Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 33

Finanziamento al Comune di Saint-Vincent per lo sviluppo ed il mantenimento degli interventi a supporto della Casa da gioco.

(B.U. 27 dicembre 2005, n. 54)

Art. 1

(Finanziamento al Comune di Saint-Vincent)

1. La Regione, in relazione agli speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent finanziati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), e agli effetti indotti sul Comune dal piano di sviluppo della Casa da gioco di Saint-Vincent, previsto dal disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3176/XI in data 14 aprile 2003, eroga al Comune, per un periodo di due anni, uno speciale finanziamento per lo sviluppo e il mantenimento degli interventi finalizzati al completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco di Saint-Vincent, tenuto conto dell'interesse regionale di tali interventi.

2. Limitatamente all'anno 2005, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impegna la spesa prevista per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 e, contestualmente, eroga, a titolo di anticipazione, il 40% del finanziamento stesso; il restante 60% č erogato, con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione, da parte del Comune di Saint-Vincent, della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per le finalitą di cui al comma 1. La rendicontazione č valutata da una Commissione tecnica allo scopo costituita e composta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali e dal dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici.

3. Per l'esercizio 2006, le modalitą di erogazione del finanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione di un apposito piano, proposto dal Comune di Saint-Vincent. L'attuazione degli interventi previsti nel piano č soggetta alla sorveglianza del Comitato di cui al paragrafo 4.3.2 del piano sessennale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4969 in data 30 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 48/1996.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in annui euro 1.200.000 per gli anni 2005 e 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 sia del bilancioper l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale - Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2005 e 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa:

1) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 1.000.000 per gli anni 2005 e 2006, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.6. dell'allegato n. 1;

2) nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili), al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre), per annui euro 200.000 per gli anni 2005 e 2006;

b) con riferimento all'anno 2006 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per euro 1.000.000 e al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per euro 200.000, a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto D.2. dell'allegato 1 al bilancio per l'anno 2006 e al punto D.3. dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2006/2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), č abrogato.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.