior equilibrio tra domanda e offerta.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Giunta regionale, sulla base dei criteri generali di cui al comma 1 e previo parere della Commissione consiliare competente, individua:

a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;

b) le disposizioni generali concernenti gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, nonché le disposizioni volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;

c) le direttive generali alle quali devono attenersi i Comuni nella determinazione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale;

d) le disposizioni applicative relative al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10.

3. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera c), i Comuni provvedono a determinare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. I criteri di programmazione di cui al comma 3 devono tenere conto dei consumi extra domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici, delle caratteristiche del territorio comunale al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Qualora il Comune non abbia approvato i criteri di programmazione entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, assegna al Comune inadempiente un termine di novanta giorni per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento sostitutivo disposto ai sensi del comma 5 sono a carico del Comune inadempiente.

7. Il rilascio delle autorizzazioni non è soggetto alle restrizioni derivanti dalla programmazione quando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari, all'interno di stazioni funiviarie e lungo le piste da sci. L'attività di intrattenimento deve comunque essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio dell'autostrada, nelle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto e nei mezzi pubblici di trasporto;

c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);

d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, pubblici o privati, e scuole, nei quali la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

f) nel domicilio del consumatore;

g) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10;

h) all'interno di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;

i) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili.".

(10a) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;".

(11) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Funzioni amministrative dei Comuni)

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative inerenti al rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune in cui ha sede l'esercizio accerta:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;

b) l'osservanza dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5;

c) l'osservanza delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune senza limitazioni di durata, salvi i casi di revoca o sospensione di cui all'articolo 13, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.

4. Il trasferimento di sede o l'ampliamento di superficie dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire a seguito di apposita comunicazione al Comune da parte dell'esercente, contenente la dichiarazione di osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.".

(11a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(12) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare un'autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del soggetto richiedente, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sia svolta da enti non aventi finalità di lucro, con sede nel territorio del Comune interessato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente o suo delegato, fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.".

(13) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 1 dell'articolo 11 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello unico competente per territorio, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività autorizzata al dante causa in attesa della reintestazione dell'autorizzazione e della conseguente decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.".

(14) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:"

(15) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

(16) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"(Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono revocate quando:

a) il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

c) in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi dal trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio, salvo causa di forza maggiore;

d) il titolare dell'autorizzazione non osservi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

e) il titolare dell'autorizzazione violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;

f) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

g) venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.".

(17) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 14 recitava:

"(Orari e chiusura temporanea degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, entro i limiti delle fasce orarie stabilite dal Sindaco in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la fissazione da parte dei Comuni degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.

3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

4. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio nei periodi di minore affluenza turistica, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 16, predispone delle turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

5. Qualora il Comune non provveda alla predisposizione delle turnazioni di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, assegna al Comune inadempiente un termine non inferiore a sessanta giorni per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, alla predisposizione delle turnazioni provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio.

6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

7. Gli orari di apertura e di chiusura, le chiusure temporanee e le turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comune e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.".

(17a) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 14 recitava:

"5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.".

(17b) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

(17c) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 14 recitava:

"6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'articolo 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.".

(17d) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"(Commissioni consultive)

1. I Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un assessore delegato, e composta da:

a) due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004;

d) un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

2. Le commissioni consultive di cui al comma 1 durano in carica per l'intera durata dell'organo che ha provveduto alla relativa nomina; le modalità di funzionamento sono stabilite, per ciascuna commissione, dal Comune presso il quale le medesime sono istituite.

3. Per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, è istituita una commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Regione, e composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) il Sindaco del Comune di volta in volta interessato o un assessore delegato;

c) due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004;

f) un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

4. La commissione consultiva di cui al comma 3 dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina; le modalità di funzionamento della predetta commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono istituite entro 60 giorni dalla emanazione delle direttive generali di cui all'articolo 8, comma 2.

6. Le commissioni consultive di cui ai commi 1 e 3 esprimono parere obbligatorio in merito:

a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;

b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;

c) alla regolamentazione degli orari e delle turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi.".

(18) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14 e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

3. Quando è accertata una delle violazioni previste ai commi 1 e 2, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.".

(18a) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Il comma 3 dell'articolo 17 era già stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3, nel modo seguente:

"3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7bis, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 17 recitava:

"3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.".

(19) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione per la tipologia unica prevista all'articolo 4, comma 1, senza formale atto di conversione e per le medesime tipologie di esercizi previste all'articolo 5 della l. 287/1991.".

(20) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 16 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 20 recitava:

"2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 4 senza alcun obbligo di conversione del titolo autorizzatorio, previo adeguamento dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento regionale di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 6, comma 2.".