Legge regionale 19 febbraio 1975, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 19 02 1975

Bollettino ufficiale 11 3 1975 n. 2

Norme per la formazione del ruolo regionale di cui all’articolo 13 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 1

(Soggetti aventi diritto all’assistenza ospedaliera)

La Regione eroga l’assistenza ospedaliera a norma degli articoli 12 e 13 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386:

a) ai soggetti che ne abbiano titolo in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti o, comunque, agli aventi diritto all’assistenza ospedaliera ai sensi di norme vigenti, ivi compresi gli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, ed ai marittimi ricoverati all’estero residenti nei Comuni della Valle d’Aosta;

b) ai soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che anteriormente costituivano titolo all’assistenza ospedaliera a carico dei Comuni;

c) ai soggetti iscritti, presso qualsiasi Regione, nei ruoli di cui all’articolo 13 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2

(Ruolo regionale)

È istituito il ruolo regionale per l’assistenza ospedaliera di cui all’articolo 13 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Possono iscriversi al ruolo, facendone apposita richiesta, i cittadini residenti in un Comune della Regione, nonché gli stranieri dimoranti stabilmente in un Comune della Regione, che non abbiano altro titolo all’assistenza erogata dalla Regione.

La mancanza di titolo all’assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d’urgenza.

In caso di ricovero d’urgenza e fino al momento della dimissione potrà essere compilata dall’interessato, dal coniuge, da un parente od affine la richiesta di iscrizione nei ruoli di cui alla presente legge.

Art. 3

(Procedure di iscrizione)

Le domande di iscrizione al ruolo regionale per l’assistenza ospedaliera devono essere presentate all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

All’atto della presentazione della domanda è rilasciata al richiedente una ricevuta valida ai fini dell’erogazione dell’assistenza, con la decorrenza di cui all’articolo 4, fino al rilascio del documento di cui al successivo quarto comma.

Le iscrizioni sono deliberate dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Agli iscritti al ruolo viene rilasciato, a cura dell’Amministrazione Regionale, apposito documento comprovante il diritto alla assistenza ospedaliera.

I ruoli sono dati in carico all’esattore a cura dell’Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale a termini di legge e delle relative convenzioni.

Art. 4

(Decorrenza dell’iscrizione)

L’iscrizione al ruolo ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di decadenza del diritto alla assistenza ad altro titolo ove la domanda sia anteriore a tale data. L’iscrizione al ruolo è operante anche per i successivi tre anni solari e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale almeno un mese prima della scadenza del triennio.

Art. 5

(Assistenza agli iscritti al ruolo regionale)

L’assistenza ospedaliera agli iscritti presso qualsiasi Regione nei ruoli di cui all’articolo 13 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è erogata dall’Ente Ospedaliero Regionale in forma diretta.

Art. 6

(Passaggi di classe)

I soggetti che abbiano titolo all’assistenza erogata dalla Regione e si ricoverino a richiesta in camere speciali presso gli Istituti di cura gestiti dall’Ente Ospedaliero Regionale sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla differenza della prestazione alberghiera.

L’Ente Ospedaliero Regionale determina annualmente l’importo giornaliero per il ricovero in camere speciali da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Per le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate, di cui all’articolo 18 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, tale importo sarà fissato nell’atto di convenzione.

Art. 7

(Quota di iscrizione)

La quota annua di iscrizione è fissata in un importo pari alla spesa media capitaria annua per l’assistenza ospedaliera rilevata dall’INAM per il 1974 e dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 60.000, salvo conguaglio all’atto del pagamento della successiva quota annua sulla base della comunicazione dell’INAM relativa alla spesa media capitaria per il 1974.

Qualora la domanda di iscrizione venga presentata nel corso dell’anno, la quota dovuta per l’anno stesso è pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi successivi a quello di presentazione della domanda, quest’ultimo compreso.

Per i lavoratori stagionali all’estero l’importo di cui al primo comma viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art. 8

(Convenzioni esattoriali)

Ai fini delle riscossioni delle quote annue di iscrizione la Regione stipula apposite convenzioni con le esattorie.

La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base dei ruoli loro rimessi dall’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 9

(Cancellazione dai ruoli)

La cancellazione anticipata dai ruoli di cui all’articolo 2 è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, dietro richiesta dell’iscritto o degli aventi causa in caso di morte ovvero d’ufficio:

a) quando l’iscritto acquisisce altro titolo all’assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;

b) in caso di morte dell’iscritto;

c) in caso di trasferimento della residenza o, per gli stranieri di cui all’articolo 2, della dimora abituale fuori del territorio della Regione.

L’Assessore Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale comunica l’avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono al rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 10

(Ricovero dei non aventi diritto all’assistenza ospedaliera erogata dalla Regione)

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all’assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi dell’articolo 1 comporta il pagamento della degenza.

L’importo dovuto a tale titolo è determinato dall’Ente Ospedaliero Regionale sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale per singole specialità; per le strutture convenzionate di cui all’articolo 18 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, l’importo è determinato sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla convenzione.

In caso di inadempienza, l’Ente Ospedaliero Regionale ne dà comunicazione alla Regione che dà corso, nei confronti dell’interessato, alle procedure previste dal TU 14 aprile 1910, n. 369.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate, le quote sono versate direttamente agli Enti o Istituti gestori, quale corrispettivo del ricovero.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.