Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22 - Testo vigente
Legge regionale 14 ottobre 2005, n. 22
Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6).
(B.U. 2 novembre 2005, n. 44)
(Modificazione all'articolo 2) (1)
(Inserimento dell'articolo 4bis) (2)
(Modificazioni all'articolo 5)
1. (3)
2. (4)
(Sostituzione dell'articolo 6) (5)
(Modificazioni all'articolo 7)
1. (6)
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2000 č abrogato.
(Sostituzione dell'articolo 8) (7)
(Sostituzione dell'articolo 9) (8)
(Sostituzione dell'articolo 10) (9)
(Modificazioni all'articolo 11)
1. All'articolo 11 della l.r. 15/2000, la parola: "autorizzate", ovunque ricorra, č sostituita dalla seguente: "organizzate".
2. (10)
3. (11)
(Modificazione all'articolo 13) (12)
(Sostituzione dell'articolo 14) (13)
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, le istanze e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 15/2000, come modificati dagli articoli 5 e 6, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le richieste di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche inoltrate alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia e valgono come comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 4bis della l.r. 15/2000, come inserito dall'articolo 2.
(Disposizioni di coordinamento)
1. (14)
2. (15)
(Entrata in vigore)
1. La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerą in vigore il 1° gennaio 2006.
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(2) Inserisce l'art. 4bis alla L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(3) Sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(4) Aggiunge la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(5) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(7) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(8) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(9) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(10) Inserisce il comma 1bis all'art. 11 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(11) Aggiunge il comma 3bis all'art. 11 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(12) Modifica il comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(13) Sostituisce l'art. 14 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(14) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.
(15) Modifica il comma 3 dell'art. 2 e la lettera e) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.