Legge regionale 10 febbraio 1978, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 10 02 1978

Bollettino ufficiale 27 2 1978 n. 1

Inquadramento nel ruolo regionale del personale gią dipendente dalla soppressa Opera Nazionale Maternitą e Infanzia.

Art. 1

Il personale di ruolo e non di ruolo, gią dipendente dalla soppressa Opera Nazionale Maternitą e Infanzia, trasferito alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni, č inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1976, nei ruoli regionali. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche corrispondenti a quelle rivestite presso l’ente di provenienza, sulla base delle equiparazioni stabilite nell’allegato A alla presente legge.

Art. 2

Al personale inquadrato ai sensi dell’articolo precedente, č riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l’anzianitą di servizio maturata presso l’ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1975.

Art. 3

Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione dell’articolo precedente, al personale competa, all’atto dell’inquadramento, un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello maturato presso l’ente di provenienza, al personale stesso č attribuito un assegno " ad personam " di importo pari alla differenza tra il vecchio ed il nuovo trattamento, riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalitą dei dipendenti regionali.

Agli effetti dell’applicazione del comma precedente, l’indennitą integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia ed i compensi per lavoro straordinario, non sono presi in considerazione.

Art. 4

Nella vigente pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato della Sanitą ed Assistenza Sociale sono istituiti i nuovi posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato B.

Nelle vigenti tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto del personale dipendente dell’Amministrazione regionale sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

Carriera direttiva - ruolo del personale-sanitario gruppo regionale A/ 2: un posto di Dirigente di servizio Carriera di concetto - ruolo speciale - gruppo regionale B: un posto di Assistente sociale.

Carriera di concetto - ruolo ASV - gruppo regionale B: nove posti di Assistente sanitaria visitatrice.

Art. 5

In materia di trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale contemplato dalla presente legge si applicano le norme degli articoli 8 e 9 della legge 23- 12- 1975, n. 698 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

L’inquadramento nel ruolo regionale del personale avverso il cui trasferimento č stato proposto ricorso, č sospeso fino alla decisione definitiva del giudice amministrativo.

Art. 7

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti in L. 10.900.000 per arretrati 1976 e in L. 75.000.000 per l’anno 1977 graveranno per Lire 10.900.000 sul capitolo 540 e per Lire 75.000.000 sui capitoli 7401, 7431 e 7446 che si istituiscono nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

La relativa copertura č assicurata per Lire 75.000.000 da corrispondente assegnazione di fondi da parte dello Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698 e per L. 10.900.000 da corrispondente maggiore entrata accertata sul Cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

L’onere derivante alla Regione dalla istituzione del Capitolo 7401 di cui alla presente legge costituisce spesa corrente obbligatoria della Regione e per gli esercizi 1978 e successivi gli stanziamenti dei capitoli di spesa istituiti con la presente legge in conto spese 1977 saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge, sono approvate, a decorrere dall’anno 1978, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del 1° comma, 2° comma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 10.900.000

Cap. 445 - Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli delle spese correnti del bilancio L. 75.000.000

Totale L. 85.900.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 540 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 10.900.000

Cap. 7401 - Di nuova istituzione. Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Servizio di assistenza materna ed infantile L. 70.000.000

Cap. 7431 - Di nuova istituzione. Compensi per lavoro straordinario al personale del servizio assistenza materna ed infantile L. 50.000

Cap. 7446 - Di nuova istituzione. Indennitą e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Servizio assistenza materna ed infantile L. 4.950.000

Totale L. 85.900.000

Nell’allegato D alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15 č aggiunto il capitolo 7401 istituito con la presente legge.

Il capitolo 2025 della parte Entrata ed il Capitolo 1315 della parte Spesa del bilancio regionale per l’anno 1977 sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Sui predetti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 9

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 10 febbraio 1968, n. 3. Tabella di equiparazione delle qualifiche ex ONMI alle qualifiche regionali.

Ruolo e qualifica ex ONMI: professionale - I qualifica; qualifica e gruppo regionale: dirigente di servizio (A/ 2). Ruolo e qualifica ex ONMI: tecnico - assistente tecnico; qualifica e gruppo regionale: assistente sociale (B). Ruolo e qualifica ex ONMI: professionale - II qualifica; qualifica e gruppo regionale: assistente sanitaria visitatrice (B) Allegato B alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 3.

Elenco dei nuovi posti istituiti presso l’assessorato della sanitą e della assistenza sociale.

Qualifica: dirigente di servizio; posti di ruolo: 1; carriera: direttiva, gruppo regionale: A/ 2.

Qualifica: assistente sociale; posti di ruolo: 1; carriera: di concetto; gruppo regionale: B.

Qualifica: assistente sanitaria visitatrice; posti di ruolo: 9; carriera: concetto; gruppo regionale: B.